L.R. Basilicata 20/2009
TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE DELLA BASILICATA (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava tutela, programmazione e gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata: pianificazione regionale e provinciale, licenze, divieti, controlli, sanzioni, allevamento e pesca a pagamento. È però totalmente abrogata dalla L.R. Basilicata 13 febbraio 2024, n. 5, quindi oggi non è applicabile.
Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne della Basilicata
Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque interne della Basilicata
La legge disciplinava, per la Regione Basilicata, la tutela e lo sviluppo della fauna ittica e l’esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche. Il testo consolidato è oggi privo di utilità applicativa perché la legge è stata totalmente abrogata dalla L.R. 13 febbraio 2024, n. 5.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento si applicava alle acque interne pubbliche della Basilicata, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR n. 1639/1968, e qualificava come acque interne anche quelle dolci, salse o salmastre delimitate dalla linea di chiusura degli sbocchi di bacini, canali e fiumi. La finalità era la salvaguardia, conservazione e riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, con disciplina della pesca e delle attività connesse.
Riparto delle funzioni amministrative
Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne e quelle connesse alle sanzioni amministrative erano delegate alle Province, tenute ad applicare legge, direttive e regolamenti regionali. Restavano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, la pianificazione del patrimonio ittico, l’osservatorio ittico regionale, la ricerca e sperimentazione, i progetti strategici regionali e la possibilità di variare i periodi di pesca con deliberazione di Giunta, su richiesta della Provincia e previo parere della Commissione ittica provinciale.
Strumenti di programmazione: Piano ittico regionale e Carta ittica
La Regione adottava d’intesa con le Province il Piano ittico regionale, valido cinque anni e finanziato con gli introiti delle tasse di concessione. Il Piano aveva valore di piano di settore ed entrava a far parte del Piano di bacino. Esso orientava conservazione, incremento ed equilibrio biologico delle specie ittiche e forniva le indicazioni per i programmi annuali provinciali. Parte integrante del Piano era la Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini, che descriveva le caratteristiche fisico-biologiche dei corsi d’acqua, le loro vocazioni ittiche e i criteri per specie da immettere, ripopolamenti e interventi di riequilibrio ambientale.
Programmi annuali provinciali e organi tecnico-consultivi
Le Province attuavano gli indirizzi regionali tramite programmi annuali di intervento trasmessi alla struttura regionale competente e alle Autorità di bacino. I programmi dovevano indicare specie da conservare, specie pescabili, specie da ripopolare, eventuali zone di gestione ittica, zone di protezione della fauna ittica e aree da destinare a gestione economica. Era istituito un Comitato tecnico-scientifico regionale con funzioni consultive sul Piano ittico, di proposta normativa e di parere su ricerca e sperimentazione. A livello provinciale operavano Commissioni ittiche provinciali, con pareri sui programmi annuali, sulle zone di protezione e sulle aree a finalità economica.
Partecipazione delle associazioni di pescatori
La legge promuoveva la partecipazione dei pescatori tramite associazioni riconosciute a livello regionale e provinciale. Per il riconoscimento provinciale erano richiesti: forma di atto pubblico, assenza di scopo di lucro e almeno 100 associati con licenza valida e residenza nella provincia interessata. Non era consentita l’iscrizione contemporanea a più associazioni riconosciute. Il riconoscimento avveniva con provvedimento della Giunta regionale e veniva tenuto un registro regionale delle associazioni.
Tutela della fauna ittica e zone di protezione
Le Province, sentite le Commissioni ittiche, istituivano zone di ripopolamento e frega, zone di protezione integrale e zone di protezione delle specie ittiche. Le prime erano funzionali alla riproduzione naturale e al ripopolamento; le altre erano previste nei corsi d’acqua di particolare rilievo naturalistico o con specie autoctone pregiate o rare, per salvaguardarne presenza e incremento naturale. Era vietata l’immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale, salvo deroghe regionali per studio o sperimentazione. Ripopolamento e immissioni erano consentiti solo con specie autoctone o della fauna locale, preferendo ceppi autoctoni.
Regole sulle immissioni e sugli interventi in alveo
Le immissioni di specie ittiche dovevano avvenire in intesa con le associazioni riconosciute e con certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di provenienza, previa verifica della ASL competente. L’Autorità di bacino e gli altri enti che programmavano lavori negli alvei dei corsi d’acqua dovevano comunicare tipo di lavori e data di inizio a Province e Dipartimento regionale competente, per valutare le possibili turbative sulla fauna ittica e predisporre le misure di salvaguardia.
Esercizio della pesca e licenze
La pesca era definita come ogni azione diretta alla cattura o al prelievo di specie ittiche a fini non economici. Era consentita solo a chi fosse titolare di licenza valida e in regola con le tasse di concessione. La licenza era rilasciata dalla Provincia di residenza; età minima 14 anni. Non erano soggetti a licenza: over 65, personale addetto a ricerche pubbliche o ripopolamenti nell’esercizio delle funzioni, personale degli impianti di allevamento a fini economici, e minori di 14 anni accompagnati da persona munita di licenza e nel rispetto dei limiti consentiti.
