L.R. Basilicata 22/2009
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Basilicata, sicurezza, gestione, controlli e sanzioni nelle aree sciabili attrezzate e nella pratica di sci, snowboard, fondo e attività assimilate. Ha previsto obblighi per gestori e utenti, contributi per la messa in sicurezza e l’adeguamento degli impianti entro 12 mesi dall’entrata in vigore. È stata totalmente abrogata dalla L.R. 14 dicembre 2023, n. 44.
Sicurezza degli sport invernali in Basilicata
Sicurezza nella pratica degli sport invernali in Basilicata
La legge regionale ha dettato, in attuazione della disciplina statale, i principi e gli obblighi in materia di sicurezza individuale e collettiva nella pratica degli sport sulla neve nel territorio della Basilicata. La disciplina riguardava aree sciabili attrezzate, gestori, utenti, vigilanza, sanzioni, contributi e adeguamenti strutturali.
Ambito di applicazione e individuazione delle aree sciabili
La nozione di area sciabile attrezzata comprendeva superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e dotate di piste, impianti di risalita e innevamento, destinate alla pratica di sci alpino, fondo, snowboard, slitta, slittino e altri sport sulla neve con specifici mezzi o equipaggiamenti.
La Giunta regionale individuava tali aree e definiva:
- le aree destinate a slitta e slittino, da segnalare, separare e classificare;
- le aree interdette, anche temporaneamente, allo snowboard;
- i criteri per la classificazione e l’esercizio delle piste.
L’individuazione delle aree equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e costituiva presupposto per la costituzione coattiva di servitù, con indennità a carico dell’amministrazione comunale o intercomunale competente.
Nei comprensori con più di tre piste di sci alpino servite da almeno tre impianti, i gestori o, in caso di inerzia, il Comune dovevano individuare i tratti da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard e apposite aree per evoluzioni acrobatiche. Tali aree dovevano essere separate da protezioni adeguate e l’accesso era subordinato all’uso del casco omologato, salvo gli allenatori; il casco era richiesto anche per i partecipanti alle competizioni.
Obblighi dei gestori e sicurezza degli impianti
I gestori delle aree sciabili erano individuati nei concessionari di piste e impianti in base al rispettivo titolo concessorio. Su di essi gravavano obblighi di sicurezza volti a garantire la pratica sportiva e ricreativa in condizioni sicure.
In particolare, i gestori dovevano:
- mettere in sicurezza le piste;
- proteggere gli utenti dagli ostacoli e segnalare i pericoli;
- assicurare soccorso e trasporto degli infortunati verso strutture sanitarie o punti di pronto soccorso, individuando, ove possibile e d’intesa con Comune, forze di polizia e pronto soccorso, aree per l’atterraggio dell’elicottero;
- organizzare il soccorso, recupero, primo intervento e trasporto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale in raccordo con il 118;
- individuare i soggetti responsabili della direzione piste e garantire vigilanza sulle aree sciabili;
- stipulare preventivamente un’assicurazione di responsabilità civile verso utenti e terzi per i fatti derivanti dalla gestione, con esclusione delle aree di sci di fondo.
Per adempiere a tali obblighi, era consentito stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per la vigilanza, anche prevedendo sperimentazioni di identificazione elettronica dello sciatore, registrazione delle sanzioni e videocontrollo delle piste.
I gestori, i Comuni e le forze di polizia dovevano trasmettere alla Giunta regionale, al termine di ogni stagione, l’elenco degli infortuni, indicando ove possibile la dinamica degli incidenti; la Regione inoltrava poi i dati al Ministero della salute e all’Osservatorio della montagna.
Informazione agli utenti, segnaletica e manutenzione
I gestori dovevano esporre documenti relativi a classificazione delle piste, segnaletica, regole di condotta e sanzioni applicabili. Dovevano inoltre esporre quotidianamente i bollettini di rischio valanghe emessi dai servizi competenti e predisporre una segnaletica adeguata, aggiornandola sulle piste con elevata frequenza di infortuni secondo le prescrizioni regionali.
La verifica dell’adempimento degli obblighi di segnaletica spettava ai Comuni e ai soggetti di vigilanza.
La manutenzione ordinaria comprendeva:
- verifica della segnaletica e delle attrezzature di sicurezza;
- verifica e segnalazione delle condizioni delle piste di fondo, con rimozione o chiusura in caso di pericoli oggettivi;
- ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell’area sciabile.
I gestori dovevano nominare un direttore piste e comunicarne i dati alla Giunta regionale, al Comune e alle forze di polizia. Al direttore piste spettavano il coordinamento delle operazioni di battitura e preparazione, del soccorso sulle piste, la segnalazione tempestiva delle situazioni di pericolosità e la gestione del rischio valanghe.
La mancata nomina o comunicazione del direttore piste poteva comportare la chiusura degli impianti e delle aree sciabili con provvedimento comunale. Era inoltre possibile lasciare alcune piste o tratti non battuti, purché adeguatamente segnalati.
La manutenzione straordinaria era posta a carico dell’amministrazione comunale o intercomunale competente. In caso di ripetute violazioni degli obblighi di sicurezza e manutenzione, l’autorità competente o, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale poteva revocare l’autorizzazione all’esercizio delle aree sciabili e degli impianti.
Regole di condotta degli utenti
La legge disciplinava i principali doveri di comportamento degli sciatori e degli altri utenti delle aree sciabili.
