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Legge

L.R. Lazio 1/2016

Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici

Normativa regionaleL.R. Lazio 1/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Lazio la Camera regionale di conciliazione per definire in via stragiudiziale controversie su disservizi dei servizi pubblici regionali e, fino a 50.000 euro, su prestazioni sanitarie e responsabilità medico-professionale. Impone ai soggetti pubblici e ai gestori di inserire la clausola conciliativa nelle carte dei servizi e disciplina procedimento, composizione, termini e sanzioni. Applicazione vigente, non limitata nel tempo.

Conciliazione stragiudiziale nelle controversie sanitarie e sui servizi pubblici regionali nel Lazio

Conciliazione stragiudiziale nelle controversie sanitarie e nei servizi pubblici regionali

La legge disciplina, per la Regione Lazio, un sistema di conciliazione stragiudiziale volto a ridurre il contenzioso tra cittadini e soggetti erogatori di servizi pubblici regionali, con una specifica estensione alle controversie sanitarie. Il modello è costruito come strumento volontario per l’utente, ma con obblighi organizzativi e di partecipazione in capo ai soggetti pubblici coinvolti.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina mira a tutelare i cittadini utenti dei servizi pubblici regionali e a garantire standard di efficienza, efficacia e qualità. L’atto prevede procedure di composizione stragiudiziale solo per controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

Rientrano nell’ambito della legge:

  • le controversie tra soggetti erogatori di servizi pubblici regionali e utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi;
  • le controversie tra cittadini ed enti del servizio sanitario regionale relative all’erogazione di prestazioni sanitarie, comprese quelle connesse alla responsabilità medico-professionale.

Sono escluse le controversie di particolare complessità individuate dal regolamento attuativo e, per il settore sanitario, quelle di valore superiore a 50.000 euro.

Clausola conciliativa nelle carte dei servizi

La legge impone a Regione, enti pubblici regionali, società regionali, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS di diritto pubblico regionali e altri soggetti che erogano servizi pubblici regionali, anche in concessione o convenzione, di inserire nelle carte dei servizi una specifica clausola conciliativa.

La clausola informa l’utenza che:

  • può rivolgersi alla Camera regionale di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie derivanti da disservizi, irregolarità o violazioni degli standard di qualità;
  • il procedimento è volontario;
  • l’accordo raggiunto ha natura di atto negoziale di diritto privato;
  • in caso di mancato accordo o di mancata proposta transattiva resta ferma la possibilità di adire il giudice;
  • l’attivazione del procedimento comporta per ASL e soggetti erogatori l’obbligo di nominare un referente e trasmettere un rapporto informativo entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio.

Per i servizi pubblici svolti in concessione o mediante convenzione, tali obblighi devono essere richiamati nel bando, nell’avviso, nel capitolato o nell’invito nelle procedure senza bando.

I comuni e gli altri enti locali possono estendere tali obblighi ai propri uffici, enti, società e concessionari che eroghino servizi pubblici locali, previo accordo con la Regione.

Camera regionale di conciliazione: istituzione e funzioni

La Camera regionale di conciliazione è istituita presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. Ha il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie relative alla violazione degli standard di qualità dei servizi e, per le controversie sanitarie, quelle entro il limite di 50.000 euro e non di particolare complessità.

La Camera è articolata in:

  • un consiglio direttivo di tre membri, nominati dal Presidente della Regione previo parere dell’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio e del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti; il mandato dura tre anni, rinnovabile una sola volta, e l’incarico è gratuito;
  • conciliatori scelti tra mediatori esperti secondo le modalità previste dal regolamento attuativo e mediante avvisi pubblici;
  • una segreteria tecnica con funzioni amministrativo-contabili, collocata nell’organizzazione dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo” e dotata di personale dell’Istituto nei limiti delle risorse disponibili.

Il consiglio direttivo:

  • definisce le linee di indirizzo per l’attività della Camera;
  • propone il regolamento interno dei lavori;
  • redige, con l’Osservatorio, il rapporto annuale sull’attività svolta.

I conciliatori svolgono la funzione di composizione delle controversie secondo i regolamenti interni e quello attuativo regionale.

Regolamento attuativo, sanzioni e organizzazione operativa

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, deve adottare un regolamento per disciplinare l’organizzazione della Camera e individuare risorse e personale assegnati dall’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”.

Il regolamento deve inoltre definire:

  • le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi di inserimento della clausola conciliativa e di partecipazione al procedimento, tra 200 e 5.000 euro, aumentabili in caso di reiterazione;
  • il limite massimo di valore delle controversie trattabili dalla Camera;
  • il procedimento davanti alla Camera;
  • criteri e modalità di presentazione delle domande, anche tramite portale web;
  • le spese del procedimento, le cui entrate confluiscono nel bilancio dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”;
  • indennità, astensione, ricusazione e requisiti dei conciliatori;
  • modalità e tempi di costituzione della Camera e di progressiva attivazione delle competenze.

Le modifiche al regolamento possono essere adottate anche su proposta del consiglio direttivo.

Procedimento di conciliazione

I soggetti tenuti dalla legge hanno l’obbligo di intervenire nel procedimento attivato dal cittadino davanti alla Camera.

Il procedimento è improntato ai seguenti principi:

  • non obbligatorietà del ricorso alla conciliazione per l’utente;
  • volontarietà dell’adesione delle parti, salvo l’obbligo di intervento del soggetto erogatore;
  • non vincolatività della proposta della Camera;
  • imparzialità;
  • riservatezza;
  • celerità, con conclusione comunque entro 90 giorni dall’avvio;
  • definizione dell’accordo, se raggiunto, con atto negoziale di diritto privato ai sensi dell’articolo 1965 c.c.

Il procedimento si conclude, a seconda dei casi, con:

  • accettazione della proposta transattiva e relativo atto negoziale;
  • mancata formulazione della proposta transattiva;
  • mancato accordo delle parti, attestato in verbale.

Le parti possono farsi rappresentare o assistere da soggetti muniti di procura speciale, comprese le associazioni di consumatori e utenti.

Spese e agevolazioni

Ciascuna parte sostiene le spese per la propria difesa e per l’eventuale consulenza tecnica. È prevista l’esenzione dalle spese del procedimento per i cittadini che versino in condizioni di disagio economico, secondo quanto stabilito dalla disciplina attuativa.

Monitoraggio, relazione annuale e pubblicità

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio direttivo redige, con l’Osservatorio, un rapporto annuale che indica:

  • il numero e l’esito dei procedimenti conclusi;
  • il numero dei procedimenti pendenti e archiviati;
  • i soggetti coinvolti nei procedimenti.

Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale, che entro 60 giorni lo invia alla commissione consiliare competente con una relazione sulle azioni intraprese o da intraprendere per ridurre il contenzioso. Rapporto e relazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Gli adempimenti della Camera sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore e disciplina vigente

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. La disciplina risulta strutturata come sistema ancora vigente e utilizzabile, nei limiti oggettivi e di valore previsti, per la gestione conciliativa delle controversie regionali e sanitarie previste dalla legge.

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