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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1412

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 della Commissione, del 26 giugno 2026, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i valori dei parametri di riferimento utilizzati per calcolare l’assegnazione gratuita di quote di emissione nel sistema EU ETS per il quinquennio 2026-2030. I nuovi valori sono determinati sulla base dei dati di efficienza degli impianti relativi al 2021 e 2022, tenendo conto delle modifiche normative intervenute in materia di monitoraggio, definizioni, limiti di sistema e metodologia di calcolo. L’allegato contiene i valori riveduti per 54 parametri di riferimento di prodotto, di calore e di combustibili. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni EU ETS per il periodo 2026-2030.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’ambito del sistema UE di scambio di quote di emissioni (EU ETS), all’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote per il periodo dal 2026 al 2030. Riguarda gli impianti fissi che presentano domanda di assegnazione gratuita ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331 e le attività/impianti rientranti nei parametri di riferimento elencati nell’allegato, con esclusione degli impianti esclusi dall’EU ETS dagli Stati membri ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE. Tiene conto dei dati di efficienza comunicati per gli anni 2021 e 2022, delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959 e dai regolamenti di esecuzione e delegati collegati, e si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni 2026-2030

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 aggiorna i benchmark utilizzati per calcolare l’assegnazione gratuita di quote nel sistema EU ETS per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. La revisione si colloca nel quadro dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e tiene conto dell’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di clima, monitoraggio delle emissioni e armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama la necessità di sostituire i valori riveduti già adottati per il periodo 2021-2025 con nuovi valori fondati su un diverso periodo di riferimento, basato sui dati di efficienza comunicati per il 2021 e il 2022. Il regolamento è adottato anche alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959, che ha allineato l’EU ETS all’obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990, nonché delle modifiche ai regolamenti di monitoraggio e alle norme transitorie per l’assegnazione gratuita.

Metodo di calcolo dei valori riveduti

I valori riveduti dei parametri di riferimento sono determinati confrontando l’efficienza media in termini di gas a effetto serra del 10 % degli impianti più efficienti di ciascun benchmark con i valori previgenti dei parametri di riferimento di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331. I tassi di riduzione annuale così ottenuti sono proiettati su un periodo di 20 anni, dal 2007/2008 al 2027/2028, nel rispetto del vincolo previsto dalla direttiva: la riduzione complessiva in 20 anni non può essere inferiore al 6 % né superiore al 50 %.

Tenuta conto delle modifiche normative e di sistema

Il regolamento recepisce diverse modifiche intervenute nel quadro dell’EU ETS:

  • la nuova definizione di emissioni e le modifiche al monitoraggio e alla comunicazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, come modificato;
  • gli aggiornamenti al regolamento delegato (UE) 2019/331 introdotti dal regolamento delegato (UE) 2024/873;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2026/389, relativo al benchmark per la soda;
  • le nuove disposizioni che includono il calore misurabile e non misurabile prodotto a partire dall’energia elettrica nei benchmark di calore e di combustibili;
  • l’estensione di alcuni benchmark a prodotti alternativi e l’inclusione dell’idrogeno da elettrolisi dell’acqua.

Benchmark con regole specifiche

Per alcuni benchmark la metodologia è adattata a regole particolari.

Per la soda, le emissioni intermedie monitorate e comunicate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 devono essere aggiunte al valore del benchmark come ultima fase del calcolo, dopo l’applicazione del tasso di riduzione annuale.

Per idrocarburi aromatici e gas di sintesi, si applicano regole specifiche di allineamento ai benchmark delle raffinerie, ma tali regole non si estendono all’idrogeno, in ragione del disaccoppiamento introdotto dalla direttiva (UE) 2023/959.

Per i benchmark di prodotto che erano già soggetti alle norme sull’intercambiabilità combustibile/energia elettrica, il calcolo dell’efficienza media deve considerare anche le emissioni indirette derivanti dal consumo di energia elettrica.

Raccolta dati, esclusioni e casi particolari

La Commissione evidenzia di avere svolto controlli approfonditi sui dati trasmessi dagli Stati membri entro il 30 settembre 2024, richiedendo chiarimenti e correzioni ove necessario, e di avere utilizzato un insieme di dati ritenuto accurato, coerente e comparabile per tutti gli impianti fissi soggetti all’EU ETS che hanno presentato domanda di assegnazione gratuita.

