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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42631/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva applicato la pena su richiesta delle parti a Rosario Mirabella per il reato di cui all'art. 590-bis c.p., deducendo violazione dell'art. 222 d.lgs. 30/4/1992 n.285 (codice della strada) in quanto il giudice non ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni ovvero la revoca, nonostante l'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 88/2019) che ha ammesso la possibilità di disporre la sospensione come alternativa alla revoca nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio e lesioni stradali, quando non ricorrano le circostanze aggravanti.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile ex art. 606, comma 2 c.p.p., ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna in diversa composizione. La Corte ha richiamato la pronuncia della Consulta (n. 88/2019) ritenendo obbligatoria, pur nella forma alternativa, l'applicazione della sospensione o della revoca della patente per il reato di cui all'art. 590-bis non aggravato, e ha disposto il rinvio perché la valutazione dei presupposti richiede necessari apprezzamenti di fatto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    art. 222, comma 2, quarto periodo; richiamo al secondo e terzo periodo

    La disposizione, alla luce della Corte costituzionale n. 88/2019, non può escludere la possibilità che il giudice, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio e lesioni stradali, disponga la sospensione della patente come alternativa alla revoca quando non siano presenti le circostanze aggravanti; la sanzione amministrativa accessoria è dunque obbligatoria in termini alternativi ma richiede valutazioni di fatto

  • codice penale

    art. 590-bis; art. 589-bis

    Identificano i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime e di omicidio stradale; l'assenza delle circostanze aggravanti previste dai commi 2 e 3 rileva per l'applicabilità della sospensione alternativa alla revoca

  • codice di procedura penale

    art. 444; art. 606, comma 2

    Art. 444 consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). Art. 606, comma 2 disciplina la ammissibilità del ricorso per cassazione quando la statuizione è al di fuori dell'accordo delle parti

  • Corte costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 222 c.d.s. che impediva al giudice, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, di disporre la sospensione della patente come alternativa alla revoca quando non ricorrono determinate aggravanti

Massime di principio

  • Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per i reati previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p. non aggravati, il giudice deve comunque pronunciare sulla sanzione amministrativa accessoria alla patente: può disporre la sospensione (fino a quattro anni) in alternativa alla revoca, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale n. 88/2019
  • L'omissione da parte del giudice di applicare una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria (anche se alternativa) è causa di annullamento limitato della sentenza e legittima il rinvio per nuovo esame sul punto
  • L'applicazione della sospensione o della revoca richiede specifici accertamenti e valutazioni di fatto (esame delle circostanze, gravità, responsabilità e rischio per la circolazione), e quindi non è meccanica: la scelta deve essere adeguatamente motivata
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile quando la decisione del giudice si colloca al di fuori dell'accordo raggiunto dalle parti nel patteggiamento (art. 606, comma 2 c.p.p.)
  • In sede di rinvio la valutazione va svolta da diversa composizione del Tribunale e dovranno essere esaminati specificamente i presupposti per optare per la sospensione anziché per la revoca

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