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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24585/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e carenza di motivazione in relazione alla valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche alla luce della condotta successiva (certificato del casellario, documentazione e ordinanza del Tribunale di Sorveglianza); 2) erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e carenza di motivazione rispetto alla ritenuta recidiva, nonostante i precedenti ancorché remoti e l'affidamento in prova al servizio sociale; 3) omessa sostituzione della pena detentiva con pene di cui all'art. 20-bis cod. pen., inosservanza dell'art. 59 legge 24/11/1981 n. 689 (nella versione riformata) e contraddittorieta della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo inammissibile per genericita: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego della causa di non punibilita ex art. 131-bis valorizzando la gravita del fatto e il metodo di individuazione dell'imputato (accertamenti AFIS). Secondo motivo infondato: la Corte d'Appello ha dato motivazione congrua sulla recidiva, richiamando precedenti consistenti (rapine, furti, minacce, resistenza) e precedenti misure (sorveglianza speciale, recidiva reiterata), ritenendo il fatto espressione di rinnovata pericolosita sociale. Terzo motivo non fondato: il rigetto della pena sostitutiva e stato adeguatamente motivato con un giudizio prognostico sulla persistente pervicacia delinquenziale dell'imputato, ritenuta incompatibile con misure rieducative non intramurarie. Ricorso rigettato; il ricorrente e stato condannato al pagamento (tra l'altro) delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato; utilizzato come riferimento del fatto contestato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilita per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e motivata delle modalita della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entita del danno o pericolo; non puo' essere riconosciuta con mere clausole di stile.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri direttivi per la determinazione della pena che devono essere considerati anche ai fini della valutazione della pena sostitutiva e del giudizio prognostico.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Rilevante per la qualificazione della recidiva; la Corte ha ritenuto che i precedenti e le caratteristiche del curriculum criminoso giustificassero l'applicazione della recidiva.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Prevede sanzioni sostitutive della detenzione; la Corte ha valutato l'inidoneita di tali misure nel caso concreto per ragioni prognostiche legate al curriculm delinquenziale.

  • art. 59 legge 24/11/1981 n. 689 (come riformato dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150)

    Norma richiamata in relazione ai criteri di applicazione delle pene sostitutive; la Corte ha interpretato che il divieto alla sostituzione non puo' limitarsi ai soli elementi riferibili al reato, ma richiede un giudizio prognostico complessivo coerente con l'art. 133.

  • art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n. 150

    Richiama la competenza del giudice ad applicare i criteri direttivi anche nella valutazione delle pene sostitutive, con continuita e coerenza tra determinazione della pena e decisione sulla sostituzione.

Massime di principio

  • La richiesta di esclusione della punibilita per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione puntuale che valuti congiuntamente modalita della condotta, grado di colpevolezza e entita del danno o pericolo; non basta richiamare dati di fatto senza un esame delle specifiche circostanze.
  • La recidiva puo' essere applicata quando i precedenti, anche se non recentissimi, dimostrano una continuità o un'intensificazione della pericolosità sociale; il giudice deve motivare la correlazione tra precedenti e il fatto per cui si procede.
  • Il diniego di pene sostitutive deve essere sorretto da un giudizio prognostico concreto e argomentato: non e sufficiente menzionare i precedenti, occorre spiegare perché le misure alternative risultano inefficaci rispetto alla finalita rieducativa e alla prevenzione della recidiva.
  • Il giudice deve mantenere continuita tra la determinazione della pena (art. 133) e la valutazione sulla sostituibilita della stessa (art. 20-bis e legge 689/1981 riformata): valutazioni contraddittorie o non motivate espongono a censure.
  • Documenti che attestano buona condotta successiva possono concorrere alla valutazione favorevole, ma non sono determinanti se lo scrutinio prognostico rileva una pervicace incapacita' ad uniformarsi alla legge; la prova della positiva rieducazione deve essere concreta e specificamente valutata.

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