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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15672/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: (1) la mancata declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che il termine era maturato anteriormente all'udienza d'appello; (2) l'errata quantificazione della pena, per un'inesatta applicazione dell'aumento dovuto alla recidiva (in motivazione era indicato un aumento "della metà" che avrebbe portato la pena a mesi 9 e €150, mentre il dispositivo infliggeva anno 1 e €200, ossia un aumento diverso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: la recidiva reiterata infraquinquennale ha esteso il termine prescrizionale, sicché la prescrizione non era maturata (fatti consumati il 26/08/2015, termine di prescrizione pari a 10 anni). Ha invece accolto il secondo motivo: esiste una discordanza rilevante tra motivazione e dispositivo circa la misura dell'aumento per recidiva; tale incongruenza non è risolvibile in sede di legittimità e richiede una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per la declaratoria di prescrizione; la Corte ha ritenuto che la norma non trovasse applicazione perché il termine prescrizionale non era maturato.

  • art. 157 cod. pen., comma 2

    Interpretata nel senso che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, aumentando la durata del termine.

  • art. 161 cod. pen., comma 2

    Richiamata per precisare che, in presenza di atti interruttivi, la recidiva può incidere anche sul termine massimo di prescrizione in ragione dell'entità della proroga.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere l'applicabilità della procedura di rettificazione in Cassazione quando la difformità tra dispositivo e motivazione presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità; in tal caso è necessario l'annullamento con rinvio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per il riassunto e la riunione dei motivi di ricorso; il ricorso era stato svolto e sintetizzato ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata può estendere il termine di prescrizione: prima di chiedere la declaratoria di prescrizione valutare l'effetto della recidiva sul computo dei termini (art.157 c.2 e art.161 c.2 c.p.).
  • Ogni discrepanza tra motivazione e dispositivo deve essere valutata con attenzione: se la divergenza comporta questioni di merito non risolvibili in sede di legittimità, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto sanzionatorio.
  • In Cassazione non è sempre possibile correggere d'ufficio il dispositivo invocando la prevalenza del dispositivo sulla motivazione; va verificato se la rettifica sia ammissibile ai sensi dell'art.619 c.p.p. oppure se sussistono profili che richiedono il rinvio.
  • In impugnazioni penali proporre motivi distinti (procedurali e di merito) perché la Corte di legittimità può accogliere parzialmente il ricorso: anche un accoglimento limitato può comportare annullamento parziale e rinvio.
  • Il giudice di merito in sede di rinvio dovrà fornire motivazione chiara e congrua sia sulla determinazione della pena base che sul calcolo dell'aumento per la recidiva, applicando correttamente la misura indicata (es. aumento della metà).

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