Ordinanza n. 984/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza all’ordinanza del Tribunale ordinario di Latina 24 maggio 2021, pronunciata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. a definizione della procedura esecutiva r.g.e. 674/2020, non opposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione materiale del decreto del commissario ad acta che dispone il pagamento del credito riconosciuto con ordinanza del Tribunale ordinario di Latina
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per ottenere l’integrale ottemperanza all’ordinanza del Tribunale ordinario di Latina del 24 maggio 2021, emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. nella procedura esecutiva r.g.e. 674/2020 e non opposta. L’ordinanza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 124.546,46, oltre interessi e spese. La ricorrente ha chiesto i provvedimenti necessari all’esecuzione, inclusa una penalità di mora. Dopo l’accoglimento del ricorso con sentenza del TAR del 24 novembre 2025, n. 993, e la nomina del commissario ad acta, quest’ultimo ha emesso il 13 marzo 2026 un decreto di pagamento per complessivi euro 128.494,26, ma il pagamento non è stato materialmente eseguito. Il commissario ha riferito di non poter implementare autonomamente la spesa né accedere ai sistemi informativi contabili ministeriali e ha chiesto di essere autorizzato ad accedervi e a emettere mandati di pagamento in deroga. Il Ministero non ha sollevato nel presente giudizio elementi ostativi alla pretesa; le note ministeriali che rappresentavano ostacoli al pagamento non risultavano notificate alla società né formulate come reclamo rituale contro l’attività commissariale.
La decisione
Il TAR ha precisato che il commissario ad acta dispone di tutti i poteri necessari per eseguire il mandato giudiziale e soddisfare il credito. Ha quindi stabilito che il Ministero deve dare esecuzione al decreto di pagamento oppure consentire al commissario l’accesso ai sistemi informativi contabili necessari. Le note ministeriali del 4 maggio e del 24 giugno 2026 non impediscono l’esecuzione: gli elementi ostativi in esse prospettati avrebbero dovuto essere fatti valere davanti al giudice ordinario contro l’ordinanza da eseguire e, in ogni caso, le note non integrano un reclamo rituale ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., perché non imputabili alla difesa erariale e non notificate alla società controinteressata alla contestazione. Il dispositivo dispone nei sensi della motivazione; non è pronunciata una statuizione espressa sulla penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e) e f), c.p.a.
Il commissario ad acta dispone di tutti i poteri necessari per eseguire il mandato conferitogli e quindi, nella specie, la soddisfazione del credito di parte ricorrente, sì che l’amministrazione commissariata ha l’obbligo di procedere al pagamento del suddetto decreto ovvero di far accedere l’ausiliario del giudice ai sistemi informativi che lo rendono in concreto possibile;
Il commissario ad acta è munito dei poteri necessari per rendere effettiva l’ottemperanza; l’amministrazione commissariata deve pagare secondo il decreto commissariale oppure consentire l’accesso ai sistemi contabili indispensabili all’esecuzione.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Ritenuto altresì di precisare che la citata nota del 4 maggio 2026, come pure quella prot. n. 12359 del 24 giugno 2026, depositata nel fascicolo processuale il 31 luglio 2026, nelle quali si rappresentano elementi ostativi all’effettuazione del pagamento, oltre ad illustrare circostanze che avrebbero dovuto essere sottoposte al giudice ordinario per opporsi alla pronuncia dell’ordinanza della cui ottemperanza si tratta, non sono neppure idonee ad integrare un rituale reclamo nei confronti dell’attività del commissario ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., dato che, oltre a non essere giuridicamente imputabili alla difesa erariale, non sono state neppure mai notificate alla società ricorrente, nella sua qualità di controinteressata rispetto alla confutazione dei suddetti elementi ostativi, come invece previsto dalla legge;
La contestazione dell’attività del commissario richiede un reclamo rituale e notificato alla parte controinteressata; note non imputabili alla difesa erariale e non notificate non sono idonee a integrare tale reclamo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta dispone dei poteri necessari a realizzare il risultato imposto dal giudicato; l’amministrazione commissariata deve eseguire il provvedimento commissariale o assicurare all’ausiliario l’accesso agli strumenti amministrativi e contabili indispensabili per l’esecuzione.
- Le contestazioni degli elementi ostativi al pagamento di un credito riconosciuto da un provvedimento giudiziale devono essere proposte nelle sedi e con gli strumenti previsti per opporsi a quel provvedimento; non possono essere opposti in via informale per paralizzare l’attività esecutiva del commissario.
- Il reclamo contro l’attività del commissario ad acta deve essere proposto ritualmente e notificato alla parte controinteressata; comunicazioni non imputabili alla difesa erariale e non notificate a tale parte non costituiscono reclamo rituale.
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