Regolamento (UE) 2019/838
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione, del 20 febbraio 2019, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e sostituisce le specifiche tecniche dei sistemi VTT per la navigazione interna, allineandole all’evoluzione tecnologica e alle norme internazionali AIS/IEC/ITU. Definisce requisiti funzionali, dati trasmessi, frequenze di aggiornamento, interoperabilità con l’AIS marittimo e messaggi specifici per natanti, conche, ponti e ausili alla navigazione. Abroga il regolamento (CE) n. 415/2007, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 13 giugno 2020.
Specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti (VTT) nella navigazione interna, incluse le caratteristiche dell’AIS interno e degli ausili alla navigazione AIS, con abrogazione del regolamento (CE) n. 415/2007.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti impiegati nel trasporto per vie navigabili interne dell’Unione, nonché alle stazioni mobili AIS interne, alle stazioni mobili AIS di classe B utilizzate su base volontaria o autorizzata nelle vie navigabili interne e agli ausili alla navigazione segnalati via AIS. Le specifiche rilevano per Stati membri, autorità competenti RIS, operatori RIS, comandanti e altri soggetti che utilizzano o gestiscono dati VTT nelle funzioni di navigazione, gestione del traffico, conche, ponti, gestione del trasporto, applicazione della normativa e servizi portuali/fluviali. È espressamente prevista la compatibilità con l’AIS marittimo e con le stazioni mobili AIS di classe A, nonché il rinvio alla direttiva (UE) 2016/1148 quando i sistemi VTT prestano servizi essenziali; sono escluse dalla disciplina solo le attività non rientranti nel perimetro RIS/VTT descritto dal regolamento e resta ferma l’applicazione di altri atti dell’Unione richiamati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione
Il regolamento aggiorna le specifiche tecniche dei sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti impiegati nella navigazione interna, sostituendo il regolamento (CE) n. 415/2007. L’intervento si colloca nell’ambito dei servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) di cui alla direttiva 2005/44/CE e mira a rafforzare interoperabilità, sicurezza della navigazione ed efficienza operativa.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che la disciplina precedente doveva essere aggiornata e chiarita alla luce dell’esperienza applicativa, del progresso tecnologico e dell’evoluzione delle norme internazionali. Il regolamento estende inoltre le specifiche ai messaggi funzionali specifici per i sistemi VTT e agli ausili alla navigazione AIS per la navigazione interna, mantenendo la compatibilità con l’AIS marittimo e con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto.
Ambito di applicazione e coordinamento con altri atti
Le specifiche si applicano ai sistemi VTT per il trasporto per vie navigabili interne, alle stazioni mobili AIS interne, alle stazioni AIS di classe B impiegate sulle vie navigabili interne e agli ausili alla navigazione trasmessi tramite AIS. Il regolamento richiama espressamente la direttiva (UE) 2016/1148 per i casi in cui i VTT forniscano servizi essenziali, precisando quindi un coordinamento con la disciplina UE sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Servizi supportati dai sistemi VTT
La sezione 1.4 stabilisce che i sistemi VTT devono essere idonei a sostenere almeno:
- navigazione;
- informazioni sul traffico;
- gestione del traffico;
- contenimento delle catastrofi;
- gestione del trasporto;
- applicazione della normativa;
- diritti portuali e tasse fluviali;
- servizi d’informazione sui canali navigabili;
- statistiche.
Le informazioni considerate più rilevanti sono l’identità del natante e la sua posizione. Il sistema deve poter fornire in modo automatico e periodico una serie di dati minimi, tra cui ENI/IMO, nome, chiamata, fase di navigazione, tipo e dimensioni del natante o convoglio, pescaggio, carico pericoloso, stato di carico, destinazione, ETA, numero di persone a bordo, posizione, velocità, COG, HDG, ROT, segnalamento blu e data/ora della determinazione della posizione.
Funzioni operative: navigazione, traffico, conche e ponti
L’allegato struttura le esigenze informative per funzione. Per la navigazione distingue tre fasi:
- navigazione a medio termine, utile per la pianificazione delle manovre in un orizzonte di alcuni minuti fino a un’ora;
- navigazione a breve termine, centrata sulle decisioni immediate e sulla prevenzione delle collisioni, con scambio continuo delle informazioni almeno ogni 10 secondi e, per taluni percorsi, anche ogni 2 secondi;
- navigazione a brevissimo termine, per la quale il regolamento afferma espressamente che le informazioni VTT non sono idonee.
Per la gestione del traffico navale, il regolamento disciplina:
- servizi di controllo del traffico navale (informazione, assistenza alla navigazione, regolazione del traffico);
- programmazione e operatività delle conche;
- programmazione e operatività dei ponti mobili.
Nella programmazione delle conche e dei ponti sono previsti meccanismi di scambio di dati ETA/RTA, aggiornamenti su richiesta o in caso di scostamenti significativi, e frequenze variabili secondo l’orizzonte di pianificazione. In esercizio, le informazioni di traffico devono essere aggiornate costantemente o con la frequenza fissata dall’autorità competente. Il testo precisa inoltre che le informazioni VTT non consentono applicazioni di alta precisione, come la chiusura delle porte di conca o l’apertura/chiusura di un ponte.