Non sono considerati:

  • gli impianti esclusi dall’EU ETS dagli Stati membri ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE;
  • i dati di impianti entrati nell’EU ETS dopo il 2021-2022 per il periodo antecedente all’assoggettamento agli obblighi di monitoraggio e comunicazione;
  • i sottoimpianti per i quali le emissioni non possono essere determinate in modo preciso e coerente, in particolare in alcuni casi di importazione/esportazione di prodotti intermedi.

Se la metodologia di attribuzione delle emissioni produce efficienze negative, ad esempio per calore esportato ottenuto da combustibili con basso fattore di emissione, l’efficienza è azzerata ai fini del calcolo dei valori riveduti.

Contenuto dell’allegato

L’allegato elenca i valori riveduti di 54 parametri di riferimento, suddivisi in tre gruppi:

  • benchmark di prodotto senza raccolta dati sul consumo di energia elettrica;
  • benchmark di prodotto con raccolta dati sul consumo di energia elettrica;
  • benchmark di calore e di combustibili.

Tra i settori coperti figurano, tra gli altri, coke, minerale di ferro agglomerato, ghisa allo stato fuso, alluminio, clinker di cemento, vetro, carta, prodotti chimici, raffinazione, acciaio EAF, lana minerale, ammoniaca, cracking con vapore, idrogeno, gas di sintesi e ossido di etilene/glicoli etilenici. Per ciascun benchmark l’allegato indica il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2021 e nel 2022 e il corrispondente valore del benchmark per il periodo 2026-2030.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita nel periodo di riferimento 2026-2030.

Disposizioni principali

Oggetto e effetto applicativo

L’articolo 1 stabilisce che, ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo 2026-2030, si applicano i valori riveduti dei parametri di riferimento elencati nell’allegato.

Base giuridica e criteri di determinazione

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. I valori sono determinati sulla base delle informazioni sull’efficienza in termini di gas a effetto serra comunicate per gli anni 2021 e 2022, con confronto tra il 10 % degli impianti più efficienti e il valore dei benchmark previgenti, nel rispetto dei limiti di riduzione complessiva fissati dalla direttiva (riduzione non inferiore al 6 % e non superiore al 50 % su 20 anni).

Adeguamenti metodologici e coerenza con le modifiche normative

Il regolamento recepisce gli effetti delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2023/959, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 come modificato, dal regolamento delegato (UE) 2019/331 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/873 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/389. Sono considerate, tra l’altro, le nuove regole su emissioni, monitoraggio e comunicazione, l’inclusione di calore misurabile e non misurabile prodotto da elettricità, l’estensione di taluni benchmark a prodotti alternativi e l’inclusione dell’idrogeno da elettrolisi.

Benchmark speciali e esclusioni dal calcolo

Per idrocarburi aromatici e gas di sintesi si applicano disposizioni specifiche di allineamento ai benchmark delle raffinerie, salvo il caso dell’idrogeno, per il quale la direttiva 2023/959 ha disaccoppiato l’aggiornamento dal benchmark delle raffinerie. Per il benchmark della soda, le emissioni intermedie monitorate e comunicate vanno aggiunte come fase finale del calcolo. Non sono presi in considerazione gli impianti esclusi dall’EU ETS ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE, né i dati relativi a impianti entrati nel sistema dopo il 2021-2022 per il periodo antecedente alla loro soggezione agli obblighi di monitoraggio e comunicazione.

Applicazione ai sottoimpianti e trattamento di casi particolari

Il regolamento conferma criteri specifici per la determinazione delle emissioni a livello di sottoimpianto, includendo valori standard per importazioni/esportazioni di calore e gas di scarico, nonché il fattore medio UE per l’energia elettrica. Prevede che, in assenza di dati precisi e coerenti, l’efficienza di taluni sottoimpianti non sia considerata per i benchmark di prodotti elencati (raffineria, ghisa allo stato fuso, calce dolomitica sinterizzata, ammoniaca, cracking con vapore, fenolo/acetone, idrogeno). Dove la metodologia generi efficienze negative per calore esportato, tali efficienze sono azzerate ai fini del calcolo.

Valori benchmark nell’allegato

L’allegato contiene i valori riveduti dei benchmark per 54 parametri, distinguendo tra: benchmark di prodotto senza raccolta dati sul consumo di energia elettrica; benchmark di prodotto con raccolta dati sul consumo di energia elettrica; benchmark di calore e di combustibili. Tra i settori interessati figurano, in particolare, siderurgia, cemento, vetro, carta, chimica, raffinazione, ammoniaca, idrogeno, nero di carbonio e altri prodotti industriali.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteclimascambio di quote di emissioneaiuti di stato

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