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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/332

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/332 della Commissione, del 20 febbraio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Istra»(DOP)]

Normativa europea32019R0332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Istra" nel registro UE delle DOP e delle IGP. La registrazione segue una procedura di opposizione avviata dalla Slovenia e conclusa con un accordo tra Croazia e Slovenia, che ha comportato modifiche al disciplinare, al documento unico e all’area geografica di produzione. La Commissione ha quindi riesaminato la domanda e ha concluso che le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 risultano soddisfatte.

Iscrizione della denominazione di origine protetta "Istra" nel registro UE delle DOP e delle IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Istra" quale DOP per un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Riguarda i produttori e le autorità competenti di Croazia e Slovenia, in quanto la domanda è divenuta multinazionale a seguito dell'accordo tra i due Stati membri. Il regolamento ha effetto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni ulteriori oltre al perimetro della denominazione registrata.

Registrazione della DOP "Istra"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/332 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Istra" come denominazione di origine protetta. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e interviene a seguito di una procedura di opposizione e di un successivo accordo tra Croazia e Slovenia.

Origine della procedura e opposizione

La domanda iniziale riguardava la registrazione della denominazione "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje" come DOP, presentata dalla Croazia e pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Slovenia ha proposto opposizione il 22 giugno 2016, con dichiarazione motivata del 22 agosto 2016, contestando la compatibilità della registrazione con il regolamento di base. In particolare, ha osservato che la denominazione richiesta era in parte omonima del prodotto sloveno "Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre", già registrato dal 2007, e che non erano state fornite prove sufficienti dell'uso commerciale o comune della denominazione richiesta come nome storico o abituale del prodotto.

Consultazioni e modifica della domanda

L'opposizione è stata dichiarata ricevibile e la Commissione ha invitato le parti a svolgere consultazioni per trovare un accordo, concedendo anche una proroga di tre mesi del termine di consultazione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. A seguito delle consultazioni, Croazia e Slovenia hanno raggiunto un accordo comunicato alla Commissione l'8 maggio 2017. Tale accordo ha comportato modifiche rilevanti al disciplinare di produzione, al documento unico e alla delimitazione geografica.

Contenuto delle modifiche

L'accordo ha condotto alla sostituzione della denominazione originaria con "Istra". Inoltre, la zona di produzione è stata ampliata fino a comprendere la parte slovena della penisola istriana, rendendo la domanda multinazionale e coinvolgendo entrambi gli Stati membri. Il regolamento precisa che sono stati effettuati anche piccoli adeguamenti nel documento unico e nel disciplinare di produzione. Poiché le modifiche hanno inciso in modo sostanziale sul documento unico, la Commissione ha riesaminato la domanda ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Valutazione della Commissione

All'esito del riesame, la Commissione ha concluso che le condizioni per la registrazione erano soddisfatte. In particolare, ha ritenuto giustificato l'ampliamento dell'area geografica all'Istria slovena, perché anche tale territorio produce olio di oliva con una storia, un legame e caratteristiche qualitative condivise con l'olio oggetto della domanda. La Commissione ha inoltre considerato dimostrato l'uso della denominazione "Istra" sia in Slovenia sia in Croazia e ha preso atto che le procedure nazionali di opposizione erano state correttamente aggiornate. Poiché non è stata notificata alcuna ulteriore opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione è stata registrata.

Effetti giuridici della registrazione

L'articolo 1 iscrive formalmente "Istra" nel registro delle DOP. La denominazione è riferita alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Istra"

L'articolo 1 registra la denominazione "Istra" come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Esito della procedura di opposizione e accordo tra Stati membri

La domanda originaria riguardava la denominazione "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje" presentata dalla Croazia; la Slovenia ha presentato opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Dopo consultazioni tra le parti, è stato raggiunto un accordo che ha portato alla modifica della denominazione in "Istra", all'ampliamento della zona di produzione alla parte slovena della penisola istriana e alla trasformazione della domanda in multinazionale (Croazia e Slovenia).

Riesame della domanda a seguito di modifiche sostanziali

Poiché il documento unico è stato radicalmente modificato, la Commissione ha effettuato un nuovo esame della domanda ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ha verificato che le condizioni per la registrazione risultano soddisfatte.

Fondamento della registrazione

La Commissione rileva che l'ampliamento della zona geografica all'Istria slovena è giustificato dalla comunanza di storia, legame e qualità dell'olio di oliva prodotto nelle aree interessate. Inoltre, l'uso della denominazione "Istra" è stato dimostrato in modo esauriente sia in Slovenia sia in Croazia e le procedure nazionali di opposizione sono state correttamente aggiornate.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichedenominazioni di origine protettequalità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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