Cassazione Penale, Sentenza n. 24585/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e carenza di motivazione in relazione alla valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche alla luce della condotta successiva (certificato del casellario, documentazione e ordinanza del Tribunale di Sorveglianza); 2) erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e carenza di motivazione rispetto alla ritenuta recidiva, nonostante i precedenti ancorché remoti e l'affidamento in prova al servizio sociale; 3) omessa sostituzione della pena detentiva con pene di cui all'art. 20-bis cod. pen., inosservanza dell'art. 59 legge 24/11/1981 n. 689 (nella versione riformata) e contraddittorieta della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo inammissibile per genericita: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego della causa di non punibilita ex art. 131-bis valorizzando la gravita del fatto e il metodo di individuazione dell'imputato (accertamenti AFIS). Secondo motivo infondato: la Corte d'Appello ha dato motivazione congrua sulla recidiva, richiamando precedenti consistenti (rapine, furti, minacce, resistenza) e precedenti misure (sorveglianza speciale, recidiva reiterata), ritenendo il fatto espressione di rinnovata pericolosita sociale. Terzo motivo non fondato: il rigetto della pena sostitutiva e stato adeguatamente motivato con un giudizio prognostico sulla persistente pervicacia delinquenziale dell'imputato, ritenuta incompatibile con misure rieducative non intramurarie. Ricorso rigettato; il ricorrente e stato condannato al pagamento (tra l'altro) delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato; utilizzato come riferimento del fatto contestato.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilita per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e motivata delle modalita della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entita del danno o pericolo; non puo' essere riconosciuta con mere clausole di stile.
art. 133 cod. pen.
Criteri direttivi per la determinazione della pena che devono essere considerati anche ai fini della valutazione della pena sostitutiva e del giudizio prognostico.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Rilevante per la qualificazione della recidiva; la Corte ha ritenuto che i precedenti e le caratteristiche del curriculum criminoso giustificassero l'applicazione della recidiva.
art. 20-bis cod. pen.
Prevede sanzioni sostitutive della detenzione; la Corte ha valutato l'inidoneita di tali misure nel caso concreto per ragioni prognostiche legate al curriculm delinquenziale.
art. 59 legge 24/11/1981 n. 689 (come riformato dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150)
Norma richiamata in relazione ai criteri di applicazione delle pene sostitutive; la Corte ha interpretato che il divieto alla sostituzione non puo' limitarsi ai soli elementi riferibili al reato, ma richiede un giudizio prognostico complessivo coerente con l'art. 133.
art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n. 150
Richiama la competenza del giudice ad applicare i criteri direttivi anche nella valutazione delle pene sostitutive, con continuita e coerenza tra determinazione della pena e decisione sulla sostituzione.
Massime di principio
- La richiesta di esclusione della punibilita per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione puntuale che valuti congiuntamente modalita della condotta, grado di colpevolezza e entita del danno o pericolo; non basta richiamare dati di fatto senza un esame delle specifiche circostanze.
- La recidiva puo' essere applicata quando i precedenti, anche se non recentissimi, dimostrano una continuità o un'intensificazione della pericolosità sociale; il giudice deve motivare la correlazione tra precedenti e il fatto per cui si procede.
- Il diniego di pene sostitutive deve essere sorretto da un giudizio prognostico concreto e argomentato: non e sufficiente menzionare i precedenti, occorre spiegare perché le misure alternative risultano inefficaci rispetto alla finalita rieducativa e alla prevenzione della recidiva.
- Il giudice deve mantenere continuita tra la determinazione della pena (art. 133) e la valutazione sulla sostituibilita della stessa (art. 20-bis e legge 689/1981 riformata): valutazioni contraddittorie o non motivate espongono a censure.
- Documenti che attestano buona condotta successiva possono concorrere alla valutazione favorevole, ma non sono determinanti se lo scrutinio prognostico rileva una pervicace incapacita' ad uniformarsi alla legge; la prova della positiva rieducazione deve essere concreta e specificamente valutata.
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