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Legge

L.R. Lazio 6/2016

Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 6/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lazio le politiche regionali di tutela dei consumatori e degli utenti: informazione, formazione, assistenza, ADR, monitoraggio prezzi e consumi, programmazione triennale, finanziamenti a progetti e istituzione del Registro e del CRCU. Molte disposizioni operative dipendono da atti attuativi già adottati. La disciplina è tuttora vigente ma in larga parte di carattere organizzativo e programmatorio.

Tutela dei consumatori e degli utenti nel Lazio

Tutela dei consumatori e degli utenti nel Lazio

La legge regionale disciplina le politiche della Regione Lazio a favore dei consumatori e degli utenti di beni e servizi. Definisce finalità, strumenti di intervento, organi consultivi, registro delle associazioni, programmazione delle attività e criteri di finanziamento dei progetti.

Finalità e ambito di intervento

La Regione promuove la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori e utenti, nel rispetto della normativa europea e statale. L’azione regionale si concentra su informazione, formazione, educazione e assistenza per la tutela dei diritti economici e giuridici dei consumatori e degli utenti.

Interventi regionali per la tutela dei consumatori

La Regione:

  • monitora il livello di tutela del consumatore in ambito regionale, anche tramite l’Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi;
  • informa i cittadini anche mediante uno spazio web dedicato nel sito istituzionale;
  • promuove il ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie, incluse mediazione obbligatoria, conciliazione paritetica e accordi stragiudiziali;
  • promuove percorsi di formazione per insegnanti, giovani in età scolare, funzionari pubblici e associazioni;
  • dà pubblicità alle azioni di classe rilevanti in materia consumeristica;
  • promuove scelte di consumo consapevole, nel rispetto del principio di precauzione e di processi produttivi etici e sostenibili.

Nella stipula dei contratti di servizio, la Regione cura anche l’adozione della Carta della qualità dei servizi e delle misure previste dalla legge finanziaria 2008 per la tutela degli utenti.

Collaborazione con associazioni, enti locali e soggetti istituzionali

Per realizzare tali interventi, la Regione:

  • sostiene l’associazionismo libero e volontario, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza delle associazioni;
  • collabora con i soggetti istituzionalmente deputati alla tutela del consumatore;
  • favorisce gli interventi di enti locali e altri enti pubblici.

Relazioni europee e internazionali

La Regione cura i rapporti con le istituzioni europee competenti e, nell’ambito dei programmi europei di cooperazione territoriale e di finanziamento diretto, promuove relazioni e progetti con enti territoriali europei e altri soggetti interessati. L’obiettivo è scambiare informazioni su evoluzioni normative e buone pratiche, comparare prassi e rafforzare standard di efficacia, trasparenza e semplificazione.

In casi specifici può sottoscrivere accordi con altri Stati o intese con Regioni estere, e può avviare analoghe attività anche con istituzioni ed enti territoriali extra-europei, se adeguatamente motivato.

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

È istituito il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio presso la direzione regionale competente. Possono iscriversi le associazioni che rispettano requisiti di anzianità, democraticità, esclusività della finalità consumeristica, assenza di lucro, bilancio e contabilità regolari, presenza territoriale, rappresentatività regionale, sito internet aggiornato e requisiti di onorabilità e incompatibilità dei rappresentanti legali.

La domanda va presentata alla direzione competente con la documentazione richiesta. L’iscrizione o il diniego devono essere adottati entro 60 giorni. È vietata ogni attività di promozione o pubblicità commerciale di beni o servizi di terzi e ogni connessione di interessi con imprese; la violazione comporta la cancellazione dal Registro, con nuova domanda possibile solo dopo 3 anni.

Le associazioni devono autocertificare annualmente il mantenimento dei requisiti. Il Registro è aggiornato ogni anno entro aprile.

Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU)

È istituito il CRCU, organo di consultazione e partecipazione composto dall’Assessore competente, o suo delegato, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuna associazione iscritta al Registro. La cancellazione dal Registro comporta la decadenza del rappresentante dal CRCU.

Il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per la durata della legislatura; continua a operare fino al nuovo insediamento. Dopo l’aggiornamento annuale del Registro viene integrato con i rappresentanti delle nuove associazioni iscritte.

Il funzionamento interno è disciplinato da un regolamento approvato dal CRCU e recepito dalla Giunta. La partecipazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti, con tetto massimo di 10.000 euro a valere sulle risorse dell’articolo 16.

