Regolamento (UE) 2026/1422
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422 della Commissione, del 25 giugno 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le norme procedurali relative alla prova dell’origine non preferenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole sulla prova dell’origine non preferenziale contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in funzione dell’introduzione del sistema elettronico ELAN per le formalità non doganali in agricoltura. Consente e disciplina l’uso di certificati di origine elettronici, chiarisce gli obblighi informativi dei paesi terzi e rafforza i controlli a posteriori delle autorità doganali. Introduce inoltre una prova rafforzata dell’origine quando tale prova è utilizzata nell’ambito del regolamento (UE) 2026/1455, richiedendo elementi sulla spedizione diretta o sulla non alterazione delle merci durante il transito.
Modifica le norme procedurali del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 sulla prova dell’origine non preferenziale, per integrare l’uso di certificati elettronici, rafforzare i controlli e coordinare il sistema ELAN per i regimi speciali di importazione non preferenziali.
Ambito di applicazione
Si applica alle prove dell’origine non preferenziale nell’ambito dei regimi speciali di importazione non preferenziali disciplinati dal codice doganale dell’Unione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con particolare riguardo ai certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o da organismi autorizzati dei paesi terzi. Rileva per le autorità doganali degli Stati membri, per la Commissione e per le autorità emittenti dei paesi terzi; in parte opera anche nei periodi transitori previsti dagli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle norme procedurali sulla prova dell’origine non preferenziale
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguare la disciplina procedurale della prova dell’origine non preferenziale al nuovo contesto di scambio elettronico delle informazioni, in particolare attraverso il sistema ELAN. La modifica è motivata dall’esigenza di agevolare la gestione dei certificati di origine, ridurre i rischi di frode e garantire maggiore chiarezza sui soggetti coinvolti e sulle verifiche richieste alle autorità doganali.
Ambito applicativo e coordinamento con ELAN
La riforma riguarda i certificati di origine relativi a prodotti originari di paesi terzi per i quali siano previsti regimi speciali di importazione non preferenziali che rinviano all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il testo si coordina con il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN), istituito dal regolamento delegato (UE) 2025/1269 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, prevedendo la messa a disposizione elettronica dei certificati e lo scambio delle informazioni tra Commissione, Stati membri e paesi terzi.
Articolo 57: rilascio dei certificati di origine
L’articolo 57 viene riscritto per stabilire che, nei regimi speciali di importazione non preferenziali che vi facciano riferimento, il certificato di origine sia messo a disposizione in ELAN secondo l’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Le autorità competenti del paese terzo, o un organismo debitamente autorizzato, rilasciano il certificato quando l’origine sia stata determinata conformemente all’articolo 60 del codice doganale dell’Unione. Il rilascio deve avvenire prima dell’esportazione; è però ammesso il rilascio a posteriori in caso di errore, omissione involontaria o circostanze particolari, purché la domanda dell’esportatore sia coerente con il fascicolo di esportazione.
Periodi transitori e forme alternative di certificato
Durante i periodi transitori previsti dagli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il certificato può essere rilasciato anche fuori da ELAN utilizzando il modulo dell’allegato 22-14 del regolamento 2015/2447, il modello di cui alla parte B dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 oppure il modello dell’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Se il certificato è rilasciato elettronicamente o firmato con firma elettronica, il modulo deve contenere le indicazioni previste, compresi timbro e firma, e le autorità emittenti devono conservarne una copia.
Informazioni dovute dai paesi terzi e conseguenze del mancato invio
L’articolo 58 viene integrato per precisare che i paesi terzi devono comunicare alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi emittenti. Nei periodi transitori devono inoltre trasmettere i facsimile dei timbri e, se disponibili, le informazioni per la verifica online dell’autenticità dei certificati elettronici o firmati elettronicamente. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri. Se un paese terzo non invia le informazioni richieste, le autorità competenti dell’Unione negano l’uso dei regimi speciali di importazione non preferenziali.
Controlli a posteriori e verifica dei certificati
L’articolo 59 è riformato per rafforzare il controllo a posteriori. Quando esistono fondati dubbi sull’esattezza del certificato e il controllo è effettuato a campione, le autorità doganali chiedono la verifica dell’origine dichiarata alle autorità o agli organismi emittenti competenti. Nei periodi transitori, se vi sono ragionevoli dubbi sull’autenticità del certificato, è richiesta una specifica verifica dell’autenticità. Le autorità doganali devono trasmettere il certificato o una copia, l’eventuale fattura e ogni informazione utile sui motivi del controllo; in caso di richiesta di verifica dell’autenticità, devono fornire tutte le informazioni che facciano ritenere il certificato non autentico. Se non arriva risposta entro sei mesi, l’uso del regime speciale di importazione non preferenziale è negato.
