Sentenza n. 724/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” prot. n. AGEA.AGA.2022.35412 Comunicazione: CP700-4485431-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022, con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03, nonché di ogni altro atto connesso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per il periodo 2002/2003 e conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA con cui, in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, era stato ricalcolato il prelievo supplementare relativo al periodo 2002/2003, nonché gli atti connessi, compreso l’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento impugnato aveva infatti perso efficacia ex lege per effetto dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, secondo cui le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. La disposizione è stata adottata in attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamate nella pronuncia. Venuto meno l’effetto del provvedimento impugnato, è venuto meno anche l’interesse attuale alla decisione di annullamento. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione normativa sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. n. 69/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione ha privato ex lege di efficacia le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate anteriormente alla data prevista, determinandone la sostituzione con nuove comunicazioni e facendo venir meno l’interesse attuale all’annullamento giudiziale.
art. 8-ter l. n. 33/1999
È richiamato quale base normativa dell’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA, atto connesso impugnato insieme alla comunicazione di ricalcolo; la pronuncia non esamina autonomamente la sua disciplina.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non vengono enunciati specifici principi applicativi.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta priva ex lege di efficacia l’atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse attuale alla pronuncia di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando l’amministrazione confermi in giudizio che l’atto impugnato ha perso efficacia in applicazione della normativa sopravvenuta.
- L’evoluzione normativa intervenuta nel corso del giudizio può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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