Regolamento (UE) 2026/1455
Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua un quadro tariffario preferenziale tra Unione europea e Stati Uniti, riducendo o azzerando i dazi su determinate merci statunitensi e aprendo contingenti tariffari per ulteriori prodotti. La disciplina si inserisce nel contesto dell’accordo politico del 27 luglio 2025 e della dichiarazione comune del 21 agosto 2025, con l’obiettivo di dare stabilità e prevedibilità agli scambi transatlantici. Il testo prevede anche poteri di sospensione in capo alla Commissione, clausole di salvaguardia per l’industria dell’Unione, monitoraggio periodico e una valutazione globale entro il 30 giugno 2029.
Adeguamento preferenziale dei dazi doganali e apertura di contingenti tariffari per talune merci originarie degli Stati Uniti d’America.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di merci originarie degli Stati Uniti d’America, identificate tramite i codici della nomenclatura combinata indicati negli allegati I, II e III. Riguarda sia merci industriali sia talune merci agricole, ittiche e alimentari; prevede agevolazioni tariffarie differenziate, l’apertura di contingenti tariffari e meccanismi di sospensione e salvaguardia. Si applica dal 1o luglio 2026 al 31 dicembre 2029, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; le merci restano comunque soggette al rispetto del diritto dell’Unione applicabile.
Regolamento (UE) 2026/1455 relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America
Il regolamento interviene nel quadro delle relazioni commerciali transatlantiche tra Unione europea e Stati Uniti, richiamando l’accordo politico del 27 luglio 2025 e la dichiarazione comune del 21 agosto 2025. L’obiettivo dichiarato è creare un quadro tariffario più stabile e prevedibile per gli operatori, senza pregiudicare la capacità dell’Unione di reagire a eventuali misure statunitensi incompatibili con gli impegni assunti.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano l’elevato livello di integrazione economica tra UE e Stati Uniti, nonché l’impatto delle misure tariffarie statunitensi introdotte nel 2025 su acciaio, alluminio, automobili, rame e altri prodotti. In risposta, l’Unione intende concedere preferenze tariffarie e contingenti tariffari su un ampio ventaglio di merci originarie degli Stati Uniti, in coerenza con il codice doganale dell’Unione e con le misure tariffarie preferenziali previste dal regolamento (UE) n. 952/2013.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di merci originarie degli Stati Uniti, individuate mediante codici della nomenclatura combinata negli allegati I, II e III. La disciplina riguarda:
- merci industriali;
- prodotti agricoli e alimentari;
- talune merci ittiche;
- prodotti specificamente elencati per contingenti tariffari.
L’accesso preferenziale resta subordinato al rispetto del diritto dell’Unione applicabile. L’origine delle merci va determinata, in via transitoria, secondo le norme sull’origine non preferenziale del regolamento (UE) n. 952/2013, fino all’adozione delle norme di origine preferenziale.
Adeguamento dei dazi doganali
L’articolo 1 distingue due modelli di trattamento:
- per le merci dell’allegato I, i dazi della tariffa doganale comune sono azzerati;
- per le merci dell’allegato II, l’elemento ad valorem del dazio è sospeso e portato a zero, mentre resta applicabile l’elemento specifico.
Gli allegati coprono un ampio elenco di prodotti, con particolare rilievo per prodotti agricoli, trasformati alimentari, chimici, industriali e manufatti di vario genere. Il regolamento precisa che, per alcuni prodotti dell’allegato II, la parte ad valorem è sospesa pur in presenza di un dazio specifico mantenuto integralmente.
Contingenti tariffari
L’articolo 2 apre contingenti tariffari per le merci dell’allegato III. Nei limiti dei volumi assegnati, si applicano aliquote preferenziali indicate nella colonna "dazio contingentale"; oltre il contingente si applicano le regole tariffarie ordinarie.
I contingenti sono stabiliti per periodi consecutivi di 12 mesi, con primo periodo dal 1o luglio 2026, e sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo il meccanismo dei contingenti tariffari del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’allegato III comprende, tra l’altro, contingenti per:
- carni suine e di bisonte;
- latticini e formaggi;
- frutta a guscio;
- olio di soia;
- alimenti per animali;
- prodotti ittici (merluzzi dell’Alaska, calamari, salmoni, gamberetti, naselli e spinaroli);
- cacao, cioccolato e varie preparazioni alimentari;
- bevande analcoliche;
- mannitolo, sorbitolo, sostanze odorifere e destrina.
