Regolamento (UE) 2019/297
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/297 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, che la soppressione delle misure esistenti comporterebbe con elevata probabilità la persistenza o reiterazione del dumping sulle importazioni dalla Cina. La Commissione conclude inoltre che l'industria dell'Unione rimane fragile e che il mantenimento del dazio è nell'interesse dell'Unione. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo del 58,9 % sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo del 58,9 % sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i prodotti in crosta, classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90, originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, operatori doganali e, indirettamente, esportatori cinesi del prodotto in esame; non disciplina altri prodotti o paesi. È immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/297 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza relativo alle misure antidumping sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati dalla Cina. La Commissione ritiene, sulla base degli elementi disponibili e in assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, che la cessazione delle misure avrebbe probabilmente comportato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
Contesto procedurale
Le misure antidumping erano già state istituite con il regolamento (CE) n. 1338/2006, con un dazio ad valorem del 58,9 %, e successivamente mantenute con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012 a seguito di un precedente riesame in previsione della scadenza. Dopo l'avviso di imminente scadenza delle misure, la UK Leather Federation ha presentato domanda di riesame per conto di produttori dell'Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha aperto il riesame il 6 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, coinvolgendo produttori dell'Unione, esportatori cinesi, importatori e altri soggetti interessati.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è costituito da cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i prodotti in crosta, classificati nei codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90. L'inchiesta ha confermato che il prodotto importato dalla RPC e quello fabbricato nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi, con conseguente qualificazione come prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Accertamento del dumping e metodologia utilizzata
Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato, la Commissione ha applicato l'articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili: statistiche Eurostat, banca dati sulle esportazioni cinesi, informazioni della domanda di riesame e fonti pubbliche. Per il valore normale, dopo aver tentato inutilmente di individuare produttori collaboranti in India, Nuova Zelanda e Turchia, la Commissione ha seguito la metodologia del precedente riesame e ha utilizzato il prezzo medio delle importazioni in Unione dal maggiore paese importatore, identificato nella Nigeria. Il prezzo all'esportazione è stato determinato sul prezzo medio statistico delle importazioni dalla RPC nell'Unione. Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione ha prodotto un margine di dumping del 118 %.
Rischio di persistenza o reiterazione del dumping
La Commissione ha ritenuto che la Cina disponesse di una notevole capacità produttiva, anche alla luce delle informazioni su Henan Prosper e di altri produttori cinesi, capacità che eccedeva il consumo dell'Unione nel periodo di riferimento. Ha inoltre osservato che le esportazioni cinesi verso mercati terzi erano consistenti e, in larga parte, praticate a prezzi inferiori rispetto a quelli delle esportazioni verso l'Unione. Il mercato dell'Unione è stato considerato particolarmente attrattivo per dimensione e livelli di prezzo. Su questa base, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un forte rischio di significative importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
Pregiudizio per l'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione era composta da due soli produttori, che rappresentavano il 100 % della produzione dell'Unione. Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è cresciuto del 41 %, ma le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite del 10 % e la sua quota di mercato è scesa dal 10-15 % al 5-10 %. Pur essendo aumentati produzione e occupazione, la produttività è diminuita e gli indicatori finanziari sono rimasti negativi: perdite costanti, flusso di cassa negativo, utile sul capitale investito negativo e scorte in aumento. La Commissione ha quindi concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo del riesame ed è rimasta fragile e vulnerabile.
Effetti delle importazioni da paesi terzi e nesso causale
Nel periodo in esame le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC sono aumentate del 50 % e hanno assorbito quasi integralmente la crescita della domanda nell'Unione. In particolare, le importazioni dalla Nigeria hanno registrato una forte espansione e una quota di mercato crescente, con prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che tali importazioni abbiano ostacolato la ripresa dell'industria dell'Unione, pur senza escludere che anche le importazioni cinesi, soprattutto nel 2014, abbiano contribuito in misura rilevante al pregiudizio.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se il mantenimento delle misure fosse contrario all'interesse dell'Unione. Ha concluso che esso è nell'interesse dell'industria dell'Unione, mentre non risultano elementi idonei a dimostrare impatti negativi significativi su importatori e utilizzatori, anche perché questi ultimi non hanno collaborato all'inchiesta. Non sono emersi validi motivi contrari al mantenimento del dazio.
Disposizioni finali
L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo del 58,9 % e disciplina anche il tasso degli interessi di mora in caso di rimborso. L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito del riesame e mantenimento della misura
La Commissione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che la scadenza delle misure antidumping avrebbe verosimilmente determinato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio; di conseguenza le misure sono mantenute.
Prodotto interessato e classificazione doganale
La misura riguarda cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i prodotti in crosta, originari della RPC, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.
Aliquota del dazio antidumping
È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 58,9 % del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
Interessi di mora sui rimborsi
In caso di rimborso che dia diritto agli interessi di mora, il tasso è quello applicato dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella GU UE serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, aumentato di 1 punto percentuale.
Applicazione delle norme doganali
Salvo diversa indicazione del regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 feb 2019Regolamento (UE) 2019/295
- Regolamento · 20 feb 2019Regolamento (UE) 2019/296
- Regolamento · 20 feb 2019Regolamento (UE) 2019/298
- Regolamento · 20 feb 2019Regolamento (UE) 2019/302
- Regolamento · 20 feb 2019Regolamento (UE) 2019/332
- Regolamento · 20 feb 2019Regolamento (UE) 2019/838
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →