Sentenza del 30/09/2019 n. 24280 - Corte di Cassazione
Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Procedura docfa - Modificazione della rendita catastale - Decorrenza - Anno d'imposta successivo - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di rimborso ICI relativo al 2008, sostenendo che gli immobili, inizialmente classificati in categoria catastale D/8 per errore del tecnico incaricato, avrebbero dovuto essere inquadrati nella categoria E/3, relativa a costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, esenti dall’ICI. Nel 2012 la società aveva presentato una variazione tramite procedura DOCFA, formalizzata nel dicembre 2013, chiedendo che l’esenzione fosse riconosciuta anche retroattivamente per il 2008 e il 2009. La ricorrente ha inoltre contestato alla CTR di avere deciso su eccezioni non sollevate dal Comune e ha sostenuto che l’esenzione riguardasse anche gli immobili semplicemente "classificabili" nelle categorie E/1-E/9, indipendentemente dall’erroneo classamento preesistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le variazioni catastali, anche se effettuate tramite DOCFA, producono effetti ai fini della base imponibile dall’anno d’imposta successivo a quello in cui vengono annotate. L’esenzione non poteva quindi essere riconosciuta per il 2008, poiché il passaggio da D/8 a E/3 è stato richiesto dalla contribuente e formalizzato solo nel 2013. Il termine "classificabili" riguarda gli immobili non ancora iscritti in catasto, non quelli già classificati dal contribuente in una categoria diversa e successivamente rettificati su sua iniziativa. L’eccezione alla regola della non retroattività opera solo per la correzione di errori materiali imputabili all’Amministrazione e riconosciuti dalla stessa. Le spese dei giudizi sono state compensate; la ricorrente deve inoltre versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
Le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.
La regola si applica anche alle variazioni ottenute tramite DOCFA: una modifica catastale intervenuta durante l’anno rileva fiscalmente, di regola, solo dall’anno successivo.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, lett. b)
Sono esenti da imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
Il termine "classificabili" riguarda gli immobili non ancora iscritti in catasto ma suscettibili di essere classificati nelle categorie indicate. Non consente al contribuente, che abbia ottenuto un classamento diverso, di ottenere retroattivamente l’esenzione sulla base di una successiva variazione richiesta dallo stesso.
D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701
Disciplina la procedura DOCFA, che non presenta caratteristiche tali da derogare alla regola generale sulla decorrenza delle variazioni catastali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Una variazione catastale richiesta dal contribuente, anche tramite DOCFA, produce normalmente effetti fiscali dall’anno d’imposta successivo alla sua annotazione e non retroagisce agli anni precedenti.
- Chi presenta la denuncia catastale ha l’onere di indicare correttamente la destinazione e le caratteristiche dell’immobile; un errore del tecnico incaricato dal contribuente non è normalmente imputabile all’Amministrazione.
- La retroattività può essere riconosciuta quando l’Ufficio corregge un proprio errore materiale di fatto, riconosciuto come tale, oppure nei limiti temporali specifici previsti per la correzione.
- Le esenzioni tributarie sono norme eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: la nozione di immobile "classificabile" non equivale a quella di immobile già classificato in una categoria diversa.
- Per verificare l’esenzione, occorre considerare il classamento catastale vigente nel periodo d’imposta e la data di efficacia della relativa variazione, non soltanto la destinazione concreta dell’immobile.
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