Sentenza del 20/11/2018 n. 5106 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato un avviso di accertamento IVA e accessori relativo all'anno d'imposta 2010. Hanno sostenuto di svolgere attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, di essere iscritti al Registro nazionale CONI e di poter usufruire del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 senza una specifica opzione formale. Hanno inoltre affermato che le somme corrisposte agli atleti fossero meri rimborsi spese e che uno dei soggetti coinvolti non fosse responsabile, avendo soltanto una delega di firma sul conto corrente dell'associazione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'omessa presentazione delle dichiarazioni, la mancata opzione per il regime agevolato e la mancata esibizione della documentazione contabile obbligatoria.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha integralmente confermato tale decisione, ritenendo non provata l'opzione formale per il regime della Legge n. 398/1991 e neppure l'esistenza di comportamenti concludenti, poiché non risultava versato il 50% dell'IVA indicata nelle fatture del 2010. In assenza della contabilità obbligatoria, è stata confermata la ricostruzione del reddito effettuata dall'Amministrazione finanziaria. È stata inoltre confermata la responsabilità del soggetto delegato alla firma del conto corrente, poiché aveva agito in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento di 1.500 euro per spese processuali, oltre accessori, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche richiede la prova dell'esercizio dell'opzione e, secondo la decisione, non può essere riconosciuto in assenza sia di un'opzione formale sia di comportamenti concludenti coerenti, come il versamento della quota IVA prevista.
Art. 38 del codice civile
La responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione può sussistere anche quando il soggetto dispone di una delega alla firma del conto corrente associativo, se tale condotta dimostra un'effettiva attività rappresentativa.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell'impugnazione, l'impugnante è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per usufruire di un regime fiscale agevolato, un'associazione deve conservare e produrre la prova dell'opzione richiesta e degli adempimenti fiscali coerenti con il regime; la sola iscrizione a un registro o la natura non lucrativa non sono sufficienti.
- La mancata tenuta o esibizione della contabilità obbligatoria può consentire all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito e rende più difficile contestare l'accertamento.
- Le somme corrisposte agli associati o agli atleti possono essere considerate rimborsi solo se adeguatamente documentate e coerenti con spese effettivamente sostenute; la qualificazione formale dell'associazione non è decisiva da sola.
- Chi opera concretamente in nome e per conto dell'associazione, anche mediante una delega di firma bancaria, può essere ritenuto personalmente responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c.; non è sufficiente sostenere di non avere una carica rappresentativa formale.
- In appello, la riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte in primo grado, senza dimostrare errori specifici della sentenza, difficilmente conduce alla riforma della decisione.
- Il rigetto dell'appello comporta normalmente la condanna alle spese di lite e può determinare l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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