L.R. Lazio 2/2016
Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio disciplina interventi regionali per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo, finanziando progetti scolastici, formativi, familiari e di rete, e sostenendo le spese legali delle vittime entro i limiti del gratuito patrocinio. Prevede una Consulta regionale sul bullismo, criteri attuativi demandati alla Giunta e una copertura finanziaria limitata soprattutto al triennio 2016-2018.
Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo
Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del bullismo
La legge regionale del Lazio promuove e sostiene azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del bullismo in tutte le sue manifestazioni, incluso il cyberbullismo. L’obiettivo è tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, rafforzare il benessere tra pari e prevenire situazioni di rischio nell’infanzia e nell’adolescenza.
Ambito degli interventi finanziabili
La Regione sostiene e ֆինանսia programmi, progetti e interventi strutturali con approccio multidisciplinare, orientati al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni discriminazione, alla tutela dell’integrità psico-fisica di bambini e adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità e all’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto in ambito scolastico. Sono privilegiati gli interventi elaborati in raccordo tra scuola, territorio e famiglia.
Possono essere ammessi anche progetti pluriennali, con durata massima di cinque anni.
Tipologie di intervento ammissibili
Sono finanziabili, tra gli altri, interventi relativi a:
- iniziative culturali, sociali e sportive sui temi del rispetto delle diversità, dell’uguaglianza, dell’educazione ai sentimenti, dell’affettività, della gestione dei conflitti, della legalità e dell’uso consapevole di internet e dei new media;
- promozione di uno stile di vita familiare che favorisca senso critico nel minore e limiti l’esposizione a modelli violenti o aggressivi legati a videogiochi, video online e programmi televisivi inappropriati;
- corsi di formazione per personale scolastico, operatori sportivi ed educatori, finalizzati a tecniche psico-pedagogiche e pratiche educative per un’azione preventiva efficace;
- progetti di rete e collaborazioni permanenti, previo accordo, con servizi minorili della giustizia, prefetture, forze dell’ordine, ASL ed enti locali;
- corsi, programmi di assistenza e gruppi di supporto per i genitori;
- programmi di sostegno per minori vittime, autori e spettatori di bullismo, con supporto al gruppo classe e sportelli di ascolto nelle scuole;
- campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte a bambini, studenti, famiglie, insegnanti ed educatori.
La Regione sostiene inoltre le spese legali delle vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, nel rispetto del limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.
Soggetti beneficiari
Possono presentare programmi e progetti finanziabili:
- comuni singoli o associati;
- municipi e altri enti locali;
- istituzioni scolastiche;
- aziende sanitarie locali;
- associazioni e organizzazioni con esperienza certificata iscritte ai registri regionali previsti per associazionismo o volontariato.
Queste ultime devono operare da almeno cinque anni nel disagio sociale, nel sostegno alla famiglia e alla genitorialità o in ambito minorile, avvalersi di formatori con comprovata esperienza pluriennale e avere svolto studi o pubblicazioni idonei.
Consulta regionale sul bullismo
È istituita presso la Presidenza della Regione la Consulta regionale sul bullismo, con funzione di raccordo tra i soggetti del territorio che possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare il fenomeno e a individuare percorsi educativi e di prevenzione del disagio scolastico.
La Consulta:
- è costituita con decreto del Presidente della Regione;
- si avvale del supporto del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, degli osservatori regionali e dell’Osservatorio permanente sul bullismo presso l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, previo accordo, nonché dei tavoli istituzionali permanenti e dei dipartimenti ASR che si occupano di disagio, devianza e dipendenza;
- non prevede compensi o gettoni di presenza per i componenti.
La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione e sentita la commissione consiliare competente, definisce composizione, funzioni e modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti.
Criteri di concessione dei finanziamenti
La Giunta regionale deve stabilire, con apposita deliberazione da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e previo parere della commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per:
- redazione dei programmi e progetti;
- presentazione delle domande;
- valutazione delle domande e formazione della graduatoria;
- erogazione dei finanziamenti;
- rendicontazione e controllo delle spese.
I finanziamenti sono concessi tramite procedure ad evidenza pubblica.
Monitoraggio e rendicontazione
La Giunta regionale deve riferire al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti. Entro un anno dall’entrata in vigore trasmette una relazione contenente, tra l’altro, elenco e caratteristiche dei beneficiari, dettaglio dei progetti finanziati, finanziamenti erogati, criticità e risultati positivi.
Successivamente, trasmette una relazione biennale con le stesse informazioni e con la descrizione dei principali risultati ottenuti. I dati e le informazioni raccolti per la valutazione devono essere resi accessibili anche sul sito istituzionale della Regione; il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito i documenti conclusivi dell’esame svolto.
Copertura finanziaria e monitoraggio della spesa
Per gli oneri derivanti dalla legge è istituito un fondo regionale denominato “Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo”, nell’ambito del programma “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione “Istruzione e diritto allo studio”. La dotazione prevista è pari a 150.000 euro per il 2016 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di cui 50.000 euro per ciascun anno 2016-2018 destinati alla copertura degli oneri relativi al sostegno delle spese legali delle vittime.
Per gli interventi culturali, formativi e sociali possono concorrere anche risorse già iscritte nel bilancio regionale 2016-2018, nonché fondi della programmazione 2014-2020 finanziati dai fondi strutturali comunitari, se coerenti con le relative linee di intervento.
Il monitoraggio degli effetti finanziari è affidato all’Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università, di concerto con l’Assessore al bilancio. In caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, deve essere trasmessa una relazione al Consiglio regionale e, se necessario, si provvede con successivo intervento legislativo alla rideterminazione degli oneri e alla compensazione degli effetti eccedenti.
Rilievo temporale della disciplina
La disciplina attuativa e soprattutto la copertura finanziaria sono legate a scadenze e risorse del triennio 2016-2018; la legge non contiene un termine finale generale di efficacia, ma una parte rilevante delle previsioni economiche è connessa a quel periodo di programmazione.
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