Cassazione Penale, Sentenza n. 13204/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva convalidato il provvedimento del Questore (obbligo di presentazione) articolando due motivi: (1) violazione dell'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989 e art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., perché il GIP aveva richiamato l'attribuibilità del fatto a Puccetti sulla base di "video" risultando però negli atti soltanto singoli fotogrammi (o comunque il video non era stato messo a disposizione della difesa), con pregiudizio del diritto di difesa; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti dell'art. 6 L. n. 401/1989, poiché il GIP non avrebbe confrontato la decisione con le deduzioni contenute nella memoria difensiva e la motivazione sarebbe identica a quella resa per altra persona con condotta diversa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo (infondatezza): la Corte ha ritenuto che il GIP abbia svolto adeguato esame delle risultanze investigative (CNR della Questura del 11/11/2024), abbia indicato l'individuazione operata dal personale della Questura e riferito ai fotogrammi in atti; il richiamo ai fotogrammi anziché al video è considerato coerente con quanto effettivamente presente negli atti e la motivazione è stata giudicata congrua, circostanziata e priva di vizi logico-giuridici. Sul secondo motivo (inammissibilità per genericità): la Corte ha rilevato che il GIP ha esaminato la memoria difensiva (menzionata espressamente nel provvedimento) e che il ricorrente non ha indicato in modo specifico quali argomenti decisivi non siano stati valutati; la doglianza è pertanto generica e inammissibile. In conclusione il ricorso è rigettato nel suo complesso e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
La norma disciplina i presupposti per l'imposizione dell'obbligo di presentazione (necessità e urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata). Il giudice ha valutato che tali presupposti siano emersi dalle risultanze della Questura e dai fotogrammi in atti.
Codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c)
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista la violazione dedotta dato che il GIP ha motivato adeguatamente l'attribuzione delle condotte e ha richiamato le prove presenti negli atti.
Codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019 (Rv.276511-01)
Principio richiamato secondo cui chi lamenta l'omessa valutazione di memorie difensive deve indicare con precisione l'argomento decisivo contenuto nelle memorie e non valutato; altrimenti la censura è generica e inammissibile.
Massime di principio
- Per contestare la convalida di un provvedimento di polizia (obbligo di presentazione) è necessario criticare con precisione ciascun requisito di legge: necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata; le censure generiche non superano la soglia di ammissibilità.
- Se la motivazione giudiziale si richiama a elementi documentali specifici (es. fotogrammi) è fondamentale verificare e documentare se tali elementi erano effettivamente depositati e accessibili alla difesa; l'assenza del video non rende automaticamente nulla una decisione se i fotogrammi utili risultano dagli atti.
- Lamentele sull'omessa considerazione di memorie difensive richiedono l'indicazione puntuale delle argomentazioni decisive che il giudice non avrebbe valutato; la mera asserzione di mancato confronto è, di norma, inammissibile.
- L'utilizzo di formule simili o di parti testuali ripetute in più provvedimenti non determina di per sé la nullità o l'illegittimità: bisogna dimostrare in concreto che la motivazione non si applica al caso specifico o che è manifestamente incongrua rispetto ai fatti contestati.
- In sede di impugnazione è utile dimostrare il pregiudizio concreto subito dalla difesa (es. impossibilità di visionare il materiale probatorio essenziale) e non limitarsi a rilievi formali, al fine di ottenere l'annullamento o la rinnovazione del procedimento.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali; valutare quindi la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso.
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