Gestione del trasporto, applicazione della normativa e oneri portuali
La parte dedicata alla gestione del trasporto comprende programmazione del viaggio, logistica, gestione intermodale di porti e terminali, nonché gestione del carico e della flotta. Le informazioni sono rese su richiesta o automaticamente in circostanze predeterminate. Anche l’applicazione della normativa è delimitata: riguarda sostanze pericolose, controllo dell’immigrazione e dogane. Infine, per diritti portuali e tasse fluviali, le informazioni sono trasmesse alle autorità interessate su richiesta o in punti prestabiliti definiti dalle autorità fluviali o portuali competenti.
AIS interno: struttura, interoperabilità e piattaforma tecnica
La sezione 3 chiarisce che l’AIS è considerato la soluzione idonea per l’identificazione, localizzazione e monitoraggio dei natanti in navigazione interna, grazie alla trasmissione in tempo reale e alla compatibilità con l’AIS marittimo. Il regolamento afferma che l’AIS interno è tecnicamente una stazione mobile AIS di classe A adattata alla navigazione interna, mantenendo la piena interoperabilità con il settore marittimo, in particolare nelle aree di traffico misto.
La piattaforma tecnologica dell’AIS interno resta quella della classe A, basata sulle norme ITU-R M.1371 e IEC 61993-2. Le stazioni devono:
- essere compatibili con le stazioni AIS di classe A;
- ricevere ed elaborare tutti i messaggi AIS pertinenti;
- usare il MMSI come identificativo univoco;
- disporre di memoria interna per i dati statici specifici della navigazione interna;
- consentire le correzioni DGNSS e le informazioni di integrità tramite interfaccia esterna;
- essere omologate ai sensi delle specifiche tecniche.
La potenza di trasmissione è, come regola, impostata su alta potenza e può essere ridotta solo su istruzione dell’autorità competente.
Contenuto dei messaggi AIS interno
I messaggi AIS interno devono contenere, senza bisogno di applicazioni esterne, informazioni statiche, dinamiche, relative al viaggio, numero di persone a bordo e messaggi di sicurezza.
Le informazioni statiche includono, tra l’altro:
- MMSI;
- nome;
- identificativo di chiamata;
- numero IMO, se applicabile;
- tipo di natante/convoglio e carico;
- lunghezza e larghezza complessive;
- ENI;
- punto di riferimento della posizione segnalata.
Le informazioni dinamiche comprendono:
- posizione WGS 84;
- velocità effettiva;
- COG;
- HDG;
- ROT;
- precisione della posizione;
- orario della determinazione;
- fase di navigazione;
- stato del segnalamento blu;
- indicatori di qualità dei dati relativi a velocità, rotta e prora.
Le informazioni rilevanti per il viaggio includono:
- destinazione;
- sostanze pericolose trasportate;
- ETA;
- pescaggio statico massimo attuale;
- indicazione di carico pericoloso;
- stato carico/scarico.
Il numero di persone a bordo è distinto tra equipaggio, passeggeri e personale di servizio e può essere trasmesso su richiesta o al verificarsi di determinate circostanze. I messaggi di sicurezza sono trasmessi come messaggi collettivi o indirizzati secondo necessità.
Frequenze di trasmissione e modalità operative
La frequenza di aggiornamento dipende dal tipo di dato e dalla modalità operativa. Le informazioni statiche e di viaggio sono trasmesse ogni 6 minuti, su richiesta o al mutare dei dati; i messaggi di sicurezza e i messaggi funzionali specifici sono trasmessi in funzione della necessità. Per i dati dinamici, la tabella 3.1 prevede intervalli diversi in funzione di velocità e stato del natante, ad esempio:
- 3 minuti per natanti all’ancora a velocità pari o inferiore a 3 nodi;
- 10 secondi per natanti all’ancora oltre 3 nodi o per navigazione autonoma fino a 14 nodi;
- 6 secondi per navigazione autonoma tra 14 e 23 nodi;
- 2 secondi per velocità superiori a 23 nodi o in determinate fasi di cambiamento di rotta;
- da 2 a 10 secondi in modalità assegnata.
Il regolamento consente la commutazione tra modalità autonoma e assegnata mediante stazioni base AIS o comandi esterni di bordo.
Messaggi funzionali specifici e interfacce digitali
La sezione 3.5 introduce i messaggi funzionali specifici dell’AIS interno, basati sull’identificatore dell’applicazione DAC + FI. Per i messaggi armonizzati europei è usato il DAC 200. In particolare:
- DAC 200 FI 10 per dati statici del natante adibito alla navigazione interna e dati relativi al viaggio;
- DAC 200 FI 55 per il numero di persone a bordo.
L’appendice B definisce inoltre le frasi dell’interfaccia numerica/digitale, tra cui:
- $PIWWSSD per dati statici dei natanti;
- $PIWWIVD per dati relativi al viaggio sulle vie navigabili interne.
