Sentenza n. 55/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Responsabile del settore “gestione del territorio” del Comune di San Donato di Lecce, datata 23/11/2021; nonché per la declaratoria - della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio imposti sui suoli siti nel Comune di San Donato di Lecce, in catasto al f.5, pp. 34, 35 e 449 – ora riunite nella p. 34 del catasto urbano, e 193; - del diritto dei ricorrenti a vedere impressa la destinazione urbanistica ai suoli citati; e per la condanna del Comune di San Donato di Lecce a provvedere ai conseguenti adempimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale del 23 novembre 2021 che ha negato la riqualificazione urbanistica dei suoli destinati a verde pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune ha escluso la possibilità di assegnare ai suoli un'ulteriore destinazione urbanistica, ritenendo che la destinazione a verde pubblico costituisse un vincolo urbanistico non necessariamente finalizzato all'espropriazione, in quanto attuabile anche mediante iniziativa privata. Hanno sostenuto che la disciplina di piano consentisse interventi privati solo su una superficie minima di 3.000 mq, mentre i loro terreni avevano estensione inferiore e non erano accorpabili con aree confinanti aventi la medesima destinazione; inoltre, sui suoli non insistevano fabbricati suscettibili di manutenzione o ristrutturazione. Da ciò i ricorrenti hanno dedotto la sostanziale inedificabilità delle aree, la decadenza del vincolo espropriativo e la conseguente necessità di una nuova destinazione urbanistica. Hanno inoltre denunciato la violazione dell'art. 7 della legge n. 1150/1942 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, per omessa qualificazione urbanistica dell'area dopo la dedotta decadenza del vincolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 2, Parte V, delle N.T.A. del piano di fabbricazione consenta espressamente interventi di iniziativa privata nelle aree destinate a verde pubblico, anche mediante applicazione delle norme della zona agricola produttiva, con esclusione della procedura di deroga. Tale possibilità esclude che la destinazione comporti una riserva dell'edificazione all'autorità pubblica o la necessità di previa ablazione del bene; il vincolo è pertanto conformativo e non espropriativo, sicché non è soggetto a decadenza. Il requisito del lotto minimo di 3.000 mq incide sulla concreta disciplina dello ius aedificandi, ma non modifica la natura del vincolo, né esclude in sé la possibilità di iniziative private o di eventuali strumenti esecutivi di iniziativa privata nel rispetto della normativa primaria. Non sussistendo la dedotta decadenza del vincolo, non vi era l'obbligo comunale di procedere alla riqualificazione urbanistica dei suoli. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2, Parte V, N.T.A. del P.d.F.
Le zone a verde pubblico sono quelle destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi e giardini. [...] In tale zona il piano si attua per interventi diretti su una superficie minima di 3000 mq [...] Per l’intervento dei privati è sempre consentita l’applicazione delle norme della zona agricola produttiva di cui all’art. 2, parte II, fatta eccezione della possibilità di applicare la procedura di deroga
La previsione di interventi di iniziativa privata nelle aree a verde pubblico dimostra la natura conformativa della destinazione urbanistica e non la sua natura espropriativa.
art. 7 legge 1150/1942
Invocato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di pianificazione e qualificazione urbanistica dell'area, ma ritenuto non violato perché non era intervenuta la decadenza del vincolo.
art. 9 d.P.R. 380/2001
Invocato dai ricorrenti in relazione alla necessità di nuova destinazione urbanistica dopo la dedotta decadenza del vincolo, presupposto ritenuto insussistente dal TAR.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica a verde pubblico ha natura conformativa, e non espropriativa, quando lo strumento urbanistico consente la realizzazione delle finalità pubbliche anche mediante interventi di iniziativa privata o promiscua, senza riservare l'edificazione all'amministrazione e senza necessità di previa ablazione del bene.
- Un vincolo conformativo derivante dalla zonizzazione urbanistica non è soggetto alla decadenza quinquennale prevista per i vincoli preordinati all'esproprio, anche quando la disciplina urbanistica imponga limitazioni incisive allo sfruttamento edificatorio del fondo.
- La previsione di un lotto minimo per l'attuazione degli interventi incide sulla concreta disciplina dello ius aedificandi, ma non trasforma in vincolo espropriativo una destinazione urbanistica che ammetta comunque iniziative private.
- La possibilità, prevista dallo strumento urbanistico, di attuare la destinazione mediante attività privata o mediante eventuali strumenti esecutivi di iniziativa privata è incompatibile con la qualificazione del vincolo come sostanzialmente espropriativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →