Cassazione Civile, Sentenza n. 23879/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva di essere ammessa alla procedura di mobilità volontaria indetta dall'INPS (det. n.161/2011) per la copertura di posti a tempo indeterminato come "professionista dipendente - avvocato" (ex X qualifica funzionale), da cui era stata esclusa per mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: (i) violazione dell'art. 40 d.lgs. n.165/2001 perché la Corte territoriale avrebbe applicato una norma non vigente nel 2011; (ii) errore sulla sua qualifica (asserita dirigente) in violazione dell'art.115 c.p.c.; (iii) vizio probatorio e valutazione erronea delle prove ai sensi degli artt. 416 e 437 c.p.c. e art. 2697 c.c. circa la sua presunta legittimazione a rappresentare l'ente di provenienza; (iv) violazione dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n.165/2001 perché la Corte avrebbe ritenuto la sua qualifica diversa da quella degli avvocati INPS; (v) omissione di esame di fatto decisivo relativo all'ammissione di altri avvocati alla procedura. La Corte di legittimità ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello si fondasse sul fatto che la ricorrente era inquadrata nella categoria D3 (ex VIII qualifica funzionale), mentre il bando richiedeva avvocati di ex X qualifica funzionale, e che la ricorrente non aveva provato l'equivalenza della sua qualifica funzionale con quella richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che la ricorrente non possedeva la 'medesima qualifica funzionale' richiesta dal bando (era D3 / ex VIII q.f. mentre il posto richiedeva ex X q.f.). La Corte ha osservato che il possesso formale del titolo di avvocato non comporta automaticamente il diritto di partecipare a tutte le procedure collegate a posti di avvocato e che era onere della ricorrente allegare e provare l'identità della qualifica funzionale. Sono state ritenute irrilevanti le doglianze generiche sulla qualifica di dirigente, sulla rappresentatività dell'ente e sulle citazioni normative. Il ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 3.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali 15%) e ne è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla legge n.228/2012 per le impugnazioni integralmente rigettate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 30
La Corte ha interpretato l'art.30 come richiedente l'identità della "qualifica funzionale" tra il posto messo a bando e la posizione del candidato; l'assenza di identità funzionale (ex VIII vs ex X) giustifica l'esclusione.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40
Il motivo che denunciava l'applicazione di norma non vigente è stato ritenuto privo di rilievo: la decisione non è stata impugnata nella sua ratio specifica e la differenza di qualifica funzionale ha formato la base della decisione.
bando di mobilità, art. 2 (requisiti di ammissione)
Il bando richiedeva requisiti di ammissione collegati alla qualifica funzionale (ex X); l'INPS ha escluso chi non aveva la stessa qualifica e la Corte ha ritenuto corretta tale esclusione.
art. 700 c.p.c.
Riferimento procedurale: la ricorrente aveva già ottenuto un provvedimento favorevole ex art.700 c.p.c. che chiedeva fosse confermato; non incide però sul merito della equivalenza della qualifica funzionale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'affermazione della Corte territoriale sulla sua qualifica di dirigente; la Corte di legittimità ha ritenuto la censura generica e non decisiva.
artt. 416 e 437 c.p.c.
Richiamati in relazione alla critica sulla valutazione delle prove in secondo grado; la Cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non ha illustrato come la decisione fosse viziata nella sua ratio.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento all'onere della prova: la Corte ha sottolineato che la ricorrente non ha assolto l'onere di allegare e dimostrare l'identità della qualifica funzionale.
art. 91 c.p.c.
Applicato per stabilire che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (condanna della ricorrente al pagamento delle spese).
legge n. 228 del 2012, art.1 comma 17 (modifica art.13 d.P.R. n.115/2002)
La Corte ha dato atto dell'obbligo per la parte ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, per le notifiche perfezionate dopo il 30/01/2013.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
Richiamato in combinato con la legge n.228/2012 per l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.
Massime di principio
- Quando un bando di mobilità richiede una specifica "qualifica funzionale", è necessario che il candidato dimostri l'identità funzionale della propria posizione rispetto a quella messa a bando; il titolo professionale formale (es. essere avvocato) da solo può non essere sufficiente.
- L'onere di allegazione e prova dell'equivalenza della qualifica grava sul candidato escluso: occorre indicare e, se del caso, documentare gli atti e le mansioni che dimostrino la stessa qualifica funzionale.
- In cassazione le censure devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata in modo chiaro e specifico; doglianze generiche o non concretamente ancorate al motivo decisorio sono spesso ritenute inammissibili.
- Questioni formali relative alla qualifica (es. dirigente vs non dirigente) o a presunti errori normativi devono essere dimostrate nella loro incidenza sul diritto di accesso alla procedura; altrimenti sono irrilevanti ai fini dell'accoglimento.
- La soccombenza in Cassazione comporta condanna alle spese di legittimità e, se applicabile, l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo per le impugnazioni integralmente rigettate con notifica successiva al 30/01/2013.
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