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Legge

L.R. Lazio 3/2016

Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 3/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 3/2016 disciplina installazione, autorizzazioni, registrazione, controlli, divieti e sanzioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Istituisce il Registro regionale degli impianti geotermici e una Carta idro-geo-termica regionale, con regolamento attuativo. Si applica agli impianti geotermici locali nel territorio laziale, con regole speciali per sonde geotermiche, PAS/SCIA e vincoli ambientali.

Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico nel Lazio

Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico nel Lazio

La legge regionale disciplina, nel territorio del Lazio, l’uso di risorse geotermiche a bassa e media entalpia per impianti di produzione di calore e raffrescamento. Il provvedimento si coordina con la normativa statale ed europea in materia di fonti rinnovabili e con il quadro sulle piccole utilizzazioni locali di cui al d.lgs. 22/2010.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove la diffusione della geotermia come fonte rinnovabile, anche per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria. La disciplina regionale si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, sia mediante sonde geotermiche sia mediante pozzi e utilizzo di acque calde e fluidi geotermici nei limiti previsti dalla normativa richiamata.

Definizioni rilevanti

La legge distingue tra risorse geotermiche ad alta, media e bassa entalpia e tra risorse di interesse nazionale e locale. Definisce inoltre:

  • piccole utilizzazioni locali;
  • usi termici diretti;
  • impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso;
  • sonde orizzontali e verticali;
  • sistemi geotermici ad acqua sotterranea a circuito aperto, bilanciato e non bilanciato;
  • geoscambiatore, impianto a pompa di calore geotermica, fluido termovettore, test di risposta termica (TRT), procedura abilitativa semplificata (PAS) e registro impianti geotermici. Per i termini non espressamente definiti vale la normativa UE e statale vigente.

Regime delle piccole utilizzazioni locali e titoli abilitativi

Le piccole utilizzazioni locali realizzate tramite sonde geotermiche sono assoggettate alla legge regionale e alla disciplina statale richiamata, compreso il decreto ministeriale 30 settembre 2022. Le utilizzazioni ottenute tramite pozzi fino a 400 metri per ricerca, estrazione e uso di acque calde e fluidi geotermici, con specifici limiti di potenza, seguono il regime del testo unico sulle acque, della normativa regionale su difesa del suolo e delle prescrizioni della presente legge. Le piccole utilizzazioni locali non sono soggette alla disciplina mineraria né all’art. 826 c.c.

Procedimenti amministrativi per impianti e sonde

Per gli impianti di cui all’art. 10, comma 1, del d.lgs. 22/2010 e per quelli assimilati:

  • l’autorizzazione è rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province;
  • in un caso limitato di prelievo e restituzione confinati alla falda superficiale si applica la PAS;
  • per il rilascio delle autorizzazioni si applicano le procedure amministrative sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le relative linee guida ministeriali.

L’installazione di sonde geotermiche nel sottosuolo è disciplinata in tre ipotesi:

  • edilizia libera con comunicazione al comune per impianti destinati a edifici esistenti, senza alterazioni edilizie rilevanti, con potenza inferiore a 50 kW e sonde fino a 2 metri orizzontali o 80 metri verticali;
  • PAS per impianti con sonde fino a 3 metri orizzontali o 170 metri verticali e potenza termica inferiore a 100 kW;
  • SCIA per gli altri impianti non ricompresi nelle due ipotesi precedenti.

Registro regionale degli impianti geotermici e Carta idro-geo-termica

È istituito il Registro regionale degli impianti geotermici (RIG), banca dati per il monitoraggio degli impianti. Il proprietario deve:

  • registrare i dati di progetto almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori;
  • inserire i dati di collaudo entro 30 giorni dalla fine lavori;
  • certificare la conclusione dei lavori entro un anno dalla registrazione.

La Regione effettua il monitoraggio annuale della diffusione degli impianti e trasmette l’esito al Ministero competente. Inoltre deve redigere la Carta idro-geo-termica regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.

Divieti, vincoli e tutele ambientali

L’installazione è vietata:

  • nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili;
  • nelle aree critiche per prelievi idrici, salvo la specifica esclusione prevista per alcune tipologie di impianti;
  • nelle aree soggette a vincoli per rischio di dissesto idrogeologico individuate dalla pianificazione regionale;
  • nelle aree in cui si riscontri una fuoriuscita anomala di gas endogeni nocivi alla salute umana.

Gli impianti in aree soggette a tutela archeologica, paesaggistica e ambientale richiedono i nulla osta e gli atti autorizzativi previsti dalle discipline di settore. Le piccole utilizzazioni locali possono inoltre essere vietate o limitate in aree già oggetto di concessioni geotermiche di interesse nazionale o locale, in base alla valutazione delle interferenze.

Vigilanza, collaudo e obblighi del proprietario

La vigilanza spetta a Città metropolitana, province e comuni, che operano accedendo al RIG. Il proprietario deve esibire documenti, consentire ispezioni e fornire le informazioni richieste. Gli impianti e le opere devono essere sottoposti a collaudo o a certificazione di fine lavori da tecnici qualificati, che trasmettono l’attestazione alla Regione e all’ente territoriale competente. In caso di esito negativo si applicano le misure sanzionatorie previste.

Sanzioni, diffida, decadenza e revoca

In caso di violazioni delle prescrizioni del titolo o di ostacolo alla vigilanza, l’ente competente diffida il titolare a regolarizzare, può sospendere cautelarmente i lavori o l’esercizio e, se l’inadempimento persiste, dichiara la decadenza dal titolo. Sono previste sanzioni amministrative per:

  • esito negativo del collaudo o della certificazione di fine lavori: da 2.000 a 20.000 euro;
  • costruzione senza titolo abilitativo: da 5.000 a 50.000 euro, con chiusura immediata e ripristino dei luoghi;
  • omessa comunicazione per gli impianti in edilizia libera: 600 euro;
  • assenza o difformità della SCIA: 600 euro;
  • violazione dei divieti e vincoli dell’art. 6: 50.000 euro, con chiusura immediata e ripristino. Il titolo può essere revocato per sopravvenuti pericoli per la salute o per altri gravi motivi di interesse pubblico.

Regolamento attuativo, regime transitorio e finanza

La Giunta regionale deve adottare uno o più regolamenti attuativi entro 120 giorni, per definire criteri e modalità dei procedimenti, le procedure semplificate, le caratteristiche e la gestione del RIG, la Carta idro-geo-termica, i criteri di interferenza tra sistemi e le modalità di vigilanza e collaudo. Gli impianti esistenti prima dell’entrata in vigore della legge devono essere registrati nel RIG secondo le modalità fissate dal regolamento. La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

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