Validità, rinnovo e misure sui titolari di licenza
Le licenze di tipo a), b) e c) avevano durata di sei anni; quella di tipo d) durava tre mesi. La validità era subordinata al pagamento annuale della tassa di concessione. Il rinnovo avveniva su richiesta in carta semplice. Chi fosse stato condannato per reati in materia di pesca non poteva rinnovare la licenza per sei anni; le Province disponevano inoltre il ritiro delle licenze ai condannati e la sospensione per un anno a chi avesse riportato tre infrazioni in due anni consecutivi. Le Province dovevano tenere registri delle infrazioni e delle condanne.
Divieti di pesca e limitazioni speciali
La pesca era vietata nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche, nelle aree a ricerca scientifica, nelle acque destinate a fini economici senza consenso del concessionario, nelle acque private senza consenso del proprietario e nelle aree istituite a parco dalla data di adozione del regolamento del parco. Nei tratti tabellati, la cattura era ammessa solo per ripopolamento delle acque pubbliche regionali, con autorizzazione provinciale e indicazione di modalità, quantità e destinazione del pesce.
Ulteriori modalità vietate di pesca e tutela ambientale
Erano vietate pesca con le mani, subacquea o in acque ghiacciate; uso di esplosivi, sostanze tossiche o anestetiche; corrente elettrica o fonti luminose; pesca nei periodi o orari di divieto; cattura di esemplari sotto taglia; prosciugamento o deviazione dei corsi d’acqua; ostacoli stabili nei corsi d’acqua; cattura di specie non pescabili; uso di attrezzi o esche non consentiti; reti oltre metà del corso d’acqua, salvo impianti di allevamento; pesca senza licenza. Erano inoltre vietati abbandono di esche, pesci o rifiuti vicino alle acque, immissione di rifiuti nelle acque pubbliche e scarichi inquinanti senza autorizzazione.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza era affidata a Polizia provinciale, Corpo forestale, operatori sanitari con qualifica di vigile, guardie ecologiche volontarie, Polizia municipale e soggetti con qualifica di polizia giudiziaria. Gli organi di vigilanza potevano chiedere licenza, versamenti, documento, esemplari catturati e ispezionare attrezzature ed esche; nei casi previsti procedevano a sequestro e redigevano verbale.
Regime sanzionatorio
Le violazioni comportavano sequestri temporanei o confische definitive di mezzi illegali, in particolare quelli per produrre corrente elettrica, fonti luminose o stordire/uccidere la fauna ittica, oltre alla confisca del pesce catturato. Erano previste multe graduate per sotto-taglia, uso di mezzi vietati, reti o apparecchiature oltre i limiti, cattura di specie non pescabili, pesca in orari o periodi vietati, uso di attrezzi non consentiti, pesca in zone protette, pesca senza autorizzazione del concessionario, pesca senza licenza o senza pagamento della tassa, abbandono di rifiuti e scarichi non autorizzati. Le infrazioni potevano inoltre integrare reati e venivano denunciate all’autorità giudiziaria; per quanto non disciplinato si rinviava alla legge n. 689/1981.
Allevamento del pesce e zone di interesse economico
L’allevamento ittico a fini economici nelle acque interne era qualificato come attività agricola. La Regione individuava, su indicazione delle Province e delle associazioni riconosciute, le zone di interesse economico, nelle quali poteva affidare a privati, società o cooperative la gestione delle aree idriche pubbliche. L’atto autorizzativo indicava ubicazione, durata della concessione, comunque non superiore a 15 anni, corpi idrici da prelevare o derivare, opere di tutela, specie da allevare e costi di concessione. Le procedure per la concessione delle zone d’interesse economico dovevano essere adottate entro un anno dall’approvazione della legge. La commercializzazione del pesce allevato restava soggetta alla normativa sui prodotti di origine animale.
Pesca a pagamento e attività agonistica
La pesca a pagamento era consentita nelle acque private, negli allevamenti ittici privati e negli allevamenti praticati nelle zone di interesse economico, anche senza licenza; i controlli richiedevano prova della provenienza del pesce pescato. Per la pesca sportiva agonistica le Province rilasciavano autorizzazioni temporanee alle associazioni sportive, se compatibili con la tutela della fauna ittica. Le competizioni dovevano, di regola, mantenere vivo il pesce e reimmetterlo; per i salmonidi non potevano essere autorizzate nelle acque individuate dalla Carta ittica nel periodo di chiusura della specie.
Aspetti finanziari
La Regione istituiva una tassa di concessione regionale annuale per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne; la tassa non era dovuta se nell’anno non si esercitava l’attività piscatoria. Il versamento avveniva su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale e la licenza era valida solo se in regola con i pagamenti.
Riparto delle risorse
Le risorse affluite al bilancio dell’anno precedente erano ripartite annualmente dalla Giunta regionale per il 70% alle Province e per il 30% alla Regione. La quota provinciale era distribuita in base a superficie territoriale, numero di licenze rilasciate e necessità straordinarie di tutela della fauna ittica; se mancava quest’ultima ipotesi, la relativa quota veniva ripartita tra i primi due criteri. Le Province impiegavano le risorse per i programmi annuali; la Regione utilizzava la propria quota per iniziative di propria competenza. Era inoltre previsto l’uso di fondi comunitari e nazionali compatibili.
Abrogazione e cessazione di efficacia
La legge ha abrogato la precedente disciplina regionale del 2000 e altre disposizioni finanziarie richiamate nel testo originario. Tuttavia, il testo stesso risulta oggi integralmente abrogato dalla L.R. Basilicata 13 febbraio 2024, n. 5, per cui non produce più effetti utilmente azionabili.
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