Sentenza del 21/01/2021 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale da uno dei comproprietari - Giudicato esterno - Formazione - Rilevanza su analogo ricorso promosso dal comproprietario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha ricalcolato il classamento e la rendita catastale di un immobile in comunione tra due coniugi (50% ciascuno) e ha emesso avvisi di accertamento a entrambi. Il ricorrente ha proposto ricorso contro l'avviso emesso a suo carico contestandone la legittimità del nuovo classamento e della rendita determinata.
La decisione
Il tribunale ha ritenuto che la precedente sentenza che aveva accertato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'altro coniuge comproprietario produce efficacia di giudicato esterno anche nel giudizio promosso dal ricorrente. In sostanza, la questione relativa alla determinazione del classamento e della rendita, già definitivamente decisa in giudizio avverso l'avviso rivolto al coobbligato, impedisce la rinnovazione del medesimo motivo di impugnazione nell'analogo giudizio; conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'avviso confermato.
Norme richiamate
C.c. art. 2909
La norma è richiamata in quanto attinente all'efficacia del giudicato; nella vicenda è stata interpretata nel senso che il giudicato formato in una controversia riferita al medesimo bene e alla stessa questione sostanziale può avere efficacia nei confronti del comproprietario, impedendo la riapertura della stessa questione.
C.p.c. art. 324
La norma processuale è richiamata per l'effetto della sentenza; è stata interpretata come fondamento dell'operatività del giudicato esterno: quando sussistono i presupposti di identità di causa e oggetto, la decisione definitiva produce effetti anche in giudizi promossi da altri soggetti interessati alla stessa situazione giuridica.
Massime di principio
- Una sentenza che decide definitivamente sulla legittimità di un avviso di accertamento relativo alla determinazione del classamento/rendita di un immobile può produrre efficacia di giudicato anche in giudizi promossi da altri comproprietari se la questione è la stessa (stessi fatti, stesso oggetto e stessa causa petendi).
- Perché operi il giudicato esterno è necessario che vi sia identità della questione sostanziale: medesimo atto impugnato nella sostanza (es. identico provvedimento o identica determinazione del classamento) e medesimo bene oggetto della controversia.
- Gli avvisi emessi separatamente a comproprietari possono essere impugnati distintamente, ma una pronuncia definitiva sullo stesso punto rispetto allo stesso bene può precludere ulteriori ridiscussioni da parte degli altri comproprietari.
- Se il ricorrente intende sottrarsi all'efficacia di un precedente giudicato nei confronti del comproprietario, deve dimostrare che tra i due giudizi non sussiste identità di oggetto, di causa petendi o che vi sono differenze rilevanti nella posizione giuridica personale (ad es. profili soggettivi o atti diversi che giustifichino una autonoma cognizione).
- Prima di proporre ricorso contro un avviso catastale che riguarda un immobile in comproprietà, è opportuno verificare l'esistenza di pronunce definitive su avvisi analoghi emessi per gli altri comproprietari, perché tali pronunce possono ostare al successo del nuovo ricorso.
- Il contribuente può tentare di opporsi validamente al giudicato esterno solo dimostrando un difetto nei presupposti del giudicato (es. mancata identità della domanda o dell'oggetto, o rilevanti elementi nuovi) oppure impugnando la pronuncia precedente nei termini e modi previsti se ancora possibile.
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