Regolamento (UE) 2026/1397
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1397 della Commissione, del 25 giugno 2026, che sostituisce l’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009, che contiene l'elenco delle autorità amministrative rilevanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2. L'intervento recepisce le comunicazioni della Finlandia sulle autorità da indicare nell'elenco e conferma le autorità già pertinenti per Lettonia, Svezia e, in via transitoria, Regno Unito. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Sostituzione dell'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 con l'elenco aggiornato delle autorità amministrative competenti in materia di obbligazioni alimentari, in particolare per Finlandia e, ai soli fini transitori, Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito del regolamento (CE) n. 4/2009 sulla competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Incide specificamente sull'elenco delle "autorità amministrative" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, aggiornando i riferimenti per Lettonia, Finlandia e Svezia, nonché per il Regno Unito solo per i procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione ai sensi dell'accordo sul recesso. Non disciplina aspetti sostanziali dell'obbligazione alimentare, ma la qualificazione e l'individuazione delle autorità competenti ai fini procedurali e di cooperazione.
Sostituzione dell'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1397 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 4/2009, relativo a competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. L'obiettivo è aggiornare l'allegato X, che contiene l'elenco delle autorità amministrative richiamate dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, sulla base delle modifiche comunicate dalla Finlandia.
Finalità e presupposti dell'intervento
Dai considerando emerge che la Commissione ha verificato che le autorità amministrative comunicate dalla Finlandia soddisfano i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009. Ne consegue la necessità di sostituire l'allegato X per mantenere aggiornato il quadro delle autorità competenti ai fini dell'applicazione uniforme del regolamento in materia alimentare. Le misure risultano inoltre conformi al parere del comitato competente in materia matrimoniale, responsabilità genitoriale e obbligazioni alimentari.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento non disciplina in modo autonomo le obbligazioni alimentari, ma opera nell'ambito del regolamento (CE) n. 4/2009 e incide sulla individuazione delle autorità amministrative in alcuni ordinamenti nazionali. L'allegato aggiornato riguarda Lettonia, Finlandia e Svezia; per il Regno Unito il riferimento resta applicabile solo ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione prevista dall'accordo di recesso.
Contenuto dell'allegato aggiornato
L'allegato sostitutivo elenca le autorità amministrative da considerare ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009:
- in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti ("Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds");
- in Finlandia, per i procedimenti avviati fino al 31 dicembre 2022, il dipartimento degli affari sociali ("Sosiaalilautakunta/Socialnämnd"); per i procedimenti avviati dal 1o gennaio 2023, i servizi di welfare di contea ("Hyvinvointialue/Välfärdsområden"), la città di Helsinki ("Helsingin kaupunki/Helsingfors stad") e, nella provincia di Åland, il comune ("kunta/kommun");
- in Svezia, l'autorità di esecuzione ("Kronofogdemyndigheten");
- nel Regno Unito, il DWP con i relativi settori CSA e CMS per Inghilterra, Galles e Scozia, e il CMS per l'Irlanda del Nord, con efficacia limitata ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico di un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 con il testo riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'allegato X elenca le autorità amministrative di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
Autorità amministrative per Stato membro
L'allegato individua le autorità competenti: in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti ("Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds"); in Finlandia, per i procedimenti avviati fino al 31 dicembre 2022, il dipartimento degli affari sociali ("Sosiaalilautakunta/Socialnämnd"); per i procedimenti avviati dal 1o gennaio 2023, i servizi di welfare di contea ("Hyvinvointialue/Välfärdsområden"), la città di Helsinki ("Helsingin kaupunki/Helsingfors stad") e, nella provincia di Åland, il comune ("kunta/kommun"); in Svezia, l'autorità di esecuzione ("Kronofogdemyndigheten").
Regno Unito e clausola transitoria
Per il Regno Unito, l'allegato mantiene il riferimento al Department for Work and Pensions (DWP), inclusi i settori dell'amministrazione presso la Child Support Agency (CSA) e il Child Maintenance Service (CMS) per Inghilterra, Galles e Scozia, nonché al Child Maintenance Service (CMS) per l'Irlanda del Nord. La nota precisa che tale indicazione vale solo per i procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione ai sensi dell'articolo 67 dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'UE e dall'Euratom.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre richiamata la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità negli Stati membri conformemente ai trattati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1398
- Regolamento · 25 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1422
- Regolamento · 25 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1455
- Regolamento · 25 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1461
- Regolamento · 25 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1463
- Regolamento · 25 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1465
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →