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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1398

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1398 della Commissione, del 25 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione

Normativa europea32026R1398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti dall’Unione ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 per i controlli e la certificazione biologica nei paesi terzi. L’intervento recepisce nuove domande di riconoscimento, estensione o riduzione dell’ambito presentate dagli organismi interessati, con riconoscimento a durata indeterminata per le nuove ammissioni e adeguamento dei paesi terzi e delle categorie di prodotti coperti. La modifica opera tramite sostituzione o inserimento di singole voci nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti per il biologico nei paesi terzi ai fini delle importazioni nell’Unione, aggiornando l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di controllo e agli organismi di controllo che operano nei paesi terzi e che intendono essere riconosciuti, estendere o ridurre il proprio ambito di riconoscimento per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici ai fini dell’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione. Incide sugli operatori, gruppi di operatori ed esportatori dei paesi terzi interessati, ma non introduce un regime autonomo di controllo: aggiorna un elenco già esistente nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. Si applica nell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi elencati, con efficacia a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica dell’elenco degli organismi di controllo per il biologico nei paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1398 della Commissione aggiorna l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, che contiene l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848. La finalità è consentire, per i prodotti biologici importati nell’Unione, l’utilizzo di organismi di controllo riconosciuti per eseguire i controlli e rilasciare i certificati biologici nei paesi terzi.

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nell’ambito della disciplina UE sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici. La Commissione richiama i criteri di riconoscimento previsti dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 e gli obblighi procedurali stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/1698 per la presentazione e l’esame delle domande di riconoscimento. Sulla base dei fascicoli tecnici esaminati, la Commissione ritiene giustificato il riconoscimento, per durata indeterminata, di alcuni organismi e l’estensione o riduzione dell’ambito di altri.

Ambito materiale della modifica

L’intervento non introduce un nuovo regime sostanziale, ma modifica l’elenco dei soggetti autorizzati nei paesi terzi. In particolare:

  • inserisce nuovi organismi di controllo, tra cui Baltic Testing India Private Limited, KAYOS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON VE DENETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, LETIS AUDIT & CERTIFICATION S.A., MS Agroland Services Private Limited, VCERT QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED e ZENITH CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED;
  • aggiorna le voci di organismi già riconosciuti, ampliandone o ridefinendone il campo di applicazione territoriale e merceologico;
  • recepisce la riduzione dell’ambito di riconoscimento di Bio Latina Certificadora e Southern Cross Certified Australia Pty Ltd.

Organismi di controllo interessati e contenuto delle modifiche

Il regolamento sostituisce o inserisce le voci dell’allegato II per numerosi organismi, specificando per ciascuno:

  • il codice numerico;
  • il paese terzo;
  • le categorie di prodotti ammesse (A, B, C, D, E, F, G);
  • eventuali limitazioni o eccezioni.

Tra i casi più rilevanti, l’allegato aggiorna l’abilitazione di organismi come bio.inspecta AG, Control Union Certifications B.V., Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG) DBA as Quality Certification Services (QCS), IBD Certificações Ltda, IMOcert Latinoamérica Ltda., IMO Control Private Limited, INDOCERT, Lacon Quality Certification Private Limited, ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED e Organizacion Internacional Agropecuaria S.A. Per alcuni di essi, il riconoscimento copre un numero molto ampio di paesi terzi e categorie di prodotti; per altri, riguarda ambiti più circoscritti.

Eccezioni e rapporti con altri strumenti UE

Per le categorie di prodotti contrassegnate con il simbolo "°", il testo precisa che si tratta di prodotti che rientrano nell’ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure di un riconoscimento di equivalenza del paese terzo interessato ai sensi dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Ciò segnala che, per tali prodotti, il regime applicabile è collegato a specifici accordi o riconoscimenti di equivalenza già esistenti.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore biologico e per i professionisti che assistono importatori ed esportatori, l’impatto pratico consiste nella necessità di verificare che il prodotto importato provenga da un organismo di controllo attualmente incluso nell’elenco aggiornato e autorizzato per quel paese terzo e per quella specifica categoria di prodotto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. L’aggiornamento riguarda l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni nell’Unione.

Nuovi riconoscimenti e ampliamenti dell’ambito

Sono inseriti o sostituiti i riferimenti di numerosi organismi di controllo, con indicazione dei rispettivi codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti. Tra i nuovi riconoscimenti figurano, tra gli altri, Baltic Testing India Private Limited, KAYOS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON VE DENETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, LETIS AUDIT & CERTIFICATION S.A., MS Agroland Services Private Limited, VCERT QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED e ZENITH CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED. Per altri organismi, come bio.inspecta AG, Control Union Certifications B.V., IBD Certificações Ltda, IMOcert Latinoamérica Ltda., IMO Control Private Limited, INDOCERT, Lacon Quality Certification Private Limited, ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED e Organizacion Internacional Agropecuaria S.A., l’ambito viene esteso o ridefinito per specifici paesi terzi e categorie di prodotto.

Riduzioni dell’ambito di riconoscimento

Per Bio Latina Certificadora e Southern Cross Certified Australia Pty Ltd la Commissione recepisce la richiesta di riduzione dell’ambito di riconoscimento, eliminando alcuni paesi terzi, alcune categorie di prodotti o entrambe le componenti, con conseguente aggiornamento delle voci dell’allegato II.

Eccezioni per prodotti coperti da accordi di equivalenza o accordi commerciali

Per le voci che recano il simbolo "°" è prevista un’eccezione: tali prodotti rientrano nell’ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure di un riconoscimento di equivalenza del paese terzo interessato figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproduzione biologicaimportazionicertificazionecontrolli ufficialicommercio internazionale

Testo integrale

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