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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23884/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Costa, originariamente assunto come funzionario presso il Comune di Forio, si trasferì per mobilità volontaria al CISI (1° febbraio 2000). Il CISI lo licenziò per soppressione del posto nel 2015. La Corte d'appello aveva ritenuto il CISI un ente pubblico non economico e dichiarato illegittimo il licenziamento ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 165/2001. Il CISI ha impugnato sostenendo che: a) lo statuto e la struttura finanziaria lo qualificano come ente pubblico economico (quindi rapporto disciplinato dal diritto privato); b) il trasferimento di Costa era una cessione del contratto (mobilità volontaria) e, giunto presso un ente pubblico economico, il rapporto è divenuto disciplinato dal diritto privato con conseguente applicabilità delle regole di recesso ex art. 2118 c.c.; c) rilevava la non applicabilità dell'art. 33 d.lgs. n. 165/2001 per i rapporti successivi al trasferimento. La Cassazione ha esaminato la natura giuridica del consorzio e la qualifica della mobilità, valutando la disciplina statutaria, la provenienza delle entrate e la giurisprudenza consolidata sulla cessione del contratto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso del CISI e ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte ritenuta erronea, rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. La Cassazione ha stabilito (i) il principio secondo cui la mera concessione in gestione a una società di capitali, con pagamento di canone, non esclude di per sé la natura di ente pubblico economico se la disciplina normativa e statutaria e la provenienza delle entrate indicano una gestione secondo criteri di economicità; (ii) il principio secondo cui la mobilità volontaria ex art. 33 d.lgs. n. 29/1993 (poi art. 30 d.lgs. n. 165/2001) integra una cessione del contratto: il lavoratore conserva i diritti maturati (qualifica, anzianità, trattamento economico), ma, se passa ad un ente pubblico economico, le vicende successive al trasferimento sono regolate dal diritto privato e dalla contrattazione collettiva applicabile al nuovo datore, con conseguente possibile applicazione delle norme sul recesso del datore di lavoro (es. art. 2118 c.c.). Il terzo motivo sulle spese è stato assorbito. Conseguenza pratica: la dichiarazione di illegittimità del licenziamento resa dalla Corte d'appello è stata cassata e la questione rimessa al giudice d'appello per ulteriore valutazione alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2

    "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"

    La norma individua le amministrazioni pubbliche cui si applicano le regole del pubblico impiego; la Corte la usa per delimitare quali consorzi rientrino nella disciplina pubblicistica (enti pubblici non economici) e quali possano essere enti pubblici economici, richiedendo analisi statutaria e della provenienza delle entrate.

  • d.lgs. n. 29 del 1993, art. 33 (testo vigente al momento della mobilità)

    "1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3. 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2"

    La Corte conferma che la 'mobilità volontaria' disciplina il trasferimento soggettivo del rapporto e si qualifica come cessione del contratto: il rapporto originario continua nei suoi elementi essenziali, ma il lavoratore, dopo il trasferimento, è soggetto alla disciplina (pubblica o privata) del nuovo datore.

  • art. 2112 c.c.

    "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. ... Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario."

    Principio di continuità dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento di attività: applicato analogicamente per ricondurre i rapporti di passaggio/cessione del contratto alla tutela della conservazione dei diritti maturati, ma lasciando al nuovo datore l'applicazione delle regole proprie.

  • d.lgs. n. 267 del 2000, art. 31

    Regola la possibilità per enti locali di costituire consorzi per la gestione associata di servizi e funzioni; serve a inquadrare il consorzio quale ente pubblico strumentale soggetto a diritto pubblico, fermo restando la distinzione tra consorzi di servizi economici e consorzi di funzioni.

  • legge n. 142 del 1990, art. 25, comma 7-bis

    Prevede che i consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica si applicano, in materia di finanza e contabilità, le norme previste per le aziende speciali; utile per distinguere consorzi a natura economica da altri consorzi.

  • art. 2118 c.c.

    Disciplina il recesso del datore di lavoro nei rapporti di lavoro subordinato: la Corte indica che, ove il rapporto sia divenuto regolato dal diritto privato (per effetto del trasferimento ad ente pubblico economico e dell'acquisizione della qualifica di dirigente), il recesso può trovare disciplina nell'art. 2118 c.c.

  • legge n. 246 del 2005, art. 16

    Modifica la disciplina della mobilità (art. 30 d.lgs. n. 165/2001) valorizzando la nozione di cessione del contratto; la Corte la richiama per confermare la giurisprudenza che qualifica la mobilità volontaria come cessione del contratto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un consorzio come ente pubblico economico o non economico si desume prioritariamente dalla disciplina normativa e statutaria e dalla provenienza delle entrate; la mera esternalizzazione o concessione della gestione a terzi non altera di per sé la natura giuridica.
  • La mobilità volontaria del pubblico impiego (passaggio/cessione del contratto) è una cessione del contratto: il lavoratore conserva i diritti maturati (qualifica, anzianità, trattamento economico), ma, dopo il trasferimento, è soggetto alla disciplina giuridica (pubblica o privata) del nuovo datore.
  • Se il dipendente pubblico viene trasferito ad un ente pubblico economico, le vicende successive al trasferimento si regolano secondo il diritto privato e la contrattazione collettiva applicabile al nuovo datore; ciò può comportare la legittima applicazione delle norme di recesso tipiche del diritto privato (es. art. 2118 c.c.).
  • Nelle controversie sulla legittimità del licenziamento dopo mobilità, il giudice deve prima determinare la natura dell'ente (economico vs non economico) e la qualifica contrattuale del rapporto al momento del licenziamento, quindi applicare la disciplina pertinente.
  • Per evitare incertezza, amministrazioni e lavoratori dovrebbero documentare chiaramente la natura giuridica del trasferimento (atti, statuti, convenzioni) e gli effetti sul regime contrattuale, valutando preventivamente le conseguenze in tema di tutela contro il licenziamento.

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