Prova rafforzata dell’origine per il regolamento (UE) 2026/1455
È introdotto l’articolo 59 bis, riferito all’applicazione del regolamento (UE) 2026/1455. Quando per tale regolamento si utilizzano norme di origine non preferenziali, la prova deve dimostrare anche il trasporto diretto dal paese di origine verso l’Unione oppure, in caso di transito, deposito o frazionamento in paesi terzi, che le merci siano rimaste sotto vigilanza doganale e non abbiano subito modifiche diverse da quelle strettamente necessarie alla conservazione o all’apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione richiesta.
Allegato 22-14: specifiche tecniche e autenticità
L’allegato 22-14 è modificato per ribadire le specifiche fisiche dei certificati cartacei: formato A4, tolleranza dimensionale limitata, carta bianca collata senza paste meccaniche di almeno 40 g/m2 e fondo giallo arabescato. Per i certificati elettronici o firmati elettronicamente è previsto l’uso dei contrassegni di autenticità del paese terzo competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile negli Stati membri e si inserisce nel quadro di attuazione del codice doganale dell’Unione, con effetti immediati sulle procedure di rilascio, comunicazione e controllo dei certificati di origine non preferenziale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’articolo 57: certificati di origine e rilascio elettronico
L’articolo 57 è riscritto per prevedere che il certificato di origine relativo a prodotti originari di un paese terzo, per regimi speciali di importazione non preferenziali che facciano riferimento a tale articolo, sia messo a disposizione in ELAN secondo i requisiti dell’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Il certificato è rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo o da un organismo debitamente autorizzato; deve essere rilasciato prima dell’esportazione, salvo rilascio postumo in caso di errore, omissione involontaria o circostanze particolari, e solo dopo verifica della coerenza con il fascicolo di esportazione. Nei periodi transitori di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è ammesso il rilascio con moduli cartacei o modelli alternativi indicati, anche elettronicamente o con firma elettronica, con obbligo di conservazione di una copia da parte delle autorità emittenti.
Informazioni da comunicare alla Commissione e conseguenze della mancata comunicazione
L’articolo 58 è modificato per specificare le informazioni che i paesi terzi devono trasmettere alla Commissione, incluse denominazioni e indirizzi degli organismi emittenti. Durante i periodi transitori, devono essere comunicati anche i facsimile dei timbri usati dalle autorità dei paesi terzi e, se disponibili, i dati per la verifica online dell’autenticità dei certificati elettronici o firmati elettronicamente. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri. Se un paese terzo non invia le informazioni richieste, le autorità competenti dell’Unione negano l’uso dei regimi speciali di importazione non preferenziali.
Controlli a posteriori e verifica dell’autenticità
L’articolo 59 è riformulato per disciplinare i controlli a posteriori: quando vi sono fondati dubbi sull’esattezza delle informazioni contenute nel certificato di origine, le autorità doganali chiedono la verifica dell’origine dichiarata alle autorità indicate nell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b). Nei periodi transitori, in presenza di ragionevoli dubbi sull’autenticità, le autorità doganali chiedono la verifica dell’autenticità del certificato alle medesime autorità o all’organismo emittente che abbia rilasciato il certificato cartaceo. Le autorità doganali devono inviare il certificato o una copia, nonché l’eventuale fattura, e fornire i motivi del controllo e ogni informazione utile. Se la verifica dell’autenticità è richiesta, devono essere trasmesse tutte le informazioni pertinenti. La risposta deve pervenire quanto prima; in mancanza di risposta entro sei mesi dalla richiesta, l’uso del regime speciale di importazione non preferenziale è negato.
Nuovo articolo 59 bis: prova rafforzata per il regolamento (UE) 2026/1455
È introdotto un nuovo articolo 59 bis per l’ipotesi in cui, ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2026/1455, siano utilizzate norme di origine non preferenziali. In tal caso la prova dell’origine deve includere elementi che dimostrino il trasporto diretto dal paese di origine verso l’Unione oppure che le merci, se transitate o immagazzinate/frazionate in paesi terzi, siano rimaste sotto vigilanza doganale e non abbiano subito modifiche diverse da quelle necessarie alla conservazione in buono stato o dall’apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione per la conformità a requisiti specifici.
Modifica dell’allegato 22-14: formato e contrassegni di autenticità
L’allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è sostituito quanto al punto 3. Per i certificati di origine cartacei restano fissate le specifiche di formato A4, carta bianca collata, peso minimo di 40 g/m2 e fondo giallo arabescato. Se i certificati sono rilasciati elettronicamente o firmati elettronicamente, devono recare i contrassegni di autenticità del corrispondente paese terzo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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