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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16366/2020 del 30/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva respinto il ricorso della ICEM contro avviso di accertamento IRPEG 2003. L'Ufficio aveva contestato plusvalenze derivanti da cessioni onerose di partecipazioni intra-gruppo nel 2003, sostenendo che i valori dichiarati (anche basati su perizie giurate) erano sottostimati e che le operazioni erano state poste in essere per eludere il fisco. In cassazione la ricorrente deduceva, con quattro motivi, violazione e falsa applicazione: dell'art. 9 TUIR (uso improprio del criterio del "valore normale" per cessioni onerose), dell'art. 54 TUIR (determinazione della plusvalenza), dell'art. 2426 c.c. (valutazione delle partecipazioni anche in relazione alle perizie giurate) e dell'art. 5 L. n. 448/2001 (limiti all'uso delle perizie giurate).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nelle cessioni di partecipazioni intra-gruppo, l'amministrazione può ricostruire il corrispettivo facendo riferimento al "valore normale" ex art. 9 TUIR quale parametro antielusivo e presuntivo; le valutazioni del giudice di merito in ordine alla scelta della prova presuntiva e alla sussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. La perizia giurata di stima non ha natura vincolante e non esclude il potere dell'Amministrazione di accertare l'inattendibilità dei valori in essa indicati: essa fornisce un valore minimo di riferimento, ma può essere confutata con elementi obiettivi (come i dati di bilancio). Nel caso concreto l'Ufficio aveva fornito elementi di inattendibilità e la contribuente non aveva dimostrato che il prezzo fosse conforme ai valori di mercato; conseguentemente la rettifica è stata ritenuta legittima. Ricorrente condannata alle spese di cassazione (liquidate in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 9

    Art. 9 ha portata antielusiva e impone il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e proventi; può essere utilizzato dall'Amministrazione come parametro presuntivo per ricostruire corrispettivi anomali in operazioni intra-gruppo; il valore normale costituisce parametro indiziario che il contribuente deve poter confutare con prove contrarie.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 54

    "la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato"

    Definisce la nozione di plusvalenza da cessione di partecipazioni; la determinazione contabile del plusvalore segue i criteri normativi e non esclude l'uso, da parte dell'Amministrazione, di strumenti ricostruttivi quando il corrispettivo dichiarato risulti anomalo.

  • Codice Civile - art. 2426

    Il criterio contabile per la valutazione delle partecipazioni non impedisce all'Amministrazione e al giudice di merito di utilizzare elementi estimativi (anche perizie) ed accertamenti economici per verificare la rispondenza alla realtà economica; le valutazioni tecniche restano soggette al sindacato del giudice di merito.

  • Legge n. 448/2001 (perizia giurata di stima)

    "perizie giurate di stima"

    La perizia giurata utilizzata ai fini fiscali non ha valore assoluto o di atto pubblico che impedisca all'Amministrazione di svolgere accertamenti: essa fornisce un valore di riferimento minimo ma può essere disattesa se emergono elementi oggettivi di inattendibilità.

  • D.lgs. n. 147/2015 - art. 5, comma 2

    La norma interpretativa che esclude l'applicazione dell'art. 110 TUIR al transfer pricing interno non incide sulla portata logica e giuridica dell'art. 9 TUIR; quindi l'esclusione non limita l'uso del criterio del "valore normale" come parametro antielusivo.

Massime di principio

  • In cessioni di partecipazioni tra soggetti collegati l'Amministrazione può ricostruire il corrispettivo facendo riferimento al "valore normale" ex art. 9 TUIR come parametro indiziario antielusivo.
  • La determinazione della plusvalenza segue l'art. 54 TUIR ma l'uso di perizie giurate non impedisce controlli: le perizie costituiscono un valore di riferimento ma non hanno forza risultante indiscutibile.
  • Spetta al contribuente l'onere di provare che la transazione è avvenuta a valori di mercato; se non fornisce elementi contrari, la presunzione derivante dallo scostamento dal valore normale può reggere l'accertamento.
  • Il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nell'apprezzamento delle prove e delle presunzioni (precisione, gravità e concordanza); tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.
  • Il principio "substance over form" prevale: le operazioni devono essere valutate secondo la loro sostanza economica e non solo sulla base della forma o di documenti tecnici che possono risultare inattendibili.

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