Cassazione Civile, Sentenza n. 23881/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato dal Ministero della Difesa a seguito di condanna definitiva per tentata concussione e della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio. Il ricorrente deduceva: 1) errata interpretazione dell'art.13, comma 6, lett. e), punto 3, del CCNL 12/6/2003 e dell'art.3, comma 1, legge n.97/2001 perché l'elenco dei reati sarebbe tassativo e non comprenderebbe il tentativo di concussione; 2) omissione o carenza di motivazione sulla legittimità della sospensione obbligatoria dal 11/01/2013; 3) illegittimità dell'integrazione dell'elenco dei reati da parte della P.A.; 4) vizio di calcolo del termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art.14, comma 3, CCNL, sostenendo che il termine fosse già spirato alla comunicazione del licenziamento (7/11/2016). Il ricorso per cassazione articolava sette motivi collegati a queste contestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente secondo cui il riferimento all'art.317 c.p. nel CCNL sarebbe limitato al delitto consumato: ai fini disciplinari non sussiste un'ontologica differenza tra delitto tentato e consumato e l'azione tentata è idonea a compromettere il vincolo fiduciario con la P.A. La Corte territoriale ha correttamente valutato che il CCNL mira a identificare condotte che compromettono in modo grave l'obbligo di fedeltà; la tipizzazione contrattuale non è strettamente tecnica e il giudice ha il potere valutativo sulla gravità della condotta. Quanto al presunto vizio di omessa pronuncia, la Corte ha ritenuto che tutti i motivi fossero stati esaminati e motivati. Sul punto del termine decadenziale di 120 giorni, la Cassazione ha confermato il principio secondo cui, per il procedimento disciplinare nel pubblico impiego, rileva la data in cui l'amministrazione consolida la valutazione disciplinare (atto di contestazione o delibera), e non la sola data di comunicazione, salvo ritardi tali da pregiudicare il diritto di difesa. La Corte ha inoltre disposto l'applicazione dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.1, comma 17, legge n.228/2012. Nessuna statuizione sulle spese in favore della resistente, che non si è difesa.
Norme richiamate
CCNL 12 giugno 2003, art. 13, comma 6, lett. e), punto 3
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: (…) e) condanna passata in giudicato: (…) 3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97
Il riferimento contrattuale ai delitti di cui alla legge n.97/2001 comprende anche il tentativo del delitto (es. tentata concussione) quando la condotta, pur non consumata, compromette gravemente il vincolo fiduciario con l'amministrazione
Legge 27 marzo 2001 n. 97, art. 3, comma 1
Salva l'applicazione della sospensione dal servizio ... quando nei confronti di un dipendente ... è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale ... l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso ...
La norma individua i reati per i quali l'amministrazione può adottare misure (trasferimento, sospensione). Per finalità disciplinari e di tutela dell'immagine dell'amministrazione, l'interpretazione non è limitativa rispetto all'ipotesi tentata quando ne ricorre il disvalore
CCNL 12 giugno 2003, art. 14, comma 3
Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione
Il termine decadenziale di 120 giorni va valutato con riferimento alla data in cui l'amministrazione consolida la valutazione disciplinare (atto di contestazione o delibera), non meramente alla data di comunicazione, salvo ritardi che rendano eccessivamente difficile la difesa
D.lgs. n.165/2001, art. 55-bis, comma 4
Giurisprudenza richiamata (Cass. n.16900/2016) applica principio per cui ai fini della decadenza rileva la data della valutazione amministrativa consolidata nell'atto di contestazione
Codice penale, art. 317 (concussione)
La norma penale è stata considerata rilevante anche nella sua forma tentata ai fini dell'accertamento del disvalore rilevante per la sanzione disciplinare
Legge n. 228/2012, art.1, comma 17 (modifica art.13 DPR n.115/2002)
Stabilisce l'obbligo, per il ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata notificata dopo il 30/01/2013
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 132
Richiamati dal ricorrente per censurare omissioni e carenze motivazionali; la Corte ha ritenuto invece che non sussistessero omissioni di pronuncia né mancanza di motivazione
Costituzione, art. 111, comma 1
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto il diritto di difesa rispettato e non pregiudicato dai termini applicati
Massime di principio
- Ai fini disciplinari nel pubblico impiego la distinzione formale tra delitto tentato e consumato può risultare irrilevante se l'azione tentata manifesta lo stesso gravissimo disvalore idoneo a compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione
- Il linguaggio dei CCNL non è sempre tecnico: le fattispecie esemplificate servono a delimitare il disvalore sintomatico della condotta; il giudice valuta concretamente gravità e proporzionalità della sanzione, anche oltre la lettera della tipizzazione contrattuale
- La sospensione cautelare obbligatoria e il licenziamento disciplinare possono trovare fondamento anche sulla condanna definitiva per reati indicati dalla legge, valutando il discredito e la perdita di fiducia conseguenti alla condotta, anche se il reato è rimasto tentato
- Il termine decadenziale per il procedimento disciplinare si calcola con riferimento alla data in cui l'amministrazione consolida la propria valutazione disciplinare (atto di contestazione o delibera), non automaticamente dalla sola data di comunicazione, salvo ritardi tali da pregiudicare il diritto di difesa
- In caso di riattivazione di procedimenti disciplinari sospesi per pendenza penale, l'amministrazione deve agire entro i termini previsti dal CCNL, ma la valutazione del rispetto di tali termini è oggetto di controllo giudiziale che considera l'effettiva data di formazione dell'atto amministrativo
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