L’appendice C contiene la tabella di corrispondenza tra tipi di natante/convoglio per la navigazione interna e codici AIS, con numerose categorie di unità di trasporto, chiatte, rimorchiatori, spintori, unità passeggeri, natanti di servizio, pescherecci e altre tipologie.
Altre stazioni AIS sulle vie navigabili interne
Per i natanti non tenuti ad adottare l’AIS interno, il regolamento ammette l’uso di stazioni AIS di classe A o classe B, ma la decisione sull’impiego nelle vie navigabili interne spetta all’autorità competente. Se l’uso è volontario, il comandante deve mantenere costantemente aggiornati i dati inseriti manualmente e non trasmettere dati errati. Le stazioni AIS di classe B installate sui natanti che operano sulle vie navigabili interne devono rispettare ITU-R M.1371 e IEC 62287, con verifica della conformità da parte dell’autorità competente prima del rilascio della licenza e dell’assegnazione del MMSI.
Ausili alla navigazione e messaggio AIS 21
La sezione 5 disciplina la segnalazione degli ausili alla navigazione (AtoN) tramite il messaggio AIS 21. Per la navigazione interna, la codifica è estesa per riflettere il sistema europeo degli ausili alla navigazione interna. Il messaggio 21 contiene dati su:
- tipo di ausilio alla navigazione;
- nome;
- posizione e precisione;
- dimensioni/riferimento della posizione;
- data e ora;
- indicatore di fuori posizione;
- stato AtoN;
- flag RAIM;
- indicazione di AtoN virtuale e modalità assegnata;
- eventuale estensione del nome.
Il campo "Stato AtoN" è organizzato in pagine; per le vie navigabili interne dell’Unione, la pagina 1 serve a indicare il tipo di ausilio specifico della navigazione interna. Il regolamento precisa le regole di codifica e le condizioni per ausili fissi, galleggianti e virtuali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 13 giugno 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adozione delle specifiche tecniche VTT
L’articolo 1 rinvia all’allegato per le specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti nel contesto del trasporto per vie navigabili interne.
Abrogazione e continuità normativa
L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 e stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 13 giugno 2020.
Requisiti generali e compatibilità
L’allegato afferma che le specifiche VTT si basano su norme e orientamenti internazionali, devono essere compatibili con le stazioni mobili AIS di classe A e, se i sistemi VTT forniscono servizi essenziali, si applica la direttiva (UE) 2016/1148.
Servizi supportati e dati minimi VTT
I sistemi VTT devono supportare navigazione, informazioni sul traffico, gestione del traffico, contenimento delle catastrofi, gestione del trasporto, applicazione della normativa, diritti portuali e tasse fluviali, servizi d’informazione sui canali navigabili e statistiche. Devono poter fornire automaticamente e periodicamente dati minimi su identità, posizione, velocità, rotta, prora, pescaggio, destinazione, ETA, numero di persone a bordo, carico pericoloso e altri dati funzionali.
Funzioni operative per navigazione, traffico, conche e ponti
L’allegato distingue requisiti informativi per navigazione a medio, breve e brevissimo termine, per servizi VTS, programmazione e operatività di conche e ponti, contenimento delle catastrofi e gestione del trasporto, con frequenze di aggiornamento variabili (ad esempio 10 secondi, 3 secondi, 5 minuti o su richiesta) secondo la funzione e la fase operativa.
AIS interno: contenuto informativo e frequenze
Le sezioni 3.3 e 3.4 definiscono la stazione mobile AIS interna come evoluzione della classe A, imponendo contenuti informativi statici, dinamici e relativi al viaggio, numero di persone a bordo e messaggi di sicurezza. Sono previste frequenze di trasmissione dedicate e regole diverse in modalità autonoma o assegnata, con aggiornamenti dinamici tra 2 e 10 secondi a seconda della situazione.
Messaggi funzionali specifici e interfacce
La sezione 3.5 introduce messaggi specifici AIS interno, in particolare DAC 200 FI 10 per dati statici e di viaggio e DAC 200 FI 55 per il numero di persone a bordo, nonché frasi di interfaccia IEC 61162 e messaggi di configurazione per i dati statici e di viaggio (appendice B).
Altre stazioni mobili AIS sulle vie navigabili interne
La sezione 4 consente, per i natanti non tenuti all’AIS interno, l’uso di stazioni mobili AIS di classe A o di classe B, subordinandolo alla decisione dell’autorità competente. Le stazioni di classe B devono rispettare ITU-R M.1371 e IEC 62287 e sono trasmesse con priorità inferiore rispetto all’AIS interno.
Ausili alla navigazione AIS
La sezione 5 disciplina l’uso del messaggio AIS 21 per gli ausili alla navigazione e ne estende la codifica per includere i tipi specifici della navigazione interna. Vengono definiti parametri tecnici, il campo "Stato AtoN", la distinzione tra pagine regionali e internazionali e le modalità di rappresentazione degli ausili fissi, galleggianti e virtuali.
Come è indicizzato
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