Sentenza n. 5790/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. 67905 del 29.10.2025 dell’ADM – ufficio dei monopoli della Campania di Napoli, notificato a mezzo pec, con il quale l’ufficio dei monopoli per la Campania ha disposto nei confronti della società Tom & Fede srl (p.i. 03980060614) la soppressione della rivendita speciale n.82 e della ricevitoria loto n. ce794 e la chiusura immediata delle relative privative fiscali; b) provvedimento di archiviazione/irricevibilità prot. n. 5672 del 04.12.2025 dell’istanza prodotta dalla GMT srls (p.i. 04862950617); nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di soppressione della rivendita speciale di tabacchi n. 82 e della ricevitoria Lotto n. CE794, con chiusura immediata delle relative privative fiscali, e provvedimento di archiviazione/irricevibilità dell’istanza di voltura in favore della società indicata per il subentro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti contestavano la soppressione della rivendita speciale e della ricevitoria Lotto e l’archiviazione dell’istanza di voltura presentata dalla società destinata al subentro. Sostenevano che la società titolare avesse comunicato la restituzione, e non la rinuncia, delle autorizzazioni al solo fine di consentire il subentro, mentre l’amministrazione aveva disposto la soppressione quando era già pendente la relativa istanza. Deducevano: 1) violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancato contraddittorio; 2) eccesso di potere per carenza di motivazione sulle ragioni della soppressione, nonostante l’istanza di subentro; 3) insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 27 e 29 l. 1293/1957 e dalla disciplina regolamentare richiamata. L’amministrazione opponeva che la titolare aveva dichiarato la cessazione dell’attività dal 6 ottobre 2025, consegnato la licenza e perso la disponibilità del locale, già nella disponibilità della società subentrante dal 1° maggio 2025; la successiva rettifica sarebbe stata un tentativo non credibile di limitare la cessazione alla sola attività presso l’impianto di carburanti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto provato che la titolare, con la comunicazione del 28 ottobre 2025 e la documentazione allegata, avesse dichiarato la cessazione dell’attività dal 6 ottobre 2025 e restituito la licenza, avendo inoltre perso la disponibilità del locale, già assegnato alla società indicata per il subentro. La successiva rettifica, secondo cui sarebbe cessata soltanto l’attività presso l’impianto di carburanti, è stata giudicata poco credibile: la comunicazione si riferiva all’attività della società e alla consegna della licenza di rivendita tabacchi. Ha quindi respinto la censura procedimentale, osservando che, a fronte della chiara dichiarazione della stessa titolare, non era dovuta una comunicazione di avvio; ha respinto anche la censura di difetto di motivazione, ritenendo non necessaria una specifica motivazione in tali circostanze. Ha infine escluso la violazione dell’art. 27 l. 1293/1957: benché la disposizione sia applicabile anche alle rivendite speciali e consenta la soppressione delle rivendite inattive per un intero esercizio finanziario, tale presupposto non era rilevante, perché la soppressione conseguiva alla dichiarata cessazione dell’attività e alla restituzione della licenza, non a un’inattività protratta. Spese integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
A fronte di una chiara dichiarazione di parte ricorrente, non si vede quale comunicazione di avvio del procedimento fosse dovuta da parte dell’Amministrazione.
La comunicazione di avvio non è dovuta quando il provvedimento consegue a una chiara dichiarazione dell’interessato che rende nota la cessazione dell’attività.
art. 27 l. 1293/1957
Benché secondo la giurisprudenza prevalente l’art. 27 si applichi anche alle rivendite speciali, tale disposizione presuppone – con tutta evidenza – un’inattività protratta per un certo periodo di tempo; nel caso di specie, al contrario, è stata la stessa società a dichiarare l’attività cessata ed a restituire la licenza: sicché non si vede perché mai l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere un intero esercizio finanziario prima di procedere alla soppressione.
La regola che consente di sopprimere le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario si applica anche alle rivendite speciali, ma non impone di attendere tale periodo quando la soppressione è conseguenza della dichiarazione di cessazione dell’attività e della restituzione della licenza.
Massime di principio
- La soppressione di una rivendita speciale non deve attendere il decorso di un intero esercizio finanziario quando non è fondata sulla mera inattività protratta, ma sulla dichiarazione del titolare di cessazione dell’attività e sulla restituzione della licenza.
- Quando il provvedimento amministrativo consegue a una chiara dichiarazione dell’interessato che comunica la cessazione dell’attività e restituisce il relativo titolo, non è dovuta una distinta comunicazione di avvio del procedimento.
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