Sentenza n. 725/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.50049 Comunicazione: CP700-4485717-P notificata alla ricorrente in data 01 dicembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/2001 nonché di ogni altro atto comunque connesso compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo al periodo 2000/2001 e conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA con cui, in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, era stato ricalcolato il prelievo supplementare sul latte relativo al periodo 2000/2001, unitamente agli atti connessi, incluso l’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente esaminati dal TAR.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il provvedimento impugnato aveva infatti perso efficacia ex lege per effetto dell’art. 10-bis d.l. n. 69/2023, secondo cui le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina sopravvenuta. La disposizione è stata adottata in attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamate nella sentenza. Poiché l’atto impugnato non produceva più effetti, è venuto meno l’interesse alla decisione di merito. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione normativa applicabile alla fattispecie.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. n. 69/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La norma ha privato ex lege di efficacia le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, determinando la sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione dell’atto.
art. 8-ter l. n. 33/1999
Richiamato quale base normativa dell’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA, atto connesso impugnato dalla ricorrente; il testo non contiene una specifica interpretazione della disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione un ulteriore rilievo decisorio.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta priva ex lege di efficacia l’atto amministrativo impugnato, l’interesse alla decisione di annullamento viene meno e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
- La sostituzione legislativamente prevista di precedenti comunicazioni amministrative con nuovi atti determina il venir meno dell’efficacia degli atti originari e dell’interesse processuale alla loro impugnazione.
- L’evoluzione normativa sopravvenuta che rende improcedibile il ricorso può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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