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Sentenza

Sentenza del 19/02/2016 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Asti

Responsabilità del cessionario in solido - Inapplicabilità art. 14 d.lgs 472/97

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la responsabilità solidale del cessionario prevista dall'art. 14 del d.lgs. 472/1997 dovesse essere limitata alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla norma, inclusa la preventiva escussione del patrimonio del cedente e il valore dell'azienda ceduta. La questione riguardava, in particolare, l'applicabilità di tali garanzie agli omessi versamenti d'imposta risultanti dalla dichiarazione fiscale presentata dal cedente.

La decisione

La responsabilità prevista dall'art. 14 del d.lgs. 472/1997 è stata ritenuta non applicabile agli omessi versamenti rilevabili direttamente dalla dichiarazione fiscale del cedente. Tali debiti non costituiscono un'incertezza derivante da future attività di accertamento, poiché risultano già conoscibili dalla dichiarazione presentata. Di conseguenza, il cessionario non può invocare, per tali omissioni, i limiti e le garanzie proprie della responsabilità solidale disciplinata dall'art. 14.

Norme richiamate

  • Art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Responsabilità dell'acquirente

    La norma tutela il cessionario rispetto a debiti e violazioni fiscali del cedente non agevolmente conoscibili, prevedendo limiti alla responsabilità, tra cui la preventiva escussione del cedente e il riferimento al valore dell'azienda ceduta. Tali garanzie non si estendono agli omessi versamenti già rilevabili dalla dichiarazione fiscale.

Massime di principio

  • La responsabilità del cessionario prevista dall'art. 14 del d.lgs. 472/1997 è finalizzata soprattutto a proteggerlo da passività fiscali non manifeste o derivanti da successivi accertamenti.
  • Gli omessi versamenti che risultano già dalla dichiarazione fiscale presentata dal cedente sono normalmente considerati debiti conoscibili e non possono essere trattati come passività fiscali imprevedibili.
  • Prima di acquistare o ricevere un'azienda è necessario verificare non solo i certificati e gli accertamenti fiscali pendenti, ma anche le dichiarazioni presentate e i relativi versamenti effettuati.
  • I limiti della preventiva escussione del cedente e del valore dell'azienda non costituiscono una protezione automatica per ogni debito tributario trasferito con l'azienda.

Testo integrale

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