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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37950/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La contribuente impugna un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo a fideiussioni indicate in un decreto ingiuntivo registrato, lamentando la carenza motivazionale dell'avviso perché indica solo l'importo dovuto e gli estremi del provvedimento senza specificare la base imponibile e le aliquote applicate (art. 8 Tariffa allegata al d.P.R. n. 131). Contesta inoltre la tassazione delle fideiussioni con imposta proporzionale e deduce violazione degli oneri probatori e di verifica da parte dei giudici di merito (richiamando artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 62 d.lgs. 546/1992 e art. 360 c.p.c.). In via subordinata denuncia nullità della sentenza per carenza della motivazione e vizio della motivazione apparente.

La decisione

La Corte accoglie i primi due motivi (difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione) ritenendo fondate le censure: l'avviso non indicava la base imponibile né le aliquote applicate e pertanto non soddisfaceva il criterio di autosufficienza motivazionale necessario per consentire al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza di merito è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo della contribuente è accolto. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro) - art. 54, comma 5

    L'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari non è obbligato ad allegare la sentenza quando il contribuente è parte, ma deve comunque indicare la base imponibile e l'aliquota applicata in modo da essere autosufficiente e permettere il pieno esercizio delle difese.

  • Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 - art. 8, comma 1, lett. b)

    art. 8, comma 1, lett. b)

    Individua le voci tariffarie e le aliquote rilevanti per la tassazione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari; l'Amministrazione deve indicare quale voce è stata applicata e la relativa base imponibile.

  • d.lgs. n. 546/1992 - art. 62

    Disciplina gli elementi che il giudice tributario deve considerare nell'esame dell'impugnazione, imponendo un controllo sulla sufficienza motivazionale dell'atto impositivo.

  • d.lgs. n. 546/1992 - art. 36

    Rilevato dalla ricorrente in relazione alla nullità della sentenza; concerne profili procedurali e requisiti formali degli atti nel giudizio tributario.

  • Codice di procedura civile - artt. 115 e 116

    Principi relativi alla valutazione della prova e alla verbalizzazione delle operazioni probatorie; richiamati in relazione all'istruttoria e al dovere del giudice di valutare la sufficienza probatoria delle affermazioni dell'Ufficio.

  • Codice di procedura civile - art. 132

    Prescrive i contenuti e i limiti delle conclusioni nell'atto di impugnazione; richiamato rispetto alla motivazione della decisione e alla possibile nullità per mancanza di motivazione.

  • Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e nullità della motivazione; utilizzato per censurare la decisione di merito che ha ritenuto sufficiente l'avviso privo dei necessari elementi.

  • Codice civile - artt. 2697 e 2729

    Disposizioni sullo 'onus probandi' e sulla prova documentale; la Corte sottolinea che l'affermazione dell'Ufficio nelle controdeduzioni non esime da una verifica dei dati su cui si basa la pretesa impositiva.

Massime di principio

  • L'avviso di liquidazione per imposta di registro deve essere autosufficiente: deve indicare la base imponibile e l'aliquota applicata, anche se il contribuente è parte del processo da cui deriva l'atto tassato.
  • L'Amministrazione non è obbligata ad allegare la sentenza o il decreto se il contribuente ne è già a conoscenza, ma ciò non la esime dall'indicare i criteri (normativi e matematici) utilizzati per calcolare l'imposta.
  • Se il contribuente contesta in modo specifico e circostanziato la sufficienza motivazionale dell'avviso, il giudice di merito deve vagliare il livello motivazionale dell'atto indipendentemente dalla presenza dell'atto allegato.
  • L'affermazione dell'Ufficio nelle proprie controdeduzioni non sostituisce l'obbligo di fornire elementi concreti e verificabili sulla determinazione della base imponibile; l'onere probatorio resta a chi afferma la pretesa.
  • Quando l'avviso è carente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito in favore del contribuente.
  • Nel caso di evoluzione giurisprudenziale consolidata rispetto al tempo della lite, i giudici possono compensare le spese dei gradi di merito tra le parti.

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