L.R. Basilicata 18/2009
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale della Basilicata il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, definendone funzioni, poteri, incompatibilità, indennità, ufficio e relazioni annuali. È stata però totalmente abrogata dalla L.R. 15 gennaio 2021, n. 5, quindi oggi non è più applicabile.
Istituzione del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza in Basilicata
Istituzione del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza
La legge della Regione Basilicata istituiva presso il Consiglio regionale il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, con il compito di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi dei minori e di promuoverne le pari opportunità. L’atto è stato successivamente totalmente abrogato, quindi non è oggi applicabile.
Finalità e principi generali
La disciplina riconosceva e difendeva i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti presenti sul territorio regionale, in coerenza con le convenzioni internazionali, europee e con gli accordi internazionali sui diritti del fanciullo. Il Garante operava in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza subordinazione a controlli gerarchici o funzionali.
Funzioni del Garante
Il Garante svolgeva un ampio insieme di attività di tutela, vigilanza e promozione, tra cui:
- esercizio dei compiti previsti dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli;
- vigilanza sull’applicazione, nel territorio regionale, delle convenzioni internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di infanzia e adolescenza;
- promozione di iniziative per l’attuazione piena dei diritti dei minori, anche presso istituzioni regionali e locali;
- diffusione di una cultura dei diritti dell’infanzia, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, scolastici e del volontariato;
- promozione di iniziative per minori ospedalizzati e vigilanza su strutture sanitarie e socio-assistenziali;
- controllo sull’assistenza prestata ai minori in strutture residenziali o comunque fuori dalla famiglia;
- verifica degli interventi per l’accoglienza e l’inserimento dei minori stranieri, anche non accompagnati;
- ricezione di segnalazioni su violazioni dei diritti dei minori;
- iniziative di ascolto e informazione, anche tramite una linea telefonica gratuita;
- mediazione nelle situazioni di conflitto che coinvolgono minori;
- vigilanza, con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, audiovisiva, telematica e sulla stampa sotto il profilo della rappresentazione infantile;
- formazione di rappresentanti dei minori e consulenza a tutori e curatori;
- promozione della partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;
- espressione di pareri e rilievi su atti normativi e amministrativi aventi impatto su infanzia e adolescenza;
- promozione di studi, ricerche e raccolta dati sulla condizione minorile;
- collaborazione con l’Osservatorio regionale per il disagio minorile.
La legge prevedeva inoltre iniziative specifiche con enti locali e altri soggetti, in raccordo con la Consulta regionale e con l’UNICEF, per la prevenzione dell’alcol e della droga e per la tutela contro lo sfruttamento e gli abusi.
Attivazione degli interventi e poteri di tutela
Il Garante poteva intervenire su sollecitazione di minori, familiari, scuole, servizi sociali, associazioni ed enti, oppure d’ufficio in presenza di gravi situazioni di rischio o danno. Gli interventi dovevano, ove possibile, essere svolti in accordo con la famiglia.
Nell’esercizio delle funzioni, il Garante poteva:
- intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 1990, con facoltà di accesso agli atti e di presentazione di memorie e documenti;
- segnalare violazioni o situazioni di rischio alle amministrazioni competenti;
- raccomandare specifici provvedimenti in caso di omissioni;
- sollecitare interventi per rimuovere ostacoli alla tutela dei diritti dei minori;
- attivare misure di aiuto e sostegno;
- segnalare ai servizi sociali, sanitari, educativi e di pubblica sicurezza i casi urgenti;
- denunciare alle autorità giudiziarie le situazioni pregiudizievoli o di abbandono;
- costruire un rapporto sistematico con gli ambiti territoriali socio-assistenziali per monitoraggio e coordinamento degli interventi.
Comitato consultivo e rapporti istituzionali
Era istituito un Comitato consultivo con funzioni di parere e proposta per la promozione e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Comitato comprendeva rappresentanti del volontariato, degli enti locali, delle famiglie e delle professioni coinvolte, oltre a una componente fissa di minori in condizioni di parità con gli altri membri. La composizione, la durata e le modalità di nomina dovevano essere definite con regolamento regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Era previsto anche un rapporto di reciproca segnalazione e coordinamento con il Difensore civico, nell’ambito delle rispettive competenze.
Nomina, durata, incompatibilità e decadenza
Il Garante era eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; se tale maggioranza non veniva raggiunta nelle prime due votazioni, era sufficiente la maggioranza assoluta. Il mandato durava cinque anni ed era rinnovabile una sola volta.
I requisiti includevano età non inferiore a 40 e non superiore a 65 anni, laurea in materie giuridiche o sociali e comprovata esperienza nello studio e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza o in materie affini.
Erano previste incompatibilità con:
- direzioni generali, sanitarie e amministrative di ASL e aziende ospedaliere;
- cariche di amministratore o dirigente in enti, imprese o associazioni che ricevessero contributi regionali, nonché di amministratore di enti pubblici o società partecipate;
- incarichi di direzione politica o sindacale a livello nazionale o regionale;
- qualsiasi impiego pubblico o privato, attività professionale o imprenditoriale.
Per i dipendenti pubblici o di enti dipendenti dalla Regione, il conferimento dell’incarico comportava aspettativa senza assegni, con conservazione del posto e computo del periodo ai fini previdenziali e dell’anzianità.
In caso di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, il Consiglio regionale dichiarava la decadenza se l’interessato non rimuoveva la causa entro 20 giorni; il nuovo Garante doveva essere nominato entro 60 giorni. Era inoltre prevista la revoca per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza. I poteri del Garante erano prorogati fino all’insediamento del successore.
Trattamento economico
La versione coordinata della norma prevedeva per il Garante un’indennità di funzione pari al 25% dell’indennità lorda del consigliere regionale. Se il Garante si trovava nella situazione di incompatibilità e provvedeva a rimuoverla, l’indennità saliva al 40% dell’indennità lorda del consigliere regionale. Erano inoltre riconosciuti il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore civico della Regione Basilicata.
Relazioni, pubblicità e ufficio
Il Garante trasmetteva al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Regione, con indicazioni su iniziative svolte, osservazioni e proposte normative e amministrative. In casi particolarmente rilevanti poteva inviare relazioni anche al Presidente del Consiglio e della Giunta regionale. Le relazioni erano discusse in Consiglio regionale e pubblicate sul Bollettino ufficiale, oltre che divulgate tramite stampa, radio, televisione e sito web del Consiglio regionale.
L’Ufficio del Garante aveva sede presso il Consiglio regionale e poteva articolarsi in sedi decentrate provinciali. La struttura autonoma di supporto, la dotazione organica e le professionalità necessarie erano determinate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Copertura finanziaria
Per il 2009 la legge quantificava gli oneri in 40.000 euro, coperti tramite lo stanziamento previsto per il funzionamento del Consiglio regionale. Per gli anni successivi si rinviava alle risorse individuate nelle rispettive leggi di bilancio regionale.
Stato di efficacia
La legge è stata totalmente abrogata dalla L.R. Basilicata 15 gennaio 2021, n. 5. Di conseguenza, la disciplina del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza qui descritta non è più vigente.
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