Cassazione Penale, Sentenza n. 10379/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per i reati commessi (incendio e introduzione clandestina in proprietà altrui). Le difese chiedono la riforma della qualificazione giuridica sostenendo che il fatto andava qualificato non come incendio (art. 423 c.p.) ma come danneggiamento seguito da incendio (art. 424, comma 2 c.p.), in quanto l'intento reale, secondo gli imputati, era solo di danneggiare un'autovettura. Inoltre, la difesa di Martin deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e censura l'aumento per continuazione applicato in sede di determinazione della pena.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi come infondati. In particolare, rigetta la censura sulla qualificazione: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato che l'impiego di ingente quantitativo di benzina in un'area sotto una tettoia e prossima a un'abitazione rendeva prevedibile e praticamente certa la propagazione incontrollata delle fiamme, configurando il dolo tipico dell'incendio (art. 423). Quanto all'eccezione sulle attenuanti generiche e la pena di Martin, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e non censurabile, sottolineando l'assenza di elementi positivi a favore delle attenuanti e la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a rimborsare le spese di difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Norma che incrimina il reato di incendio; la Corte interpreta che il dolo di incendio può ricorrere anche quando l'autore, usando quantitativi significativi di accelerante in luogo idoneo alla propagazione, accetta l'evento incendiario e il pericolo concreto per l'incolumità altrui.
art. 424, comma secondo, cod. pen.
Norma sul danneggiamento seguito da incendio con dolo specifico diretto al danneggiamento di un bene determinato; la Corte ricorda che questa fattispecie si applica quando l'agente non prevede o non vuole l'incendio, impiegando il fuoco solo per danneggiare un bene specifico.
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato; la sentenza considera la responsabilità dei concorrenti per il disegno criminoso condiviso.
art. 61, n. 2 cod. pen.
Richiamata tra le norme rilevanti per la personalità del reato e la valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti; la Corte ne tiene conto nella individuazione del quadro sanzionatorio.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Norme che disciplinano la determinazione della pena concreta; la Corte conferma il corretto esercizio della discrezionalità da parte del giudice del merito nella fissazione della pena, con motivazione congrua e proporzionata.
art. 62-bis cod. pen.
Norma relativa alle circostanze attenuanti di particolare tenuità o alle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che la loro sussistenza è questione di fatto e può essere esclusa con adeguata motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- La distinzione tra incendio (art. 423) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424, comma 2) dipende principalmente dall'elemento soggettivo: se l'autore accetta o vuole un fuoco di ampia propagazione si configura l'incendio; se il fuoco è impiegato solo per danneggiare un bene specifico senza prevedere l'incendio generalizzato, si applica l'art. 424.
- L'elemento psicologico (dolo) si prova in via indiziaria tramite le circostanze esteriori: quantità di accelerante, luogo dell'atto (vicinanza ad abitazioni), modalità operative e prevedibilità della propagazione delle fiamme sono fattori decisivi per ricostruire l'intenzione.
- Le dichiarazioni ammissive o le versioni dei singoli imputati non sono automaticamente rilevanti se non corroborate da elementi concreti: l'assenza di riscontri può renderle irrilevanti ai fini dell'attenuazione della responsabilità.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice del merito; in Cassazione può essere sindacata solo la motivazione, non la scelta discrezionale quando questa sia congrua e non contraddittoria.
- La motivazione del giudice di merito è essenziale: se illustra coerentemente le ragioni fattuali per ritenere sussistente il dolo di incendio e per negare attenuanti, la Cassazione tende a respingere i ricorsi sulla base della congruità argomentativa.
- Quando l'uso del fuoco avviene in prossimità di persone o abitazioni e con rilevante quantità di combustibile, l'accettazione del rischio di propagazione può essere desunta anche se l'obiettivo iniziale dichiarato fosse limitato (es. danneggiare un'autovettura).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10237/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →