Cassazione Penale, Ordinanza n. 23991/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguarda un'istanza in sede esecutiva volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra più reati già oggetto di condanna, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando il lungo intervallo temporale tra i fatti, l'eterogeneità dei reati e dei contesti, la diversità dei luoghi di commissione e dei concorrenti, nonché l'assenza di specifici elementi dimostrativi di una preventiva programmazione unitaria. Il ricorrente ha censurato tale decisione con argomentazioni sostanzialmente confutative, insistendo soprattutto sul dato cronologico e su circostanze già esaminate dal giudice di merito, ritenute però non significative per provare il vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo lineare e congruo l'esclusione del medesimo disegno criminoso, sulla base di un apprezzamento complessivo degli indici rilevanti. Le censure del ricorrente sono state giudicate meramente oppositive e non idonee a scalfire la motivazione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
"identità del disegno criminoso"
La continuazione richiede una preventiva rappresentazione e deliberazione unitaria di una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una mera propensione a delinquere.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova che, già al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- La mera omogeneità tra i reati o la sola contiguità temporale non sono di per sé sufficienti a dimostrare il medesimo disegno criminoso, se gli altri indicatori depongono in senso contrario.
- Ai fini della continuazione occorre una verifica complessiva di indici concreti, quali omogeneità delle violazioni, bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita.
- L'accertamento del medesimo disegno criminoso è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamento del fatto.
- Censure meramente confutative o oppositive, che ripropongano elementi già esaminati senza evidenziare reali vizi della motivazione, non sono idonee a ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
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