Cassazione Civile, Sentenza n. 23868/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva principalmente che i crediti azionati erano prescritti e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto la prescrizione interrotta sulla base di copie documentali (anche tardive) dell'istanza di convocazione per tentativo di conciliazione; denunciava inoltre violazione delle regole sulla prova (art. 2697 c.c.) e affermava che la comunicazione tale da interrompere la prescrizione non sarebbe mai pervenuta al Comune. In altra censura (quinto motivo) il ricorrente contestava la mancata e insufficiente motivazione della Corte d'appello in ordine al quantum, il mancato esame delle risultanze della C.T.U. e l'omessa applicazione di norme probatorie e dispositive rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi alla prescrizione (primo e, nei punti esaminati, il settimo), ritenendo che l'interruzione della prescrizione fosse provata dalla richiesta di conciliazione e che la produzione in copia fotostatica e tardiva potesse integrare la prova, non essendo l'interruzione un'eccezione in 'senso stretto' e potendo il giudice valutare d'ufficio gli elementi probatori. Ha invece accolto il quinto motivo relativo all'insufficiente motivazione in ordine al quantum: la Corte d'appello aveva dato affermazioni apodittiche, senza spiegare come avesse valutato e quantificato i crediti alla luce della C.T.U. e delle contestazioni del Comune. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo esame, con decisione sulle spese di legittimità demandata alla Corte rimettente.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Richiamata nella censura: la Corte osserva che l'eccezione di interruzione della prescrizione non è un'eccezione in senso stretto e può essere rilevata e valutata dal giudice anche sulla base di elementi probatori acquisiti in atti, pertanto la rilevazione non richiede la stessa rigida modalità di quelle rilevabili solo ad istanza di parte.
art. 2697 c.c.
Riferito alla distribuzione dell'onere della prova: la Corte rileva che la semplice negazione da parte del Comune di aver ricevuto la comunicazione è apodittica e insufficiente, mentre il controricorrente ha prodotto prova (copia della cartolina di ricevimento) sufficiente a far valere l'interruzione.
artt. 2712 e 2719 c.c.
Le copie fotostatiche e la prova documentale prodotta rientrano tra le forme probatorie ammesse dall'ordinamento; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di copie prodotte per dimostrare l'avvenuta comunicazione/interruzione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nella censura sul principio del contraddittorio e della motivazione: la Corte ha accolto il motivo correlato a carenze motivazionali in violazione del principio di ragionevole motivazione richiesto dall'art. 111 Cost., disponendo la cassazione per difetto di motivazione sul quantum.
art. 111 Cost.
Richiesto a fondamento del principio di adeguata motivazione delle decisioni; la Corte ricorda il 'minimo costituzionale' della motivazione e rileva che l'appello motivazione della Corte territoriale non è stata sufficiente per consentire il controllo di legittimità sulla quantificazione del credito.
art. 2733 c.c.
Norma richiamata dal ricorrente (contestata l'omessa applicazione), considerata nel quadro delle doglianze sul merito e sulla quantificazione dei crediti; la Corte però ha cassato per motivazione sul quantum senza entrare nel merito delle specifiche applicazioni della norma, rimettendo la valutazione alla Corte d'appello in sede di rinvio.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Invocato in relazione all'omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto che, per il motivo accolto (carenza motivazionale sul quantum), sussistessero profili che giustificavano la cassazione ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- L'interruzione della prescrizione tramite atti di iniziativa (es. istanza di conciliazione) è un fatto che integra un'eccezione in senso lato e può essere valutata dal giudice anche d'ufficio sulla base di documenti, purché provati; non è necessario che tale elemento sia prodotto esclusivamente nei termini rigorosi delle eccezioni in senso stretto.
- La semplice produzione di copia fotostatica di documenti comprovanti l'invio/ricezione costituisce prova ammessa dall'ordinamento, e la tardiva produzione può essere valorizzata se serve a colmare una prova semiplena già presente nel processo.
- Chi nega l'esistenza di un fatto rilevante (es. la ricezione di una comunicazione interruttiva) deve fornire elementi di prova specifici; un'apodittica negazione non è sufficiente a ribaltare la prova documentale prodotta dalla controparte.
- Una sentenza che quantifica crediti deve contenere una motivazione sufficiente e non apodittica: devono essere spiegati i criteri e i documenti (anche la C.T.U.) che hanno portato alla determinazione del quantum; l'assenza di tale motivazione legittima la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- In presenza di più questioni processuali (prescrizione, prova, quantificazione) la Corte di legittimità può respingere i motivi relativi alla prescrizione e, al contempo, cassare la sentenza per difetto di motivazione su aspetti di merito, rimettendo gli altri profili al giudice del rinvio per una nuova valutazione complessiva.
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