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Sentenza

Sentenza del 23/04/2020 n. 8078 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia Sud impugnava la sentenza della CTR Puglia che aveva accolto il ricorso della contribuente (RG 1940/2010) per omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all'estratto di ruolo, censurando l'erronea ritenuta impugnabilità dell'estratto di ruolo e deducendo altresì prescrizione e decadenza. La contribuente aveva a sua volta proposto ricorso (RG 2577/2011) ma poi vi aveva rinunciato con accordo col consorzio. In sede di cassazione la concessionaria ha dedotto, tra l'altro, l'omesso esame dell'eccezione che l'estratto di ruolo non sarebbe impugnabile in assenza dell'atto impositivo (richiamando il D.Lgs. n. 546/1992, art. 19).

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio con riferimento al ricorso per cassazione introdotto dalla contribuente, per intervenuta e valida rinuncia. Quanto al ricorso proposto dalla concessionaria Equitalia Sud, è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: inammissibile nella forma perché la censura di omesso esame non è stata dedotta come 'error in procedendo' (art. 360 c.p.c., n. 4) e, sul merito, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 19704/2015) e successiva giurisprudenza secondo cui il contribuente che, a causa dell'invalidità della notifica, è venuto a conoscenza della cartella solo tramite estratto di ruolo rilasciato dal concessionario può impugnare la cartella; dunque l'estratto di ruolo è mezzo per far valere l'invalidità della notifica. Il ricorso della concessionaria è stato quindi respinto; la concessionaria è stata condannata al rimborso spese alla contribuente (Euro 5.000,00 oltre accessori). Le spese tra contribuente e consorzio sono compensate in ragione dell'accordo tra le parti. La Corte ha inoltre richiamato profili relativi al contributo unificato (D.P.R. n. 115/2002), con indicazione degli adempimenti eventualmente dovuti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    Invocata dalla ricorrente per lamentare omesso esame di un fatto decisivo; la Corte rileva che tale censura è stata formulata in modo contraddittorio e che l'omessa pronuncia su eccezioni/processuali va dedotta come 'error in procedendo' ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, non come vizio di motivazione o errore di diritto ex n. 3 o n. 5.

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    La Corte ricorda che la mancata pronuncia su domande, eccezioni o istanze del giudizio deve essere dedotta come vizio di procedimento (art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4) per consentire al giudice di legittimità di esaminare l'atto processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di dedurre l'error in procedendo quando si censura l'omessa decisione su questioni o domande.

  • art. 391 c.p.c.

    Applicato per dichiarare la ritualità della rinuncia proposta dalla contribuente e quindi l'estinzione del relativo giudizio di cassazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    Citato dalla concessionaria per sostenere che l'estratto di ruolo non sarebbe impugnabile in assenza di atto impositivo; la Corte però ritiene che, alla luce di una lettura conforme a principi costituzionali e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, tale norma non esclude la possibilità di far valere l'invalidità della notifica anche tramite impugnazione basata sull'estratto di ruolo quando il contribuente è venuto a conoscenza dell'atto in tal modo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente concessionaria, con precisazioni sulle conseguenze dell'estinzione parziale del giudizio.

Massime di principio

  • L'impugnabilità dell'estratto di ruolo: se il contribuente è venuto a conoscenza di una cartella non validamente notificata tramite estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, può far valere l'invalidità della notifica e impugnare l'atto; il D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, non esclude tale possibilità se interpretato in senso conforme ai principi costituzionali e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Forma e deduzione dei vizi in cassazione: l'omesso esame di domande o eccezioni da parte del giudice di merito deve essere dedotto come 'error in procedendo' (art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.) per essere esaminabile in Cassazione; non può essere correttamente impugnato come semplice vizio di motivazione o violazione di norma sostanziale.
  • Effetto della rinuncia alla cassazione: la rinuncia rituale al ricorso per cassazione da parte della parte che lo ha proposto determina l'estinzione del relativo giudizio di cassazione (art. 391 c.p.c. e consolidata giurisprudenza).
  • Ripartizione delle spese: le parti possono ottenere la compensazione delle spese in presenza di accordi tra loro; in assenza di ciò, il soccombente può essere condannato al rimborso spese (qui la concessionaria condannata a rifondere quanto liquidato alla contribuente).
  • Contributo unificato: in presenza di pronunce di estinzione o decisioni parziali possono sorgere obblighi di versamento integrativo del contributo unificato secondo D.P.R. n. 115/2002, che devono essere valutati in concreto.

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