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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/295

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/295 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti

Normativa europea32019R0295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna due modelli allegati al regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014: quello per la domanda di pagamento e quello per i conti. L'intervento è reso necessario dalle modifiche introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 alla nozione di beneficiario e all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013. La modifica riguarda in particolare il trattamento degli anticipi concessi nell'ambito degli aiuti di Stato e il modo in cui tali importi devono essere classificati nei modelli contabili. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica i modelli di domanda di pagamento e di conti previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, con particolare riferimento alla contabilizzazione degli anticipi nel quadro degli aiuti di Stato.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di gestione e di certificazione, nonché ai soggetti coinvolti nella presentazione delle domande di pagamento e dei conti nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013. Incide specificamente sui modelli contenuti negli allegati VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, limitatamente alle informazioni supplementari sugli strumenti finanziari e alle regole di indicazione degli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dei modelli di domanda di pagamento e di conti per il periodo 2014-2020

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/295 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, che disciplina i modelli da utilizzare per la trasmissione alla Commissione di determinate informazioni e per gli scambi informativi tra beneficiari, autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi. L'obiettivo è adeguare i modelli alle modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare per quanto riguarda la nozione di beneficiario, la disciplina degli aiuti di Stato e il trattamento degli anticipi.

Contesto normativo e ragioni dell'intervento

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiama in particolare gli articoli 41, paragrafo 4, 131, paragrafo 6, e 137, paragrafo 3. Nei considerando si evidenzia che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 contiene già:

  • il modello per la domanda di pagamento con informazioni supplementari sugli strumenti finanziari, nell'allegato VI;
  • il modello dei conti, nell'allegato VII.

Le modifiche del 2018 alla disciplina finanziaria dell'Unione hanno inciso sulla definizione di "beneficiario" e sull'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare, nei casi di aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve risultare versato dal soggetto pertinente secondo la nuova definizione normativa, cioè dall'organismo che concede l'aiuto oppure, se lo Stato membro ha optato per tale soluzione, dal beneficiario che coincide con l'organismo concedente verso l'organismo che riceve l'aiuto. Il regolamento interviene quindi per riallineare i modelli contabili a questa nuova impostazione.

Oggetto delle modifiche: allegato VI, appendice 2

La prima modifica riguarda l'appendice 2 dell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, relativa alla domanda di pagamento. I titoli delle colonne (B) e (C) vengono riscritti per distinguere in modo più preciso gli importi degli anticipi:

  • la colonna (B) riguarda l'importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari, oppure, nei casi in cui il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, entro tre anni dal pagamento dell'anticipo;
  • la colonna (C) riguarda l'importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari, oppure, nel medesimo scenario alternativo, dall'organismo che riceve l'aiuto, e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

La modifica serve a rendere uniforme la rappresentazione contabile degli anticipi versati nel quadro degli aiuti di Stato e a chiarire quale importo debba essere incluso nella domanda di pagamento in funzione della copertura mediante spese ammissibili entro il termine triennale.

Oggetto delle modifiche: allegato VII, appendice 7

La seconda modifica concerne l'appendice 7 dell'allegato VII, che contiene il modello dei conti. Anche qui i titoli delle colonne (B) e (C) sono sostituiti con formulazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle previste per l'allegato VI. Il modello dei conti deve quindi distinguere tra:

  • importi di anticipo coperti dalle spese sostenute entro tre anni dal pagamento dell'anticipo;
  • importi non ancora coperti, per i quali il periodo di tre anni non è trascorso.

La ratio è assicurare coerenza tra domanda di pagamento e conti, in linea con l'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con l'articolo 131 e con l'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento sottolinea che l'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 rinvia all'articolo 131 dello stesso regolamento per quanto riguarda l'importo totale delle spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento. Poiché l'articolo 131, paragrafo 3, è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, anche il modello dei conti doveva essere adeguato. L'intervento del 2019 è quindi un aggiornamento tecnico ma rilevante per la corretta rendicontazione finanziaria.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nei considerando si spiega che tale scelta è volta a garantire certezza del diritto e a ridurre al minimo le discrepanze tra il nuovo regolamento e le disposizioni già modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, applicabili dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore ai sensi dell'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 conformemente all'allegato del nuovo regolamento, intervenendo sui modelli standardizzati relativi alla domanda di pagamento e ai conti.

Aggiornamento del modello di domanda di pagamento per gli anticipi in aiuti di Stato

Nell'allegato VI, appendice 2, i titoli delle colonne (B) e (C) sono sostituiti per precisare, in caso di aiuti di Stato, se l'importo dell'anticipo sia stato coperto o non coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo. La formulazione tiene conto dell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto e non l'organismo che riceve l'aiuto.

Aggiornamento del modello dei conti per gli anticipi in aiuti di Stato

Nell'allegato VII, appendice 7, i titoli delle colonne (B) e (C) sono allineati alla nuova disciplina dell'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, distinguendo tra importi di anticipo coperti dalle spese sostenute entro tre anni e importi non ancora coperti al decorso del periodo triennale, con la medesima precisazione sul ruolo del beneficiario nei casi di aiuti di Stato.

Coordinamento con le modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento chiarisce che le modifiche ai modelli sono necessarie a seguito delle variazioni introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 alla definizione di beneficiario e all'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché al rinvio contenuto nell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultimo.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturaliaiuti di statogestione finanziariacontrollo dei contipolitica di coesione

Testo integrale

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