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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/298

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/298 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni veterinarie per l’importazione e il transito nell’UE di pollame e prodotti a base di pollame. Le modifiche riguardano la Bielorussia, la Bosnia-Erzegovina e il Giappone, sulla base di richieste dei paesi interessati e degli esiti favorevoli degli audit della Commissione. Per il Giappone viene inoltre riconosciuta l’equivalenza dei programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di Gallus gallus, con conseguente assenza di divieti per le uova di classe A. Il regolamento è di applicazione immediata e si limita ad aggiornare la tabella autorizzativa dell’allegato I.

Modifica dell'elenco dei paesi terzi autorizzati all’importazione e al transito nell’UE di determinati prodotti a base di pollame, con aggiornamento delle voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione europea, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. Incide sull’allegato I, parte 1, che elenca i paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati e le relative condizioni/certificazioni veterinarie. Riguarda in particolare la Bielorussia, la Bosnia-Erzegovina e il Giappone; non introduce una disciplina generale nuova, ma modifica l’accesso di tali paesi all’export verso l’UE per specifiche categorie di prodotti. È atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per prodotti a base di pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/298 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che contiene l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti dai quali sono consentite le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La ratio dell’intervento è essenzialmente aggiornata e tecnica: correggere una voce, recepire esiti favorevoli di audit veterinari e adeguare le autorizzazioni di importazione/transito per alcuni paesi terzi.

Contesto normativo

Il regolamento 798/2008 disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per importazioni e transito nell’UE, incluso lo stoccaggio durante il transito, di "prodotti in questione". Tali prodotti possono entrare o transitare nell’Unione solo se provenienti dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1.

Bielorussia: correzione del transito autorizzato

La Commissione rileva che la voce relativa alla Bielorussia, come formulata nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2258, menzionava solo il transito attraverso la Lituania di uova e ovoprodotti, omettendo le carni di pollame. Tuttavia, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 e le garanzie supplementari già riportate nella colonna 5 della tabella dell’allegato I, parte 1, consentivano anche il transito attraverso la Lituania di carni di pollame. Per questo la voce viene sostituita, indicando che per la Bielorussia sono autorizzati, solo per transito attraverso la Lituania, EP, E e POU.

Bosnia-Erzegovina: apertura all’importazione e al transito di carni di pollame

La Bosnia-Erzegovina aveva chiesto di essere autorizzata alle importazioni e al transito nell’Unione di carni di pollame e aveva trasmesso le informazioni pertinenti. La Commissione ha eseguito un audit per valutare i controlli sulla salute animale esistenti per tali carni destinate all’esportazione nell’Unione e, avuto esito favorevole, ha deciso di inserire il paese terzo nell’elenco dell’allegato I, parte 1. La nuova voce contempla il paese intero, identificato come BA-0, con certificato veterinario POU.

Giappone: autorizzazione per uova, ovoprodotti e uova di classe A

Anche il Giappone aveva chiesto di essere autorizzato alle importazioni e al transito nell’Unione di uova e ovoprodotti, trasmettendo le informazioni richieste. Dopo un audit favorevole sui controlli di salute animale, la Commissione ha ritenuto opportuno includere il paese nell’elenco. Inoltre, il Giappone ha presentato i propri programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di ovaiole della specie Gallus gallus: tali programmi sono stati considerati equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e sono stati approvati. Ne deriva che il Giappone è autorizzato all’importazione nell’Unione di uova di classe A e che la relativa voce non deve contenere divieti per questo prodotto.

Effetti pratici della modifica della tabella

L’allegato al regolamento sostituisce o inserisce le voci relative ai tre paesi terzi nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. In particolare:

  • la Bosnia-Erzegovina viene aggiunta tra Australia e Brasile;
  • la Bielorussia viene riscritta, con autorizzazione al transito attraverso la Lituania per EP, E e POU;
  • il Giappone viene aggiunto tra Islanda e Repubblica di Corea.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento incide sulle voci autorizzative relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone.

Inserimento della Bosnia-Erzegovina tra i paesi autorizzati

La Bosnia-Erzegovina viene inserita nell’elenco dei paesi terzi autorizzati per le importazioni e il transito nell’Unione di carni di pollame, sulla base di una richiesta del paese, delle informazioni trasmesse e di un audit favorevole della Commissione sui controlli sanitari per le carni di pollame destinate all’esportazione.

Rettifica della voce relativa alla Bielorussia

La voce della Bielorussia viene sostituita per allinearla al contenuto dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 e alle garanzie supplementari già previste. La nuova formulazione autorizza il transito attraverso la Lituania di uova, ovoprodotti e carni di pollame, correggendo l’omissione presente nel precedente testo.

Inserimento del Giappone e autorizzazione per uova e ovoprodotti

Il Giappone viene incluso nell’elenco dei paesi autorizzati per importazioni e transito di uova e ovoprodotti, in esito positivo a un audit della Commissione sui controlli di salute animale applicati a tali prodotti destinati all’esportazione verso l’Unione.

Riconoscimento dei programmi di controllo della salmonella del Giappone

I programmi giapponesi di controllo della salmonella negli allevamenti di ovaiole della specie Gallus gallus sono considerati equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e sono approvati. Per effetto di ciò, il Giappone è autorizzato all’importazione nell’Unione di uova di classe A e la voce corrispondente non deve prevedere divieti per tale prodotto.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalesicurezza alimentarecommercio internazionalecontrolli veterinari

Testo integrale

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