Alcuni contingenti presentano aliquota zero e volumi elevati, come ad esempio 25 000 t per talune carni suine, 3 000 t per il bisonte, 10 000 t per i prodotti lattiero-caseari e i formaggi, 500 000 t per la frutta a guscio, 400 000 t per l’olio di soia e 250 000 t per alcune preparazioni a base di caffè.
Clausole di sospensione e reazione a misure statunitensi
L’articolo 3 attribuisce alla Commissione un potere di sospensione, in tutto o in parte, degli articoli 1 e 2 mediante atto di esecuzione. Le ipotesi previste sono ampie e comprendono:
- mancata attuazione, da parte degli Stati Uniti, della dichiarazione comune;
- compromissione degli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento;
- discriminazione o targeting degli operatori economici dell’Unione;
- indicazioni sufficienti di future condotte analoghe;
- mutamento oggettivo delle circostanze rispetto alla data della dichiarazione comune.
Inoltre, qualora al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continuino ad applicare un’aliquota superiore al 15 % sui prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione, la Commissione può sospendere l’applicazione dell’articolo 1 per le merci classificate nei capitoli NC 72, 73 e 76. Entro il 1o dicembre 2026 la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sul trattamento tariffario statunitense di tali prodotti.
Salvaguardia dell’industria dell’Unione
L’articolo 4 introduce una vera e propria clausola di salvaguardia. Se le preferenze tariffarie o i contingenti tariffari determinano aumenti delle importazioni tali da arrecare o minacciare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione può sospendere in tutto o in parte gli articoli 1 o 2.
Il regolamento definisce l’"industria dell’Unione" come l’insieme dei produttori dell’Unione del prodotto simile o direttamente concorrente operanti nel territorio dell’Unione, ovvero i produttori la cui produzione rappresenta normalmente più del 50 % della produzione totale e, in circostanze eccezionali, non meno del 25 %. La nozione di "produttori dell’Unione" comprende i produttori di merci industriali e di merci ittiche o agricole contemplate dal regolamento.
L’indagine può essere avviata:
- su richiesta motivata di almeno tre Stati membri;
- su richiesta dell’industria dell’Unione, di suoi rappresentanti o dei sindacati, se vi sono prove prima facie di grave pregiudizio o minaccia;
- d’ufficio dalla Commissione, anche su informazioni fornite da Stati membri o dal Parlamento europeo.
Procedura di comitato e atti di esecuzione
L’articolo 5 rinvia al comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843. Gli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 3 e 4 seguono la procedura d’esame dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Monitoraggio, informazione istituzionale e valutazione finale
La Commissione è tenuta a monitorare gli effetti economici del regolamento nell’Unione. Deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio entro il 2 gennaio 2027 e successivamente ogni tre mesi sulle variazioni dei volumi e valori commerciali delle importazioni dagli Stati Uniti delle merci contemplate.
Entro il 30 giugno 2029 la Commissione deve presentare una valutazione globale, che deve includere almeno:
- l’impatto su importazioni ed esportazioni tra UE e Stati Uniti;
- le variazioni dei flussi commerciali tra Stati membri e nei settori industriale e agricolo;
- gli effetti sui flussi commerciali dell’Unione verso paesi terzi;
- l’impatto sulle entrate doganali;
- l’impatto sulle PMI.
I dati e la metodologia utilizzati devono essere resi pubblici. Se necessario, la valutazione sarà accompagnata da una proposta legislativa per prorogare il periodo di applicazione.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2026 al 31 dicembre 2029. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Profili pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori importatori e per i consulenti doganali, il regolamento implica la verifica puntuale di:
- corretta classificazione NC delle merci;
- prova dell’origine statunitense;
- applicabilità dell’allegato I, II o III;
- capienza dei contingenti tariffari e loro gestione periodica;
- eventuali sospensioni future disposte dalla Commissione;
- interazione con altre misure UE di politica commerciale, incluse quelle di difesa commerciale e di contrasto alla coercizione economica.
