Cassazione Penale, Sentenza n. 15672/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: (1) la mancata declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che il termine era maturato anteriormente all'udienza d'appello; (2) l'errata quantificazione della pena, per un'inesatta applicazione dell'aumento dovuto alla recidiva (in motivazione era indicato un aumento "della metà" che avrebbe portato la pena a mesi 9 e €150, mentre il dispositivo infliggeva anno 1 e €200, ossia un aumento diverso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: la recidiva reiterata infraquinquennale ha esteso il termine prescrizionale, sicché la prescrizione non era maturata (fatti consumati il 26/08/2015, termine di prescrizione pari a 10 anni). Ha invece accolto il secondo motivo: esiste una discordanza rilevante tra motivazione e dispositivo circa la misura dell'aumento per recidiva; tale incongruenza non è risolvibile in sede di legittimità e richiede una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per la declaratoria di prescrizione; la Corte ha ritenuto che la norma non trovasse applicazione perché il termine prescrizionale non era maturato.
art. 157 cod. pen., comma 2
Interpretata nel senso che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, aumentando la durata del termine.
art. 161 cod. pen., comma 2
Richiamata per precisare che, in presenza di atti interruttivi, la recidiva può incidere anche sul termine massimo di prescrizione in ragione dell'entità della proroga.
art. 619 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'applicabilità della procedura di rettificazione in Cassazione quando la difformità tra dispositivo e motivazione presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità; in tal caso è necessario l'annullamento con rinvio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per il riassunto e la riunione dei motivi di ricorso; il ricorso era stato svolto e sintetizzato ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- La recidiva reiterata può estendere il termine di prescrizione: prima di chiedere la declaratoria di prescrizione valutare l'effetto della recidiva sul computo dei termini (art.157 c.2 e art.161 c.2 c.p.).
- Ogni discrepanza tra motivazione e dispositivo deve essere valutata con attenzione: se la divergenza comporta questioni di merito non risolvibili in sede di legittimità, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto sanzionatorio.
- In Cassazione non è sempre possibile correggere d'ufficio il dispositivo invocando la prevalenza del dispositivo sulla motivazione; va verificato se la rettifica sia ammissibile ai sensi dell'art.619 c.p.p. oppure se sussistono profili che richiedono il rinvio.
- In impugnazioni penali proporre motivi distinti (procedurali e di merito) perché la Corte di legittimità può accogliere parzialmente il ricorso: anche un accoglimento limitato può comportare annullamento parziale e rinvio.
- Il giudice di merito in sede di rinvio dovrà fornire motivazione chiara e congrua sia sulla determinazione della pena base che sul calcolo dell'aumento per la recidiva, applicando correttamente la misura indicata (es. aumento della metà).
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