Sentenza del 26/05/2016 n. 355 - Corte di Giustizia CEE
Sistema comune dell'IVA - Rinvio pregiudiziale su art. 135 par 1, lett. D), Direttiva 2006/112/CE - Esenzione - Operazioni riguardanti pagamenti e giroconti - Nozione - Acquisto tramite telefono o Internet di biglietti del cinema - Pagamento con carta di debito o carta di credito - Servizi denominati "di elaborazione del pagamento tramite carta".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
X Ltd sosteneva che le commissioni addebitate ai clienti per l’elaborazione dei pagamenti tramite carta di debito o credito fossero esenti da IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, in quanto relative a pagamenti o giroconti. Il servizio comprendeva la raccolta dei dati della carta, la trasmissione alla banca, l’ottenimento del codice di autorizzazione e l’invio del file di saldo necessario per attivare il pagamento. L’amministrazione tributaria riteneva invece che X Ltd svolgesse soltanto attività tecniche e amministrative, senza effettuare direttamente il trasferimento dei fondi né modificare i rapporti giuridici ed economici tra i soggetti coinvolti.
La decisione
La Corte di giustizia ha escluso l’esenzione IVA. Il servizio di elaborazione dei pagamenti con carta non realizza le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento o di un giroconto: il prestatore si limita a raccogliere e trasmettere informazioni, ricevere autorizzazioni e comunicare i dati alla banca. Non addebita o accredita direttamente i conti, non dispone tali operazioni e non assume la responsabilità delle modifiche giuridiche ed economiche connesse al trasferimento della proprietà dei fondi. La prestazione è quindi soggetta a IVA, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga con carta di debito o di credito. Spetta al giudice nazionale verificare, preliminarmente, se il servizio costituisca una prestazione accessoria e inscindibile dalla vendita o dalla prenotazione dei biglietti.
Norme richiamate
Articolo 135, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti.
L’esenzione riguarda operazioni finanziarie che, valutate globalmente, svolgono le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento o giroconto, comportando il trasferimento effettivo o potenziale della proprietà dei fondi e modifiche giuridiche ed economiche. Deve essere interpretata restrittivamente e non copre mere prestazioni tecniche o amministrative.
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
Le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisca in quanto tale.
Costituisce la regola generale di assoggettamento a IVA delle prestazioni di servizi onerose; le esenzioni finanziarie rappresentano deroghe a tale principio.
Value Added Tax Act 1994, articolo 31 e allegato 9, gruppo 5
La fornitura di beni o la prestazione di servizi è esente qualora rientri nella descrizione di cui, attualmente, all’allegato 9.
La normativa britannica recepisce l’esenzione per i servizi finanziari, ma deve essere interpretata conformemente alla disciplina e alla giurisprudenza dell’Unione in materia di IVA.
Massime di principio
- L’esenzione IVA per pagamenti e giroconti non dipende dal nome attribuito al servizio o dalla sua necessità pratica per completare un pagamento, ma dalla sua funzione economica effettiva.
- Le attività di raccolta dati, verifica, autorizzazione, trasmissione elettronica e rendicontazione sono normalmente prestazioni tecniche o amministrative e non operazioni finanziarie esenti.
- Per rientrare nell’esenzione, il prestatore deve partecipare in modo specifico ed essenziale al trasferimento dei fondi o alle modifiche giuridiche ed economiche che lo realizzano; non è sufficiente agevolare o attivare automaticamente il pagamento.
- Il fatto che il prestatore non addebiti o accrediti direttamente i conti non esclude sempre l’esenzione, ma costituisce un indice rilevante da valutare insieme al grado di responsabilità e alle funzioni concretamente svolte.
- Una commissione separata in fattura non crea automaticamente una prestazione autonoma esente: occorre verificare la sostanza economica e stabilire se il servizio di pagamento sia accessorio alla prestazione principale.
- In caso di dubbio, le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente; la base imponibile facilmente determinabile della commissione per l’elaborazione del pagamento depone contro l’esenzione.
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