La struttura del testo mostra un regime preferenziale condizionato e dinamico, che richiede monitoraggio costante sia delle importazioni sia dell’evoluzione dei rapporti tariffari con gli Stati Uniti.
Disposizioni principali
Riduzione/azzeramento dei dazi su merci originarie degli Stati Uniti
L’articolo 1 prevede che i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate nei codici NC elencati nell’allegato I siano pari allo 0 %. Per le merci dell’allegato II, l’elemento ad valorem è sospeso e azzerato, mentre resta dovuto l’elemento del dazio specifico; per alcuni prodotti il testo richiama aliquote percentuali specifiche (ad esempio 8,8 %, 12,8 %, 16 %, 6,4 %, 22,4 %, 40 %), sempre con mantenimento della parte specifica del dazio.
Contingenti tariffari preferenziali
L’articolo 2 apre contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie degli Stati Uniti indicate nell’allegato III. Nei limiti dei volumi contingentali si applicano le aliquote preferenziali indicate come dazio contingentale; i contingenti decorrono in periodi consecutivi di 12 mesi, a partire dal 1o luglio 2026, e sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’allegato III include contingenti per carni suine, bisonte, prodotti lattiero-caseari, formaggi, frutta a guscio, olio di soia, alimenti per animali, merluzzi dell’Alaska, calamari, salmoni, gamberetti, naselli e spinaroli, cacao e cioccolato, preparazioni alimentari del capitolo 19 e 21, bevande analcoliche, mannitolo/sorbitolo, sostanze odorifere e destrina, con diversi volumi e, in taluni casi, dazio contingentale dello 0 % o di importo/aliquota ridotta.
Poteri di sospensione della Commissione
L’articolo 3 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che sospendano in tutto o in parte gli articoli 1 e 2. La sospensione può intervenire se gli Stati Uniti non attuano la dichiarazione comune del 21 agosto 2025, se compromettono gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento, se discriminano o colpiscono operatori dell’Unione, se esistono indicazioni sufficienti di future condotte analoghe, oppure in caso di mutamento di circostanze oggettive. Inoltre, qualora al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continuino ad applicare un’aliquota superiore al 15 % sui prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione, la Commissione può sospendere l’articolo 1 per le merci dei capitoli NC 72, 73 e 76; in tal caso deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o dicembre 2026.
Clausola di salvaguardia per l’industria dell’Unione
L’articolo 4 introduce un meccanismo di salvaguardia. Se, a seguito dell’adeguamento dei dazi o dell’apertura dei contingenti, una merce originaria degli Stati Uniti è importata in quantità tali da arrecare o minacciare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione può sospendere in tutto o in parte l’articolo 1 o 2 mediante atto di esecuzione. L’indagine può essere avviata su richiesta motivata di almeno tre Stati membri, su richiesta dell’industria dell’Unione o dei suoi rappresentanti, dei sindacati, oppure d’ufficio. Sono definiti anche i concetti di "industria dell’Unione" e di "produttori dell’Unione".
Procedura di comitato
L’articolo 5 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843, quale comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Gli atti di esecuzione di cui agli articoli 3 e 4 sono adottati secondo la procedura d’esame dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Norme di origine
L’articolo 6 rinvia, in via transitoria, alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 per determinare l’origine delle merci, fino all’adozione delle norme sull’origine preferenziale previste dall’articolo 64, paragrafi 2 o 3, dello stesso regolamento.
Monitoraggio, relazioni e valutazione finale
L’articolo 7 impone alla Commissione di monitorare gli effetti economici nell’Unione e di informare il Parlamento europeo e il Consiglio entro il 2 gennaio 2027 e poi ogni tre mesi sulle variazioni dei volumi e dei valori commerciali delle importazioni dagli Stati Uniti. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione deve presentare una valutazione globale degli effetti del regolamento, comprendente impatto su importazioni/esportazioni, flussi commerciali tra Stati membri e settori, scambi con paesi terzi, entrate da dazi e PMI; i dati e la metodologia devono essere resi pubblici. Se del caso, la valutazione sarà accompagnata da una proposta legislativa di proroga del periodo di applicazione.
Entrata in vigore, applicazione e durata
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal 1o luglio 2026 al 31 dicembre 2029 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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