Sentenza del 04/06/2019 n. 15188 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
E. s.r.l. aveva importato nel 2005 23 ATVs classificandoli alla voce doganale 8703, con applicazione di un dazio del 10%. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-15/05, che aveva stabilito che determinati ATVs, se dotati di un solo sedile, manubrio con sterzatura secondo il principio di Ackerman, dispositivo di aggancio e capacità di traino pari almeno al doppio del proprio peso, dovevano essere classificati tra i trattori della voce 8701, con esenzione dai dazi, la società chiese la revisione dell'accertamento e il rimborso di 179.449,83 euro. Il contenzioso riguardava, da un lato, il modello "Sc.", per il quale si discuteva se un foro predisposto per un aggancio opzionale integrasse il requisito del dispositivo di aggancio, e, dall'altro, i modelli "Int. S." e "T.", per i quali si discuteva se l'assenza di presa di forza, sollevatore idraulico o verricello impedisse la classificazione come trattori esenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo congrua la valutazione della CTR secondo cui il solo foro presente nel telaio del modello "Sc." non costituiva un dispositivo di aggancio effettivo, poiché il componente necessario per il traino era fornito soltanto come optional e non risultava installato sui veicoli importati. Ha invece accolto il secondo motivo relativo ai modelli "Int. S." e "T.": una volta accertata la presenza dei quattro requisiti individuati dalla sentenza della Corte di Giustizia C-15/05, la classificazione doveva avvenire nelle sottovoci 87019011-87019039 esclusivamente in base alla potenza del motore, con esenzione dai dazi. Non potevano essere richiesti anche presa di forza, sollevatore idraulico o verricello, trattandosi di caratteristiche soltanto generalmente indicate nelle Note esplicative e non di requisiti vincolanti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente a tali modelli, con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
Disciplina la revisione dell'accertamento doganale e la richiesta di rimborso dei dazi indebitamente pagati.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Allegato I e art. 9, par. 1, lett. a)
Stabilisce la nomenclatura combinata e i criteri di classificazione doganale; i poteri della Commissione non consentono di introdurre, con un regolamento classificatorio, requisiti incompatibili con l'interpretazione vincolante della Corte di Giustizia.
Regolamento CE n. 2518/1998, punto 5
La disposizione posta a fondamento della classificazione degli ATVs alla voce 8703 è stata dichiarata invalida dalla Corte di Giustizia nella causa C-15/05.
Sentenza della Corte di Giustizia CE del 27 aprile 2006, causa C-15/05
Ha stabilito che gli ATVs dotati cumulativamente di un solo sedile, manubrio con sterzatura secondo il principio di Ackerman, dispositivo di aggancio e capacità di traino pari almeno al doppio del proprio peso devono essere classificati tra i trattori della voce 8701, nelle sottovoci determinate dalla potenza del motore, con esenzione dai dazi.
Regolamento CE n. 1051/2009
Non è applicabile retroattivamente e, nella parte che subordinava la classificazione degli ATVs alla voce dei trattori agricoli o forestali alla presenza di presa di forza, sollevatore idraulico o verricello, è stato dichiarato invalido perché in contrasto con la sentenza C-15/05.
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 settembre 2016, causa C-91/15
Ha dichiarato invalida la parte del Regolamento n. 1051/2009 che imponeva ulteriori dotazioni tecniche per escludere la sottovoce residuale 87019090, confermando che, verificati i quattro requisiti essenziali, la classificazione dipende dalla potenza del motore.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina rispettivamente il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per omessa o contraddittoria motivazione su fatti decisivi.
Art. 372 c.p.c.
Limita la produzione di nuovi documenti in cassazione; il giudicato esterno formatosi prima della notifica del ricorso deve essere dedotto e documentato con il ricorso stesso, non soltanto con la memoria successiva.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale degli ATVs prevalgono le caratteristiche obiettive del veicolo e i requisiti individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, non la denominazione commerciale o l'uso ricreativo del mezzo.
- Quando una sentenza della Corte di Giustizia individua requisiti tassativi per una determinata classificazione, l'amministrazione e il giudice nazionale non possono aggiungere ulteriori condizioni tecniche desunte da Note esplicative o da regolamenti successivi.
- La presenza di una semplice predisposizione o di un foro per un accessorio opzionale non equivale necessariamente alla presenza del dispositivo richiesto: occorre verificare la configurazione concreta dei veicoli importati.
- Un regolamento classificatorio successivo non può essere applicato retroattivamente e non può modificare o restringere l'interpretazione già vincolante fornita dalla Corte di Giustizia.
- Chi invoca un giudicato esterno deve dimostrare l'identità assoluta, anche merceologica, tra i beni oggetto del precedente giudizio e quelli della controversia attuale; la sola coincidenza del modello commerciale non è sufficiente.
- In cassazione, un giudicato formatosi prima della notifica del ricorso deve essere prodotto insieme al ricorso; la deduzione tardiva nella memoria può renderla inammissibile.
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