Risposta n. 600 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società istante ritiene che il reddito delle STP debba essere qualificato come reddito d'impresa, perciò crede di poter beneficiare sia del credito "Industria 4.0" sia del credito per il Mezzogiorno e che le due agevolazioni siano cumulabili purché il cumulo non superi il costo sostenuto e non concorra alla formazione del reddito e della base IRAP
Credito d'imposta "Industria 4.0" (art.1, comma 1057 e ss., legge n.178/2020) e credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art.1, commi 98-108, legge n.208/2015) richiesti da una società tra professionisti
Il quesito
1) Se il reddito della società tra professionisti sia reddito d'impresa o di lavoro autonomo; 2) se la società può accedere ai due crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali; 3) se le agevolazioni sono cumulabili; 4) se il credito per il Mezzogiorno concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che le STP sono società disciplinate dal codice civile e, indipendentemente dall'attività professionale svolta, il reddito prodotto va considerato reddito d'impresa; pertanto i destinatari di entrambi i crediti sono i soggetti titolari di reddito d'impresa e la società, se ricorrono tutti i requisiti di legge, può fruire dei crediti. I due benefici possono essere cumulati a condizione che il cumulo non determini un superamento del costo sostenuto. Sulla rilevanza fiscale del credito per il Mezzogiorno si rinvia alla circolare n.34/E del 3 agosto 2016
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