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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 19122 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Pisa ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione contro una precedente decisione, favorevole alla società contribuente, con cui era stato annullato un avviso di accertamento ICI. Il Comune ha dedotto: la violazione delle norme sulle notificazioni, sostenendo che il concessionario della riscossione non fosse parte necessaria da notificare; l'esistenza di un errore di fatto sulla provenienza della rendita catastale utilizzata per il calcolo dell'ICI; e l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. In particolare, il Comune sosteneva che l'avviso fosse fondato su una rendita catastale determinata dall'Agenzia del Territorio, mentre la CTR aveva ritenuto che la rendita derivasse da una deliberazione comunale del 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso. Ha accolto il primo motivo, riconoscendo in astratto il vizio derivante dalla mancata notificazione al concessionario della riscossione, ma ha ritenuto tale vizio sanato dall'intervento volontario della società nel giudizio di revocazione senza eccezioni di nullità. Ha rigettato il secondo motivo, escludendo che vi fosse un errore di fatto revocatorio: la questione riguardava una valutazione giuridica e qualificatoria dei fatti, non la percezione erronea di un fatto incontestabile. Inoltre, la stessa prospettazione del Comune confermava che la rendita catastale era stata formalmente acquisita dall'Agenzia del Territorio solo nel 2005, dopo la deliberazione comunale del 2004. La censura avrebbe dovuto essere proposta con ricorso per cassazione ordinario e non mediante revocazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso del Comune è stato quindi definitivamente rigettato, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Disciplina l'appello nel processo tributario e le relative modalità di proposizione e notificazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 62 e 64

    Regolano il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie e la revocazione delle sentenze delle Commissioni tributarie.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti, ma non per una diversa valutazione o qualificazione giuridica dei fatti già esaminati e decisi.

  • L. n. 342 del 2000, art. 74

    Rileva ai fini dell'efficacia delle rendite catastali e della loro utilizzabilità per la determinazione dei tributi locali.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4

    In materia di ICI consente, nei casi previsti, il calcolo dell'imposta sulla base della rendita catastale presunta, con possibilità di successivo recupero della maggiore imposta.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA per la proposta di rendita catastale; il Comune può procedere al recupero della maggiore imposta anche prima dell'accertamento definitivo della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, nei presupposti indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • La mancata notificazione a una parte processuale può costituire un vizio, ma l'intervento volontario della parte non notificata senza eccezioni può sanare la nullità originaria.
  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto oggettivo, decisivo e incontestabile risultante dagli atti; non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o l'interpretazione giuridica dei fatti.
  • Quando la contestazione riguarda l'efficacia, la provenienza o la decorrenza di una rendita catastale, si tratta normalmente di una questione di diritto o di qualificazione giuridica, da far valere con il rimedio impugnatorio ordinario e non con la revocazione.
  • In materia di ICI, l'amministrazione può procedere al recupero della maggiore imposta sulla base dei meccanismi previsti per la rendita presunta o proposta, anche prima della formale determinazione della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, quando ricorrono i presupposti normativi.
  • Una censura di motivazione deve indicare concretamente il fatto decisivo trascurato o la contraddizione interna della sentenza; non è sufficiente contrapporre alla decisione una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La parte che sceglie un rimedio processuale non appropriato rischia l'inammissibilità: la revocazione non può sostituire il ricorso per cassazione per errori di diritto o per contestazioni su punti già esaminati dal giudice.

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