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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15331/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato o rideterminato le condanne per fatti connessi a un tentato omicidio (capo A) e ad altri reati (tra cui estorsione, reati predatori e aggravanti di tipo mafioso). Le censure principali: contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Daniele Lamanna e altre fonti), mancata o insufficiente valutazione dei riscontri esterni (art. 192 cod. proc. pen.), errore nella valutazione e applicazione di aggravanti (art. 416-bis.1, art. 61 n.1, premeditazione), mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 62-bis, art. 114), vizi di qualificazione giuridica del reato di estorsione (art. 629), contestazione della recidiva e del calcolo degli aumenti di pena per continuazione interna, nonché censure formali sulla motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16/01/2026, ha deciso: - Ha annullato con rinvio la sentenza impugnata con riferimento a Pasqualino Besaldo e Pier Mannarino, disponendo un nuovo giudizio innanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, ritenendo carente la motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità e alla mancanza di riscontri esterni individualizzanti utili a sostenere le loro condanne. - Ha rigettato il ricorso di Fabrizio Poddighe: la condanna nei suoi confronti è stata confermata (il rigetto comporta la conferma della decisione di merito e l'obbligo al pagamento delle spese processuali). - Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Luciano Impieri e di Adolfo Foggetti; per tali inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma (equo ristoro) di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. - La Corte ha fornito indicazioni sul corretto parametro valutativo delle dichiarazioni eteroaccusatorie (art. 192 c.p.p.), richiedendo riscontri esterni, convergenti, specifici e di autonomia genetica quando la chiamata non proviene da fonte primaria.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di valutazione della chiamata in correità o in reità (verifica della credibilità soggettiva, dell'attendibilità intrinseca e della verifica esterna tramite riscontri). La Corte ha richiamato la necessità di riscontri esterni, convergenti, specifici e di autonomia genetica, specie per dichiarazioni de relato.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante di tipo mafioso e sue declinazioni: la Corte ha ritenuto che, congiuntamente alle modalità del fatto (uso di armi, luogo affollato, finalità di rafforzamento del clan), possa giustificare l'applicazione dell'aggravante quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sull'antigiuridicità della consumazione/ tentativo: richiamata per qualificare il tentato omicidio (in combinazione con l'art. 575).

  • art. 575 cod. pen.

    Omicidio: utilizzato in combinazione con l'art. 56 per configurare il tentato omicidio addebitato agli imputati.

  • art. 577 cod. pen.

    Norma richiamata nel corpo della imputazione connessa agli omicidi; la Corte ne utilizza la richiamata fattispecie in combinato con gli altri articoli penali citati.

  • art. 629 cod. pen.

    Estorsione: invocata rispetto alla posizione di Luciano Impieri (capo I) e ad altre ipotesi; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato sulla base del quadro probatorio, e la Cassazione ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso.

  • art. 63, comma quarto, cod. pen.

    Disciplina sulle circostanze aggravanti/attenuanti e loro concorso: la Corte d'appello aveva ritenuto fondata una censura relativa alla errata applicazione di questa norma e aveva rideterminato le pene in appello; la Cassazione ha preso atto delle questioni ma ha deciso diversamente per i singoli ricorrenti.

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Prevista come possibile aggravante (metodo/mezzo): contestata dai difensori e valutata nel merito dai giudici di merito; Cassazione ha giudicato fondate o infondate le relative doglianze caso per caso.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede che il contributo del correo sia obiettivamente così lieve da risultare trascurabile; nel caso di Poddighe la richiesta difensiva è stata ritenuta infondata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti: la Corte ricorda che il loro riconoscimento è giudizio di fatto e può essere escluso con motivazione congrua basata su ragioni prevalenti legate alla gravità del fatto e alla personalità del reo.

  • art. 49 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato e il dolo eventuale/consapevolezza: invocato nel ricorso di Impieri per contestare la qualificazione del suo comportamento; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata.

  • art. 81 cod. pen.

    Aumenti di pena (continuazione interna): dedotti come censura da Foggetti; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua.

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: contestata da Foggetti quanto alla sua ritenuta sussistenza; la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Limiti del sindacato di legittimità in tema di vizio di motivazione: la Corte ha ribadito che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio, potendo solo verificare la completezza e la logicità dell'iter argomentativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per ciascun ricorrente i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori o di coimputati (chiamate in correità) richiedono, per sostenere una condanna, riscontri esterni che siano convergenti, specifici, individualizzanti e autonomi rispetto a eventuali fonti comuni: mere circostanze generiche (es. disponibilità di autovetture, rapporti tra clan) non sono di per sé idonee a corroborare la chiamata.
  • La chiamata de relato richiede un controllo più rigoroso (verifica della fonte primaria, spontaneità, coerenza, precisione e circostanze di tempo/luogo del colloquio); le dichiarazioni di un collaboratore che parlano di fatti appresi come componente del sodalizio possono avere maggiore valore probatorio se supportate da elementi di verifica sul patrimonio conoscitivo comune al gruppo.
  • Più dichiarazioni accusatorie possono reciprocamente corroborarsi (principe della libertà dei riscontri), ma la Corte richiede che esse siano indipendenti (autonomia genetica) per evitare il rischio di circolarità o di 'falsità concordate'.
  • In Cassazione il sindacato è limitato: si verifica la congruità, completezza e logica della motivazione del giudice di merito; non è consentita una rivalutazione estensiva delle prove, salvo che la motivazione sia manifestamente carente o illogica.
  • Le aggravanti come la premeditazione o l'aggravante di tipo mafioso possono essere desunte anche per prova logica dalle modalità dell'azione (uso di armi diverse, ripartizione dei ruoli, furto/uso di auto rubata, specchietti) purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • La richiesta di attenuanti (es. minima partecipazione) richiede prova che il contributo del reo sia oggettivamente trascurabile nella causalità dell'evento; il giudice può rifiutare le attenuanti motivando sulla gravità del fatto o sulla personalità del reo.
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie e condanna alle spese: presentare motivi generici o reiterativi senza affrontare compiutamente la motivazione di merito è rischioso.

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