Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 19/2009

Promozione della donazione di sangue intero ed emocomponenti, midollo osseo, staminali, organi ed interventi a favore dei donatori

Normativa regionaleL.R. Basilicata 19/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Basilicata promuove la cultura della donazione di sangue, midollo osseo, staminali e organi, sostenendo le associazioni di volontariato con sovvenzioni annuali e prevedendo alcune esenzioni ticket per i donatori. Disciplina anche progetti di plasmaferesi e specifica coperture finanziarie per il 2009 e per gli anni successivi. Alcune misure sono legate a termini annuali o a un termine di 180 giorni per eventuali ulteriori esenzioni.

Promozione della donazione di sangue, midollo, organi e incentivi ai donatori

Promozione della donazione e sostegno ai donatori

La legge regionale della Basilicata promuove la donazione di sangue, emocomponenti, midollo osseo, cellule staminali e organi come espressione di solidarietà sociale e come parte della tutela della salute dei cittadini. Riconosce inoltre il ruolo centrale dei donatori e delle associazioni e federazioni di volontariato operanti nel settore.

Finalità e obiettivi prioritari

La disciplina mira a diffondere una più ampia coscienza civile sulla donazione e a rafforzare il contributo delle organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute e iscritte nel registro regionale da almeno due anni. Tra gli obiettivi prioritari rientrano l’informazione sanitaria, il mantenimento dell’autosufficienza di sangue e il raggiungimento dell’autosufficienza di plasma, nonché la diffusione di stili di vita utili alla prevenzione di patologie che possono condurre al trapianto.

Informazione, educazione sanitaria e sovvenzioni

Per sostenere le attività di informazione ed educazione sanitaria, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni o federazioni di donatori operanti nel territorio regionale e rientranti nei requisiti previsti.

Le domande devono essere accompagnate da:

  • relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
  • programma di massima delle attività da svolgere nell’anno;
  • preventivo di spesa.

Le beneficiarie devono presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo la documentazione che attesta l’impiego delle somme secondo la destinazione stabilita nel provvedimento di concessione. Una quota della sovvenzione non superiore al 30% può essere destinata al funzionamento dell’associazione o federazione.

La domanda non è ammessa se per le medesime attività l’associazione o federazione riceve già finanziamenti previsti da altre norme regionali. Per le attività di plasmaferesi territoriali, le associazioni o federazioni possono presentare progetti finalizzati al raggiungimento dell’autosufficienza regionale; tali progetti, previo parere della Commissione Tecnica Regionale presso il Dipartimento competente, possono essere finanziati dalla Regione.

Interventi premiali e esenzioni ticket per i donatori

La Regione introduce interventi premiali a favore dei donatori di sangue, midollo osseo e organo tra viventi, prevedendo l’esenzione dal ticket in alcuni casi.

L’esenzione riguarda:

  • i donatori di sangue che abbiano effettuato almeno 25 donazioni presso strutture autorizzate e che, per motivi fisici o per sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare, limitatamente a prelievi di sangue ed esami diagnostici e strumentali;
  • gli esami del sangue richiesti contestualmente alla donazione, se non già esenti, per i donatori che abbiano effettuato almeno due donazioni di sangue intero o emocomponenti nell’anno precedente;
  • con il testo coordinato, la medesima esenzione si applica anche a chi ha donato midollo osseo o un organo tra viventi.

La Giunta regionale poteva inoltre individuare ulteriori esami esenti entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Regime finanziario

Per il 2009 gli oneri per le attività di informazione ed educazione sanitaria sono quantificati in 20.000 euro, coperti tramite prelievo dal fondo speciale del bilancio regionale e istituzione di apposita unità di bilancio. Per gli anni successivi la copertura è demandata alle rispettive leggi di bilancio.

Gli oneri relativi agli interventi a favore dei donatori sono coperti mediante le economie di spesa derivanti dalla minore spesa del Servizio sanitario regionale per l’acquisto di emoderivati, in conseguenza dell’intensificazione della plasmaferesi in Basilicata.

Rinvii e applicazione

Per quanto non disciplinato dalla legge, si rinvia alla normativa vigente, agli accordi Stato-Regioni e alle ordinanze ministeriali applicabili nel tempo. Per l’attuazione sono competenti, secondo le rispettive attribuzioni, la Giunta regionale, l’Assessorato alla Sicurezza Sociale e i direttori generali delle ASL e delle Aziende ospedaliere interessate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.