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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23885/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il diniego della P.A. a differire l'assunzione in ruolo (mancata accettazione dell'incarico per la classe A011) e la sua cancellazione dalla graduatoria di merito. Sosteneva che la titolarità di un assegno di ricerca presso l'Università di Bologna costituiva valida giustificazione per il differimento automatico anche nel 2018 (richiamando art. 30 l.183/2010 e art.1, c.109, lett. a) l.107/2015) e che gli era stato impedito di prendere servizio nonostante il diritto all'aspettativa (art.22, c.3 l.240/2010). Contestava inoltre la diversa valutazione tra chi aveva un assegno già contrattualizzato e chi lo aveva stipulato successivamente, invocando violazioni di norme amministrative e costituzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che il differimento dell'assunzione non è automatico salvo i casi espressamente previsti (piano straordinario 2015/2016 e specifiche supplenze) e che l'amministrazione ha potere discrezionale di valutare la sussistenza di un "giustificato motivo". Nel caso concreto la Corte d'appello aveva ragionevolmente ritenuto che nel 2018 non sussistesse una giustificazione analoga a quella del 2017 (allora il contratto di ricerca era già in essere), e che la P.A. potesse legittimamente tutelare l'interesse pubblico a coprire i posti. Il ricorso relativo all'impedimento di prendere servizio è stato ritenuto privo di elementi di fatto tali da rimettere in discussione la decisione; la questione di legittimità costituzionale non è stata esaminata per motivi processuali. Nessuna statuizione sulle spese in favore dell'amministrazione; la Corte rileva l'eventuale obbligo per il ricorrente di versare un contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.1, c.17, l.228/2012.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 109, lett. a) della legge n. 107 del 2015

    "Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito."

    La norma, nella sua parte citata, non concede un differimento automatico dell'assunzione salvo per le specifiche ipotesi indicate (piano straordinario 2015/2016 e determinate supplenze). Fuori da tali casi il differimento è sottoposto al vaglio della P.A. che valuta la sussistenza di un "giustificato motivo".

  • art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994

    Prevede la decadenza dalla nomina per chi, pur avendola accettata, non assuma servizio senza giustificato motivo; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che la P.A. valuta la sussistenza del giustificato motivo e il termine imposto tutela interessi pubblici.

  • art. 127 del d.P.R. n. 3 del 1957 e art. 511 del d.P.R. n. 297 del 1994

    Riferimenti normativi sulla decadenza dall'impiego e sulle formalità della nomina: la decadenza presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro costituito o comunque di adempimenti che devono seguire la nomina/accettazione entro termini stabiliti.

  • art. 22, comma 3, legge n. 240 del 2010

    Norma relativa all'aspettativa per attività di ricerca: il ricorrente invocava il diritto all'aspettativa, ma la Corte ha ritenuto che non risulti che la P.A. abbia impedito l'accettazione dell'incarico; la valutazione di fatto non è rivedibile in cassazione.

  • art. 17 del d.P.R. n. 487 del 1994 e richiamo al d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamate le formalità preliminari all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego: l'accettazione e la presa di servizio nei termini sono condizioni rilevanti e soggette a verifica da parte dell'amministrazione.

  • art. 1175 e 1375 c.c.; art. 97 Cost.

    Principi di buona fede e correttezza contrattuale e il dovere di buon andamento della P.A.: la sindacabilità del provvedimento amministrativo è ammessa se il diniego è contrario a correttezza o ha leso un ragionevole affidamento del candidato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012 (comma 1-quater art.13 DPR n.115/2002)

    Prevede l'obbligo, in ipotesi specifiche di cassazione del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della possibile applicazione di tale onere al ricorrente.

  • art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957; art. 53, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001; art. 508, commi 10-16, d.lgs. n. 297 del 1994

    Norme richiamate dal ricorrente per criticare la diversa valutazione delle posizioni dei titolari di assegno di ricerca; la Corte ha ritenuto che le considerazioni di merito compiute dalla P.A. e dalla Corte territoriale fossero ragionevoli e non violassero tali disposizioni.

Massime di principio

  • Il differimento dell'assunzione in ruolo non è automatico: fuori dai casi espressamente previsti dalla legge speciale (es. piano straordinario 2015/2016 per specifiche supplenze) la P.A. ha il potere discrezionale di valutare la sussistenza di un giustificato motivo.
  • Per ottenere giuridicamente il differimento o l'esonero dalla cancellazione dalla graduatoria il candidato deve dimostrare un impedimento grave e oggettivo; motivi di convenienza personale o il semplice interesse a proseguire un incarico non sono sufficienti.
  • Il giudice può sindacare il diniego dell'amministrazione solo per eccesso di potere, sviamento, violazione dei principi di buona fede e correttezza o lesione di un affidamento ragionevole; in assenza di tali elementi la discrezionalità amministrativa è legittima.
  • La continuità e la data di stipula del contratto di ricerca rilevano: un contratto già in essere al momento dell'invito ad assumere rafforza la giustificazione per il differimento rispetto a un contratto successivamente stipulato.
  • Il ricorrente deve fornire prova fattuale dell'eventuale impedimento o dell'ostruzione da parte dell'amministrazione a prendere servizio; mere affermazioni non superano l'esame in sede di legittimità.

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