Cassazione Penale, Sentenza n. 15331/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato o rideterminato le condanne per fatti connessi a un tentato omicidio (capo A) e ad altri reati (tra cui estorsione, reati predatori e aggravanti di tipo mafioso). Le censure principali: contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Daniele Lamanna e altre fonti), mancata o insufficiente valutazione dei riscontri esterni (art. 192 cod. proc. pen.), errore nella valutazione e applicazione di aggravanti (art. 416-bis.1, art. 61 n.1, premeditazione), mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 62-bis, art. 114), vizi di qualificazione giuridica del reato di estorsione (art. 629), contestazione della recidiva e del calcolo degli aumenti di pena per continuazione interna, nonché censure formali sulla motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con sentenza del 16/01/2026, ha deciso: - Ha annullato con rinvio la sentenza impugnata con riferimento a Pasqualino Besaldo e Pier Mannarino, disponendo un nuovo giudizio innanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, ritenendo carente la motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità e alla mancanza di riscontri esterni individualizzanti utili a sostenere le loro condanne. - Ha rigettato il ricorso di Fabrizio Poddighe: la condanna nei suoi confronti è stata confermata (il rigetto comporta la conferma della decisione di merito e l'obbligo al pagamento delle spese processuali). - Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Luciano Impieri e di Adolfo Foggetti; per tali inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma (equo ristoro) di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. - La Corte ha fornito indicazioni sul corretto parametro valutativo delle dichiarazioni eteroaccusatorie (art. 192 c.p.p.), richiedendo riscontri esterni, convergenti, specifici e di autonomia genetica quando la chiamata non proviene da fonte primaria.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di valutazione della chiamata in correità o in reità (verifica della credibilità soggettiva, dell'attendibilità intrinseca e della verifica esterna tramite riscontri). La Corte ha richiamato la necessità di riscontri esterni, convergenti, specifici e di autonomia genetica, specie per dichiarazioni de relato.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante di tipo mafioso e sue declinazioni: la Corte ha ritenuto che, congiuntamente alle modalità del fatto (uso di armi, luogo affollato, finalità di rafforzamento del clan), possa giustificare l'applicazione dell'aggravante quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti.
art. 56 cod. pen.
Norma sull'antigiuridicità della consumazione/ tentativo: richiamata per qualificare il tentato omicidio (in combinazione con l'art. 575).
art. 575 cod. pen.
Omicidio: utilizzato in combinazione con l'art. 56 per configurare il tentato omicidio addebitato agli imputati.
art. 577 cod. pen.
Norma richiamata nel corpo della imputazione connessa agli omicidi; la Corte ne utilizza la richiamata fattispecie in combinato con gli altri articoli penali citati.
art. 629 cod. pen.
Estorsione: invocata rispetto alla posizione di Luciano Impieri (capo I) e ad altre ipotesi; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato sulla base del quadro probatorio, e la Cassazione ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso.
art. 63, comma quarto, cod. pen.
Disciplina sulle circostanze aggravanti/attenuanti e loro concorso: la Corte d'appello aveva ritenuto fondata una censura relativa alla errata applicazione di questa norma e aveva rideterminato le pene in appello; la Cassazione ha preso atto delle questioni ma ha deciso diversamente per i singoli ricorrenti.
art. 61 n. 1 cod. pen.
Prevista come possibile aggravante (metodo/mezzo): contestata dai difensori e valutata nel merito dai giudici di merito; Cassazione ha giudicato fondate o infondate le relative doglianze caso per caso.
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede che il contributo del correo sia obiettivamente così lieve da risultare trascurabile; nel caso di Poddighe la richiesta difensiva è stata ritenuta infondata.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti: la Corte ricorda che il loro riconoscimento è giudizio di fatto e può essere escluso con motivazione congrua basata su ragioni prevalenti legate alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
art. 49 cod. pen.
Riguarda il concorso di persone nel reato e il dolo eventuale/consapevolezza: invocato nel ricorso di Impieri per contestare la qualificazione del suo comportamento; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata.
art. 81 cod. pen.
Aumenti di pena (continuazione interna): dedotti come censura da Foggetti; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua.
art. 99 cod. pen.
Recidiva: contestata da Foggetti quanto alla sua ritenuta sussistenza; la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Limiti del sindacato di legittimità in tema di vizio di motivazione: la Corte ha ribadito che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio, potendo solo verificare la completezza e la logicità dell'iter argomentativo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per ciascun ricorrente i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori o di coimputati (chiamate in correità) richiedono, per sostenere una condanna, riscontri esterni che siano convergenti, specifici, individualizzanti e autonomi rispetto a eventuali fonti comuni: mere circostanze generiche (es. disponibilità di autovetture, rapporti tra clan) non sono di per sé idonee a corroborare la chiamata.
- La chiamata de relato richiede un controllo più rigoroso (verifica della fonte primaria, spontaneità, coerenza, precisione e circostanze di tempo/luogo del colloquio); le dichiarazioni di un collaboratore che parlano di fatti appresi come componente del sodalizio possono avere maggiore valore probatorio se supportate da elementi di verifica sul patrimonio conoscitivo comune al gruppo.
- Più dichiarazioni accusatorie possono reciprocamente corroborarsi (principe della libertà dei riscontri), ma la Corte richiede che esse siano indipendenti (autonomia genetica) per evitare il rischio di circolarità o di 'falsità concordate'.
- In Cassazione il sindacato è limitato: si verifica la congruità, completezza e logica della motivazione del giudice di merito; non è consentita una rivalutazione estensiva delle prove, salvo che la motivazione sia manifestamente carente o illogica.
- Le aggravanti come la premeditazione o l'aggravante di tipo mafioso possono essere desunte anche per prova logica dalle modalità dell'azione (uso di armi diverse, ripartizione dei ruoli, furto/uso di auto rubata, specchietti) purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- La richiesta di attenuanti (es. minima partecipazione) richiede prova che il contributo del reo sia oggettivamente trascurabile nella causalità dell'evento; il giudice può rifiutare le attenuanti motivando sulla gravità del fatto o sulla personalità del reo.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie e condanna alle spese: presentare motivi generici o reiterativi senza affrontare compiutamente la motivazione di merito è rischioso.
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