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Legge

L.R. Basilicata 21/2009

Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 e comma 5, della Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38 “Testo Unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata

Normativa regionaleL.R. Basilicata 21/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interpreta autenticamente l’art. 8, commi 2 e 5, della L.R. Basilicata n. 38/2002: per i consiglieri non residenti nel capoluogo, la percorrenza dalla propria residenza serve solo come parametro per calcolare la distanza tra residenza anagrafica e capoluogo ai fini del rimborso spese forfettario. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (22 luglio 2009).

Interpretazione autentica del rimborso spese forfettario per i consiglieri regionali non residenti nel capoluogo

Interpretazione autentica del rimborso spese forfettario dei consiglieri regionali

La legge regionale della Basilicata chiarisce il significato di alcune disposizioni del testo unico sulle indennità e i rimborsi spettanti ai consiglieri regionali, limitatamente al calcolo del rimborso spese forfettario. L’intervento ha natura interpretativa e si applica nell’ambito della Regione Basilicata.

Ambito di applicazione dell’interpretazione

La disciplina riguarda i consiglieri regionali “non residenti nel capoluogo di Regione” e incide esclusivamente sul criterio di calcolo della distanza utile per determinare il rimborso spese forfettario previsto dal testo unico del 2002.

Criterio di calcolo della distanza

L’atto stabilisce che la “percorrenza dalla propria residenza” non va intesa come elemento autonomo o come riferimento a un tragitto effettivamente percorso, ma soltanto come parametro per la determinazione della distanza tra:

  • il luogo di residenza anagrafica del consigliere;
  • il capoluogo di Regione.

Questa distanza è il dato rilevante ai fini dell’applicazione del rimborso spese forfettario di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 8 della L.R. n. 38/2002.

Effetti pratici

La legge mira quindi a evitare interpretazioni diverse del criterio di calcolo, uniformando la base di determinazione del rimborso per i consiglieri residenti fuori dal capoluogo regionale. Non introduce nuovi benefici economici, ma precisa il presupposto di applicazione di un trattamento già previsto dalla normativa regionale vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta il 22 luglio 2009.

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