Cassazione Penale, Sentenza n. 14919/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo errore di fatto rispetto alla sentenza della Corte di cassazione Sez. 6, n. 21291/2025: il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato perché l'annullamento parziale con rinvio non avrebbe potuto impedire il maturare della prescrizione; inoltre si lamentava che non fosse esperibile altro rimedio straordinario rispetto alla prima sentenza di annullamento con rinvio
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non si tratti di errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis, ma di valutazione di diritto: la sentenza n. 21291/2025 aveva specificamente esaminato e respinto il motivo relativo alla prescrizione ritenendo il rilievo precluso dall'affermazione di irrevocabilità della responsabilità contenuta nella pronuncia di annullamento parziale con rinvio (richiamando Sez. 2, n. 36387/2023). Perciò non sussisteva alcuna svista o equivocità rettificabile con il rimedio straordinario. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario è riservato a errori materiali (mancata corrispondenza tra volontà e rappresentazione grafica) o a veri e propri errori di fatto (svista o equivoco). Non è applicabile per rettificare valutazioni di diritto o interpretazioni degli atti di causa.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile.
giurisprudenza richiamata - Sez. 2, n. 36387 del 28/06/2023
Principio secondo cui la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità contenuta in una sentenza di annullamento parziale con rinvio può precludere il rilievo della prescrizione sopravvenuta rispetto alla predetta sentenza.
giurisprudenza richiamata - Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 (Barbato)
Distinzione tra errore materiale/errore di fatto e errori di diritto: gli errori di diritto non rientrano nell'ambito del rimedio di cui all'art. 625-bis.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è utilizzabile solo per correzioni di palesi errori materiali o di fatti (date, nomi, omissions evidenti, refusi che alterino il contenuto), non per contestare valutazioni giuridiche della Corte di cassazione.
- Quando una sentenza di annullamento parziale con rinvio contiene una dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, ciò può precludere la possibilità di far valere, successivamente, la prescrizione maturata dopo quella pronuncia.
- Il 625-bis è un rimedio accessorio e restrittivo: il ricorrente deve dimostrare una svista oggettiva e non una diversa interpretazione del diritto; in caso contrario il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile e si rischiano condanne alle spese e somme in favore della Cassa delle ammende.
- Per contestare la mancata declaratoria di prescrizione occorre sollevare il profilo nel modo e nei tempi adeguati nel processo ordinario; non è possibile sostituire tale argomentazione con un ricorso straordinario quando la questione è stata già esaminata e decisa dalla Corte con motivazione di diritto.
- Il difensore che intenda proporre un 625-bis dovrebbe puntare su errori formali o materiali chiarissimi nel testo della decisione (es. data errata che incide sul termine di prescrizione), accompagnando la domanda con documentazione che renda incontrovertibile la svista.
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