Cassazione Penale, Sentenza n. 14453/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Vacaru contro la sentenza del Tribunale di Verona. L'inammissibilità era motivata dalla mancanza, nell'atto di gravame, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica, requisito previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Il ricorrente deduceva che la legge 9 agosto 2024, n. 114 aveva modificato la disciplina rendendo l'onere del deposito del specifico mandato e della dichiarazione/elezione di domicilio applicabile solo all'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio; sosteneva dunque che la modifica fosse applicabile al suo caso (impugnazione proposta prima della modifica ma l'ordinanza di inammissibilità notificata dopo e il giudizio ancora pendente) e che, in applicazione del principio favor rei e per effetto dell'abrogazione di norme antecedenti, l'atto non dovesse essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., nella sua formulazione vigente al momento della proposizione dell'appello (principio tempus regit actum). Sul punto la Corte ha ricordato la giurisprudenza consolidata che giustifica l'onere del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio per assicurare la conoscenza effettiva della sentenza da parte dell'imputato processato in assenza e la volontà personale di impugnare. Dopo la modifica operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 il requisito del mandato specifico con elezione di domicilio è stato mantenuto solo nel caso di impugnazioni proposte dal difensore d'ufficio; tuttavia l'impugnazione di Vacaru era stata proposta da difensore di fiducia in epoca antecedente alla modifica, dunque doveva essere valutata secondo la normativa allora vigente, che richiedeva l'adempimento formale non effettuato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte ha interpretato la norma come requisito formale di ammissibilità dell'appello per imputati processati in assenza, volto a garantire la conoscenza effettiva della sentenza da parte dell'imputato e la volontà personale di impugnare. Tale requisito, se mancante al momento della proposizione dell'appello, legittima la declaratoria di inammissibilità.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
Modifica di art. 581 c.p.p. (abrogazione comma 1-ter e revisione degli adempimenti previsti al comma 1-quater), entrata in vigore il 25 agosto 2024
La legge ha ridotto l'ambito dell'obbligo del mandato specifico con elezione di domicilio, mantenendolo solo per le impugnazioni proposte dal difensore d'ufficio. Tuttavia la Corte ha ritenuto che tale modifica non possa essere applicata retroattivamente alle impugnazioni già proposte prima della sua entrata in vigore.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Introduzione dell'art. 581, comma 1-quater
Ha introdotto l'obbligo del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio in relazione all'impugnazione di imputati processati in assenza; la Corte ne richiama la ratio e la giurisprudenza che ne convalida la compatibilità costituzionale.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina processuale da applicare all'ammissibilità di un'impugnazione è quella vigente al momento della presentazione dell'atto (principio tempus regit actum).
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, gli oneri formali (mandato specifico ad impugnare e dichiarazione/elezione di domicilio) previsti dall'art. 581 c.p.p., nella formulazione vigente al momento della proposizione dell'appello, sono requisiti di ammissibilità: la loro mancanza può determinare l'inammissibilità dell'appello.
- La legge 9 agosto 2024, n. 114 ha limitato l'obbligo del mandato/eleggibilità di domicilio solo agli appelli proposti dal difensore d'ufficio; tuttavia tale beneficio non si applica retroattivamente alle impugnazioni già depositate prima dell'entrata in vigore, salvo diversa disposizione transitoria espressa.
- In situazioni simili è essenziale verificare la data di deposito dell'atto di impugnazione per individuare la normativa applicabile e adempiere ai requisiti formali richiesti da quella normativa; la mancata attenzione a questi aspetti formali può precludere il riesame nel merito.
- La distinzione tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio è rilevante ai fini degli adempimenti richiesti: dopo la modifica normativa l'onere permane soprattutto per il difensore d'ufficio, mentre per il difensore di fiducia l'obbligo può essere venuto meno con la nuova legge (ma solo per impugnazioni successive all'entrata in vigore).
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