Cassazione Penale, Sentenza n. 42621/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lo Presti ha impugnato la qualificazione giuridica dei fatti sostenendo che i box/garage condominiali non fossero pertinenze di privata dimora e quindi non ricorresse l'art. 624-bis c.p.; ha altresì rilevato che l'area non era protetta da accessi che ne impedissero l'entrata. Morello ha dedotto la mancata risposta, da parte della Corte d'appello, alla sua richiesta di applicazione di pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., lamentando che, pur avendo rispettato la misura cautelare e tenuto una condotta conforme al percorso rieducativo, il giudice di merito non abbia valutato adeguatamente la sua istanza.
La decisione
Per Lo Presti: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; confermata la qualificazione dei fatti come reato ai sensi dell'art. 624-bis c.p.; condanna al pagamento delle spese processuali e dell'importo di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Per Morello: il ricorso è stato ritenuto fondato con riferimento alla mancata valutazione della richiesta di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p.; la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale profilo e la questione rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame; viene però dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale di Morello (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Il collegio ha confermato che integra la fattispecie il furto (o tentato furto) commesso in garage che costituiscono pertinenze della privata dimora: rileva che il bene sia idoneo a servire stabilmente l'abitazione, non sia accessibile senza consenso e che vi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata.
art. 20-bis cod. pen.
La norma sulle pene sostitutive richiede una valutazione motivata caso per caso: la Corte ha ritenuto che la mancata specifica risposta alla richiesta di Morello sull'applicazione di pene sostitutive costituisca motivo di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
La norma impone al giudice di cassazione (o al giudice del gravame) di pronunciarsi su tutti i motivi di impugnazione rilevanti; l'omessa risposta a un motivo può rendere fondato il ricorso per carenza di motivazione/responsione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili dovuti a colpa del ricorrente; nel caso è stata disposta la somma di €3.000,00.
art. 624 cod. proc. pen.
Stabilisce gli effetti dell'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio: quando l'annullamento riguarda solo la determinazione della pena, l'affermazione della responsabilità resta irrevocabile.
Massime di principio
- Un garage può integrare la 'pertinenza di luogo destinato a privata dimora' ai fini dell'art. 624-bis c.p. se è destinato stabilmente al servizio dell'abitazione, non è accessibile senza consenso e vi si svolgono atti non occasionali della vita privata; la contiguità fisica non è sempre necessaria.
- La presenza di saracinesche/porte forzate o l'impossibilità di accesso senza consenso rafforza la qualificazione come pertinenza: l'eventuale apertura dell'area condominiale non è di per sé sufficiente a escludere la pertinenzialità.
- Le richieste di applicazione di pene sostitutive (art. 20-bis) devono essere valutate e motivate specificamente per ciascun imputato: trattamenti diversi tra coimputati richiedono motivazioni distinte.
- L'omessa risposta a un motivo di impugnazione può comportare l'annullamento parziale del provvedimento impugnato (in particolare sul trattamento sanzionatorio) e il rinvio per nuovo esame.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente può essere disposta la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando l'annullamento riguarda solo il profilo penale-sanzionatorio, la dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità penale preserva la condanna sul piano del fatto, rinviando solo la valutazione della pena.
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