Compiti del CRCU

Il CRCU svolge funzioni consultive, propositive e di coordinamento, tra cui:

  • pareri su piani, programmi e atti regionali in materia consumeristica;
  • proposte di studi, indagini, ricerche e interventi normativi;
  • parere sul programma strategico triennale degli interventi;
  • coordinamento tra organismi regionali e tra associazioni dei consumatori;
  • promozione della collaborazione con gli enti locali, anche tramite il CAL;
  • segnalazione periodica all’AGCM di violazioni rilevate;
  • pareri su provvedimenti regionali, locali e di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ASL e aziende ospedaliere;
  • proposta di designazione dei rappresentanti delle associazioni in organismi regionali;
  • rapporti con organismi analoghi di altre regioni e dell’Unione europea;
  • relazione annuale al Presidente della Regione entro il 31 gennaio.

Programmazione triennale e piano annuale

Ogni tre anni il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta e previo parere del CRCU, un programma strategico triennale che individua gli ambiti prioritari, gli obiettivi, i risultati attesi, gli indicatori e le risorse disponibili.

Entro 30 giorni dall’approvazione della legge di bilancio, la Giunta approva il piano annuale di attività, coerente con il programma triennale, definendo gli ambiti da finanziare e la ripartizione delle risorse tra:

  • interventi realizzati direttamente dalla Regione;
  • interventi di enti locali o altri enti pubblici;
  • interventi delle associazioni iscritte nel Registro.

Se il programma triennale non viene approvato entro 60 giorni dalla proposta della Giunta, questa adotta un piano provvisorio annuale valido fino all’approvazione del programma.

Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi

Presso la direzione regionale competente è istituito l’Osservatorio, che svolge indagini e rilevazioni su consumi, prezzi di prodotti e servizi e standard qualitativi. Può raccogliere azioni, studi e ricerche delle associazioni dei consumatori.

I programmi dell’Osservatorio sono discussi con il CRCU. Per la sua attività può avvalersi, senza oneri per la finanza regionale, di convenzioni con ministeri, autorità, ISTAT, camere di commercio, associazioni, enti di ricerca, università ed esperti.

Finanziamento dei progetti

Le associazioni iscritte nel Registro possono presentare domanda di finanziamento, previo avviso pubblico annuale coerente con la programmazione regionale. Criteri, modalità e termini sono fissati dal regolamento attuativo, nel rispetto di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

La direzione regionale monitora le attività finanziate. Le associazioni beneficiarie devono trasmettere ogni anno un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute. I finanziamenti non sono cumulabili con altri finanziamenti regionali per i medesimi progetti.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ha disciplinato con regolamento attuativo i profili operativi della legge: iscrizione al Registro, primo funzionamento del CRCU, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, rendicontazione, verifiche, revoca dei finanziamenti e controllo sul divieto di cumulo.

Controlli, verifiche e cancellazione dal Registro

La direzione regionale effettua almeno una volta l’anno controlli sulla veridicità e regolarità dei dati forniti dalle associazioni iscritte, anche verificando l’elenco regionale degli iscritti.

La perdita di uno dei requisiti richiesti comporta:

  • cancellazione dal Registro;
  • decadenza dei rappresentanti dal CRCU, se l’associazione vi è rappresentata;
  • impossibilità di ripresentare domanda prima di 3 anni dalla cancellazione.

Clausola valutativa e trasparenza

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulla tutela dei consumatori e degli utenti nel Lazio, con indicazioni su:

  • stato di attuazione della legge;
  • attuazione del programma triennale e del piano annuale;
  • iniziative finanziate;
  • attività dell’Osservatorio;
  • attività del CRCU;
  • stato delle iscrizioni al Registro e controlli effettuati.

Il rapporto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti della Giunta e del Consiglio regionale.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

La legge sostituisce la precedente disciplina regionale in materia, abrogando la legge regionale 10 novembre 1992, n. 44, la legge regionale 16 aprile 2012, n. 3 e alcune disposizioni della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7.

In fase di prima applicazione:

  • il CRUC resta in carica fino all’entrata in vigore della legge;
  • il Registro viene costituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo;
  • il CRCU viene costituito entro 60 giorni dalla costituzione del Registro;
  • le associazioni già rappresentate nel CRUC sono iscritte automaticamente nel Registro, ma devono adeguarsi ai requisiti entro 12 mesi, pena cancellazione;
  • fino alla fine della legislatura in corso alla prima applicazione, nel CRCU restano i membri del CRUC già designati;
  • non si applica il divieto di ubicare sedi o sportelli presso partiti o sindacati quando le attività siano chiaramente distinte e distinguibili rispetto a quelle dei soggetti ospitanti.

Disposizioni finanziarie

Per la copertura degli oneri è istituito un fondo regionale dedicato, alimentato con 50.000 euro per il 2016 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, oltre alle residue disponibilità regionali e alle eventuali assegnazioni statali previste dalla legislazione vigente.

È previsto il monitoraggio degli effetti finanziari e, in caso di scostamenti, una relazione al Consiglio regionale e, se necessario, una successiva proposta di rideterminazione degli oneri e di compensazione.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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