I minori di 14 anni che praticavano sci alpino o snowboard dovevano indossare un casco protettivo conforme alle specifiche tecniche statali. Inoltre, nelle aree riservate ad allenamenti agonistici e nelle aree per evoluzioni acrobatiche, il casco era obbligatorio per tutti gli utenti, salvo gli allenatori.
La condotta degli sciatori doveva essere prudente e adeguata alle condizioni della pista, della visibilità, del traffico e della segnaletica; la velocità doveva essere particolarmente moderata in punti critici come tratti non visibili, incroci, biforcazioni, strettoie, presenza di ostacoli, nebbia o affollamento.
La disciplina prevedeva regole specifiche su:
- precedenza dello sciatore a monte rispetto a quello a valle;
- sorpasso solo in condizioni di spazio e visibilità sufficienti;
- precedenza negli incroci secondo la provenienza da destra o la segnaletica;
- soste solo ai bordi della pista, con attrezzatura fuori dal piano sciabile;
- obbligo di liberare tempestivamente la pista in caso di caduta o incidente;
- obbligo generale di segnalare la presenza di un infortunato;
- dovere di prestare assistenza a chi sia in difficoltà o di avvisare subito il gestore.
Era vietato percorrere a piedi le piste, salvo urgente necessità. Chi discendeva senza sci doveva restare ai bordi. Durante le gare, gli estranei non potevano oltrepassare i limiti segnalati, sostare o percorrere la pista di gara. La risalita con gli sci ai piedi e l’uso delle racchette da neve sulle piste erano vietati salvo autorizzazione del gestore o urgente necessità, e comunque solo ai bordi della pista.
I mezzi meccanici potevano utilizzare le piste solo per servizio e manutenzione, preferibilmente fuori dall’orario di apertura, salvo necessità e urgenza, con segnalazione luminosa e acustica. Gli sciatori dovevano dare loro precedenza e agevolarne il passaggio.
Per lo sci fuori pista e lo sci di fondo fuori pista, il concessionario e i gestori non rispondevano degli incidenti. Chi praticava tali attività doveva munirsi di sistemi elettronici idonei al soccorso, salvo assenza evidente di rischio valanghe. I gestori degli impianti potevano segnalare i percorsi fuoripista più praticati e diffondere informazioni basilari su sicurezza e soccorso.
In caso di scontro tra sciatori, si presumeva, fino a prova contraria, un concorso uguale nella causazione dei danni.
Controllo, sanzioni e provvedimenti accessori
La vigilanza sull’osservanza della legge e della normativa statale era affidata alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza e alle polizie locali, nell’ambito del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche.
La legge prevedeva sanzioni amministrative pecuniarie per numerose violazioni, con importi differenziati a seconda della condotta contestata. Erano sanzionate, tra le altre:
- le omissioni dei gestori in materia di aree riservate agli allenamenti agonistici;
- il mancato servizio di soccorso o la mancata assicurazione;
- l’omessa trasmissione dell’elenco infortuni;
- la mancata esposizione di documenti e segnaletica;
- le violazioni degli obblighi di manutenzione e protezione delle piste;
- il mancato uso del casco da parte dei minori;
- le infrazioni delle regole di velocità, precedenza, sorpasso, incrocio e stazionamento;
- l’omesso soccorso;
- le violazioni in materia di transito e risalita;
- l’inosservanza delle regole relative ai mezzi meccanici e al fuori pista;
- la commercializzazione di caschi non conformi.
Erano inoltre previsti il ritiro del titolo giornaliero o la sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni in caso di particolare gravità o reiterazione delle condotte vietate. In caso di ulteriori reiterazioni il titolo poteva essere definitivamente ritirato; per il periodo di sospensione era vietato acquistare nuovi titoli, con sanzione ulteriore in caso di violazione.
Contributi, adeguamento degli impianti e interventi straordinari
La Regione poteva concedere contributi alle amministrazioni comunali o intercomunali per interventi di messa in sicurezza delle aree sciabili e per azioni di promozione della sicurezza, secondo le disposizioni attuative statali e regionali.
Comuni e gestori dovevano adeguare impianti e aree sciabili alle disposizioni della legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
I Comuni potevano autorizzare, con proprio provvedimento, interventi straordinari resi necessari da forza maggiore o caso fortuito, tra cui:
- attività connesse alla protezione e al soccorso;
- interventi di modifica planimetrica o altimetrica della sede sciabile, compresi tagli di alberi entro il limite di 20 unità;
- manutenzione straordinaria delle piste, come spietramento, inerbimento, drenaggi e contenimento delle scarpate;
- revisioni generali e speciali degli impianti a fune e altri interventi di rimodernamento o rinnovo tecnologico.
Estensione ad altre discipline e rinvio alla normativa statale
Le norme previste per gli sciatori si applicavano anche a snowboard, telemark e altre pratiche sportive sulla neve. La disciplina si estendeva, in quanto compatibile, anche alle ulteriori pratiche individuate dalle Regioni, nonché ai percorsi di sci da fondo escursionistico e alle racchette da neve, eventualmente individuati anche dai Comuni.
Per quanto non espressamente disciplinato, trovava applicazione la normativa quadro nazionale in materia di sicurezza negli sport invernali.
Aspetti finanziari ed efficacia temporale
Gli oneri per i contributi regionali gravavano sullo stanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2009; per gli esercizi successivi si faceva riferimento alle risorse nazionali ripartite tra le Regioni.
La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. È stata poi totalmente abrogata dalla L.R. 14 dicembre 2023, n. 44.
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